Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 247 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. I, 05/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 05/01/2011), n.247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2883/2010 proposto da:

D.F.A. in proprio e quale coniuge ed erede di

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GONZAGA 37, presso il sig. SALVATORE BATTAGLIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI FRANCESCO Olindo, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 212/06 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 27.11.08, depositato il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con decreto depositato il 4.12.2008 la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta contro il Ministero della Giustizia da D.F.A., in proprio e quale erede di C.I., in relazione alla durata irragionevole di un procedimento instaurato dinanzi alla Pretura di Agrigento in data 14.9.1994, definito in primo grado con sentenza del 22.1.1997, appellata il 2.6.1997 e decisa in appello l’8.9.2003 e, quindi, con sentenza della Cassazione del 14.7.2006 di rigetto del ricorso dell’8.9.2004, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento di invalidità civile.

La Corte di merito ha determinato in tre anni la durata ragionevole del processo in primo grado, escludendo la dedotta violazione, così come ha escluso la violazione del termine ragionevole per il giudizio di legittimità. Ha determinato in due anni la durata ragionevole del giudizio di appello e, per il ritardo di tre anni e sei mesi, ha liquidato a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, la somma di Euro 2.800,00 (Euro 800,00 per anno) in favore della ricorrente, compensando parzialmente le spese in ragione del parziale accoglimento della domanda.

Contro il decreto l’attrice, nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione di legge, perchè la Corte del merito avrebbe illegittimamente frazionato la durata del processo, durato nell’interezza dodici anni, senza applicare lo standard di durata relativo al processo previdenziale (tre anni); 2) vizio di motivazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale e all’omessa attribuzione del bonus previsto per le cause previdenziali; 4) violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata liquidazione del danno patrimoniale (maggiori oneri processuali e svalutazione monetaria); 5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’operata parziale compensazione delle spese processuali.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2.- Il ricorso appare manifestamente infondato. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del secondo motivo perchè non corredato da adeguata indicazione del fatto controverso e delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Quanto alle altre doglianze, va rilevato quanto segue.

Durata: In relazione alla prima delle citate premesse, va ricordato che la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, poichè è condizionata da parametri fattuali strettamente; legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide, come è dato evincere dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004). In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte EDU (tra le molte, sentenze 8 gennaio 2008, sul ricorso n. 7842/02; 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), che assume rilievo, tenuto conto del dovere del giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, di interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, nei limiti in cui l’interpretazione conforme sia resa possibile dal suo testo e sempre che un eventuale contrasto tra le norme della stessa e la CEDU non ponga una questione di conformità della stessa con la Costituzione, ovvero non ne sia possibile un’interpretazione adeguatrice alla Carta fondamentale (Sez. un., n. 1338 del 2004; n. 1340 del 2004).

Peraltro, anche se lo stesso giudice europeo privilegia una valutazione caso per caso, che non rende agevole individuare una misura fissa, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulta comunque che, in linea tendenziale, è stato individuato in cinque anni il termine di ragionevole durata di un giudizio definito in due gradi per un’indicazione, in tal senso cfr., in motivazione, Cass., n. 3143 del 2004; per alcune pronunce del giudice europeo, le sentenze 6 dicembre 2001, Gemignani, sul ricorso n. 47772/99, e 7 novembre 2000, Piccolo, sul ricorso n. 45891/99 (che hanno escluso la violazione in relazione ad un giudizio civile durato, in un grado, 3 anni e 7 mesi); la sentenza 28 febbraio 2002, Palmieri, sul ricorso n. 51022/99 (che ha giudicato non ragionevole la durata, per un grado, di quattro anni); cfr. anche la sentenza 1 marzo 2001, Vaccarisi, sul ricorso n. 46977/99 (che ha ritenuto la violazione in un caso in cui un grado di giudizio si era protratto per 4 anni e tre mesi).

Inoltre, in riferimento al processo del lavoro, due recenti pronunce del giudice europeo hanno affermato la violazione del termine di ragionevole durata, senza valorizzare la natura del giudizio (sentenze 18 dicembre 2007, sul ricorso n. 20191/03, in riferimento ad un giudizio in materia di lavoro durato in primo grado più di quattro anni e cinque mesi; 5 luglio 2007, sul ricorso n. 64888/01, in relazione ad un giudizio della stessa natura, durato più di sette anni e due mesi).

All’interpretazione ed al parametro del giudice europeo occorre fare riferimento; da esso è possibile discostarsi, ma soltanto in misura ragionevole, sempre che la relativa conclusione sia motivata, restando escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le molte, Cass., n. 18686 del 2005).

Dunque, contrariamente all’assunto del ricorrente la natura del processo non comporta, da sola, la possibilità di stabilire un termine di durata rigido, così come la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata inosservanza dei termini processuali, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass., 19352 del 2005; n. 6856 del 2004).

Nella concreta fattispecie la Corte di merito ha, con congrua e logica motivazione, accertato che il giudizio di primo grado e quello di legittimità hanno avuto una durata ragionevole mentre correttamente ha determinato il ritardo del giudizio di appello in anni tre e mesi sei.

Danno non patrimoniale: Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Nella concreta fattispecie il giudice del merito si è sostanzialmente attenuto ai parametri CEDU. Bonus: resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere una ulteriore somma arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia. Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che una somma più elevata rispetto a detto parametro deve essere riconosciuta nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali.

Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008); il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (così, tra le altre, Cass. n. 7073, n. 6039 e n. 3515 del 2009; n. 18012 e n. 6398 del 2008);

Danno patrimoniale: In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, il danno patrimoniale da riparare non è quello – da inadempimento o da illecito extracontrattuale – di cui si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unicamente dall’esito della causa e il cui ritardo pregiudizievole può essere fatto valere nella causa suddetta, nè quello costituito dalle spese e dagli oneri sostenuti in detto procedimento per far valere il proprio diritto leso, ma unicamente lo specifico pregiudizio che sia derivato alla parte dal fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo ovvero non è stata ancora conseguita pur essendo trascorso un lasso di tempo ritenuto dalla legge irragionevole (Sez. 1^, Sentenza n. 3118 del 16/02/2005 (Rv.

579945).

Compensazione delle spese processuali: Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di equa riparazione, in materia di spese del processo sono applicabili le norme del codice di rito civile, non la disciplina prevista per il giudizio innanzi alla Corte EDU (Cass. n. 3812 e n. 3810 del 2009), con conseguente ammissibilità della compensazione delle stesse.

Inoltre, la compensazione delle spese processuali spetta al potere discrezionale del giudice del merito, che può disporla nel caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano altri giusti motivi; la relativa motivazione è censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5 (per tutte, Cass. n. 8059 del 2007), ed il relativo vizio sussiste quando le argomentazioni del giudice del merito si palesino del tutto carenti o insufficienti, ovvero illogiche, incongruenti o contraddittorie. Il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, sussiste invece, qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità e le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono nè da una motivazione esplicitamente specifica nè, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. n. 16205 del 2007).

Nella specie, il decreto ha compensato le spese del giudizio, esplicitando i giusti motivi con il parziale accoglimento della domanda.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p.2. – Va dato atto che risulta unito al fascicolo controricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato, non notificato per il venir meno della domiciliazione a Roma del ricorrente, nè risulta rinnovata la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (C., n. 8988/2003).

Ciò premesso, il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano posto che i criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non permettono di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009). Talchè, esclusa la violazione del termine ragionevole per il solo giudizio di primo grado, la Corte di merito avrebbe dovuto liquidare alla ricorrente la somma di Euro 375,00 per i sei mesi eccedenti la durata standard per il giudizio di legittimità (durato un anno e sei mesi, anzichè un anno), mentre iure ereditario avrebbe dovuto liquidare alla predetta la somma di Euro 3.250,00 per i quattro anni eccedenti la durata ragionevole del grado di appello (durato sei anni anzichè due).

Pertanto, cassato il decreto impugnato, la Corte può decidere la causa nel merito liquidando alla ricorrente a somma complessiva di Euro 3.625,00, oltre interessi dalla domanda e le spese processuali (restando assorbite le relative censure) nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3.625,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il presente giudizio di legittimità nella somma di Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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