Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24699 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21927/17 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata a Roma, v. Luigi

Calamatta n. 16, (c/o avv. Marco Militi), difesa dall’avvocato

Federico Bendinelli, in virtù di procura speciale apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione, elettivamente domiciliato a

Roma, via dei Portoghesi n. 12, difesa ope legis dall’Avvocatura

dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Bologna 13 luglio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Equitalia Polis s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in Equitalia Centro s.p.a., poi in Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., e quindi sarà estinta ope legis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con trasferimento delle relative funzioni alla Agenzia delle Entrate), essendo munita di titolo esecutivo, rappresentato da una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada e per mancato pagamento di “rette scolastiche”, pignorò presso terzi un credito della propria debitrice B.B..

2. Quest’ultima nel 2007 propose, dinanzi al Tribunale di Bologna, opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione agli atti esecutivi, in particolare, era motivata dalla affermazione della mancanza di una previa rituale notifica della cartella messa in esecuzione.

3. All’esito della fase di merito il Tribunale di Bologna, con sentenza 9.9.2010 n. 2416 dichiarò estinto il giudizio, per avere l’opponente notificato l’atto di citazione introduttivo della fase di merito non alla società Equitalia personalmente, ma all’avvocato da questa nominato per la fase cautelare.

Tale sentenza venne cassata con rinvio da questa Corte di cassazione con sentenza 20 aprile 2015 n. 7997.

4. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, nel giudizio di rinvio la società Equitalia eccepì che la ritualità della notifica della cartella esattoriale oggetto di opposizione era stata accertata dal Giudice di pace di Bologna all’esito di un autonomo giudizio, con sentenza n. 23530/09, sulla quale si era formato il giudicato.

Con sentenza 13 luglio 2017 n. 20728, pronunciata all’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Bologna ha accolto tale eccezione, osservando che:

-) la sentenza con cui il Giudice di pace, in separato giudizio, aveva accertato la ritualità della notifica della cartella esattoriale nei confronti di B.B., era stata appellata; l’appello era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 20575/13; la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello era stata cassata con rinvio da questa Corte di cassazione con sentenza 29.2.2016 n. 3996;

-) tuttavia quel giudizio non era stato mai tempestivamente riassunto, e si era perciò estinto ai sensi dell’art. 393 c.p.c.;

-) l’estinzione di quel giudizio aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di pace con la quale, come si è detto, era stata accertata la rituale notifica a B.B. della cartella esattoriale oggetto di opposizione nella presente sede.

Di conseguenza, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il termine di 20 giorni per proporre l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., doveva farsi decorrere dalla data di notifica della suddetta cartella per come accertata dal Giudice di pace, ovvero l’8 maggio 2007.

Sicchè, essendo stata l’opposizione proposta il 9 novembre 2007, il Tribunale l’ha ritenuta tardiva.

5. La sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione da B.B. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Il procuratore generale presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 10 marzo 2020, è stata rinviata all’adunanza camerale del 13 luglio 2020 per effetto del differimento delle attività processuali disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1 e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 310,324 e 393 c.p.c..

Nell’illustrazione del motivo sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che, a causa della mancata riassunzione del separato giudizio avente ad oggetto l’accertamento della ritualità della notifica della cartella esattoriale, dopo la cassazione con rinvio della sentenza d’appello, fosse passata in giudicato la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di pace, con cui era stata dichiarata esistente e valida la suddetta notifica.

Osserva la ricorrente che quando si verifichi la seguente situazione processuale:

a) in primo grado sia pronunciata una sentenza;

b) in appello sia dichiarato inammissibile il gravame avverso quella sentenza;

c) in Cassazione sia cassata con rinvio la sentenza d’appello; la mancata tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio comporta l’estinzione dell’intero giudizio, e la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso.

Erroneamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto che la sentenza n. 23530/09 del Giudice di pace di Bologna fosse sopravvissuta all’estinzione del giudizio, ed avesse acquistato l’efficacia della cosa giudicata.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio ha già stabilito che la mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., determina l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, senza che assuma rilievo che l’eventuale sentenza d’appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l’impugnazione della decisione di primo grado, e non abbia avuto quindi l’effetto di sostituirsi a quest’ultima pronuncia.

Tale disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento (Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014, Rv. 629888 – 01), e fa sì che le uniche sentenze di merito che possano sopravvivere all’estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenza d’appello siano quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato (Sez. 2 -, Sentenza n. 21469 del 31/08/2018, Rv. 650311 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012, Rv. 621666 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 21/03/1989, Rv. 462233 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5279 del 29/09/1988, Rv. 459952 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 465 del 18/01/1983, Rv. 425262 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3421 del 17/12/1973, Rv. 367396 – 01).

2.1. Non condivisibili, per contro, appaiono i contrari i rilievi svolti dal Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte.

Questi osserva che, avendo l’intimata proposto opposizione avverso la cartella esattoriale, ed essendosi quel giudizio estinto, “il dedotto, in allora, vizio di notificazione viene ad essere superato dalla caducazione del giudizio di impugnazione avente ad oggetto proprio tale vizio”.

Ritiene tuttavia il Collegio che tale argomento sia ancipite e ribaltabile: ed infatti proprio l’estinzione del giudizio di opposizione tardiva alla cartella esattoriale ha lasciato impregiudicata la questione se quella cartella fu notificata tempestivamente, o tardivamente, o mai. Questione che, pertanto, il giudice dell’opposizione all’esecuzione dovrà tornare a riesaminare.

2.2. Nemmeno appaiono decisive le deduzioni svolte dall’Avvocatura dello Stato alle pagine 3-4 del proprio controricorso, con le quali viene eccepita l’inammissibilità del ricorso.

La difesa erariale non nega che l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, ai sensi dell’art. 393 c.c., comporti il passaggio in giudicato dei soli capi delle sentenze di merito che non siano state investite dall’impugnazione nei diversi gradi di giudizio, secondo i principi più sopra richiamati; ma sostiene che nel caso di specie sarebbe stato onere della parte ricorrente “dare prova nel giudizio di merito che la propria impugnazione della sentenza n. 2350/09 del Giudice di pace di Bologna avesse ad oggetto anche la statuizione relativa all’omessa notifica della cartella di pagamento”.

Tuttavia deve in contrario osservarsi che nel caso di specie è la stessa sentenza qui impugnata ad affermare che il separato giudizio introdotto dall’odierna ricorrente dinanzi al Giudice di pace di Bologna aveva ad oggetto “l’accertamento che la cartella di pagamento per cui è causa era stata validamente notificata all’odierna attrice”.

Dinanzi a questa esplicita affermazione, l’odierna ricorrente non aveva alcun onere di indicare ed allegare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quali fossero i contenuti del proprio atto di appello proposto nel suddetto separato giudizio.

Il suo ricorso, infatti, non è fondato su quell’atto processuale (con conseguente necessità di assolvere l’onere di indicazione ex art. 366 cit.), ma è fondato unicamente su una questione di diritto, e cioè quali siano gli effetti dell’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione ex art. 393 c.p.c..

In tale quadro processuale, pertanto, non era affatto onere della ricorrente dedurre che nel caso di specie nessun giudicato era venuto a formarsi, nè di conseguenza era suo onere allegare al ricorso l’atto d’appello proposto nel separato giudizio estintosi per inattività.

Sarebbe stato, invece, onere dell’amministrazione controricorrente indicare ed allegare gli atti dimostrativi dell’avvenuta formazione di un giudicato esterno, secondo il principio generale per cui, pur essendo il giudicato rilevabile d’ufficio, è onere di chi lo invochi produrre in giudizio gli atti processuali che ne dimostrino l’avvenuta formazione.

3. Il secondo motivo di ricorso, concernente le spese di lite, resta assorbito.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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