Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24697 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14120/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2013 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 30/04/2013 R.G.N. 1906/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

Stefano, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 195 pubblicata il 30.4.2013, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione del 1 luglio 2005, e delle successive proroghe, e del contratto a tempo determinato del 2 gennaio 2008, e delle successive proroghe (fino al 31.12.2011), stipulati da C.C. ed il Ministero dell’Interno ed ha condannato quest’ultimo al pagamento in favore della lavoratrice al pagamento del risarcimento del danno, liquidandolo in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Il Tribunale ha ritenuto che nel contratto di somministrazione, e nelle correlate proroghe, non erano state indicate in modo specifico le ragioni organizzative temporanee giustificatrici del ricorso alla somministrazione di lavoro, posto che era stato fatto generico riferimento alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e che nel contratto di lavoro a tempo determinato, e nelle successive proroghe, difettava l’indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali.

3. Il Tribunale, inoltre, esclusa la possibilità di convertire i rapporti dedotti in giudizio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in virtù del divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, ha condannato il Ministero al risarcimento del danno conseguito all’abusivo ricorso alle assunzioni a termini, liquidandolo con applicazione del parametro indicato nella L. n. 183 del 2010, art. 32.

4. Avverso la sentenza del Tribunale, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, e ha dedotto che l’appello proposto nei confronti della sentenza del Tribunale era stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., con ordinanza della Corte di Appello di Firenze, comunicata via PEC all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze il 1 aprile 2015. C.C. ha resistito con controricorso.

5. Il P.M. ha depositato memoria scritta, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, come conv. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 225 del 1992, art. 5,D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 6 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20,D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nonché del c.c.n.l. delle agenzie di somministrazione e della direttiva Europea 1999/70.

7. Il Ministero, dopo un ampio riepilogo delle ordinanze emesse al fine di affrontare l’emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, da un primo punto di vista, che il Tribunale ha sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non potevano considerarsi stipulati sulla base delle leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle O.P.C.M. succitate.

8. Aggiunge, poi, che la sola lettura delle motivazioni di tali ordinanze rendeva evidente la necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoro infinitamente più ampio di quello ordinario, mentre, d’altra parte, il fatto stesso che il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 6, avesse consentito la proroga dei contratti a termine anche in deroga al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, attestava che la legge ordinaria avesse proceduto “accodandosi in un itinerario già intrapreso” dalle O.P.C.M., sicché anche queste ultime andavano intese come idonee alle necessarie deroghe alla disciplina lavoristica.

9. Inoltre, il Ministero assume che le motivazioni di ciascuna delle ordinanze rendeva talmente evidente il ricorrere di esigenze di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo, da far concludere che il Tribunale, nell’affermare che non fossero documentate le esigenze ragioni legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato, avesse finito, in sostanza, per negare l’evidenza e trascurare il fatto notorio.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, assumendo l’erroneità del riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per la liquidazione del danno.

In via preliminare.

11. Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 25513 del 2016).

12. Applicati al caso in esame, i suddetti principi di diritto consentono di affermare la procedibilità del ricorso, perché dagli atti emerge che il ricorso è stato avviato per la notifica il 29 maggio 2015, nel rispetto del termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell’ordinanza d’inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., avvenuta il 1 aprile 2015.

Nel merito.

13. Il primo motivo è infondato.

14. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per il quale le O.P.C.M. “diversamente dagli atti governativi con valore di legge, sono espressione di autonomia ed operano generalmente nel campo della attività amministrativa, ma, pur non potendo assurgere a valore di legge, sono nel loro ambito indipendenti e, nel loro contenuto, sono soggette solo alla Costituzione e ai principi generali dell’ordinamento e non sono vincolati da altre norme preesistenti, che non siano quelle espressamente indicate dalla fonte di cui traggono origine, il che giustifica la loro denominazione di “ordinanze libere”” (Cass., Sez. Un. 4813/2006; Cass. n. 13482/2018, Cass. n. 16450/2007).

15. Questa Corte ha osservato che l’eccezionalità dello strumento, tale per cui ad atti di provenienza governativa e, dunque, del potere esecutivo, al di fuori dalle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.), è consentito, per ragioni di emergenza, di derogare a norme di legge, impone che l’applicazione di esso osservi con assoluta esattezza le norme che lo disciplinano. Ed è stato precisato che la deroga alle norme di legge, per essere costituzionalmente legittima, deve avvenire, come del resto sancito dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5, (ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), in modo espresso (Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) ed anzi dovendosi ritenere che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevalga l’opzione interpretativa che ritenga l’ordinanza non derogatoria della disciplina di legge (ancora Cass. 13482/2018).

16. Non e’, pertanto, sufficiente, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine, che le O.P.C.M. prevedessero, come è nel caso di specie, il ricorso, per ragioni di urgenza, alla fornitura di lavoro temporaneo, nulla essendo detto rispetto alla deroga alle norme (D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21; D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le ragioni di ricorso al contratto a termine fossero esplicitate nel contratto di somministrazione.

17. Ne’ bastava che l’O.P.C.M. autorizzasse il bando di un concorso per assunzioni (dirette) a tempo determinato, seppure sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle medesime ordinanze, per escludere l’applicazione delle previsioni che imponevano la indicazione espressa nel contratto di lavoro, se del caso per relationem ma in modo esplicito, delle ragioni giustificative, secondo quanto previsto dalle norme del D.Lgs. n. 368 del 2001 (Cass. n. 24490/2019, cit.)

18. Pertanto, l’argomento in merito all’evidenza delle ragioni giustificatrici del ricorso a contratti a tempo determinato risulta irrilevante, perché superato “a monte” dalla mancanza di indicazione di tali motivi nei contratti, su cui parimenti fa leva la Corte territoriale, senza risultare raggiunta in parte qua da alcuna specifica censura, per confermare l’accertamento incidentale di nullità di cui alla sentenza di primo grado.

19. Va, dunque, ribadito e calibrato rispetto al caso di specie, il principio per cui “le ordinanze emanate a norma della L. n. 225 del 1992, art. 5, riconducibili alla categoria delle “ordinanze libere”, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere l’indicazione esplicita delle norme derogate. Pertanto, qualora esse riguardino l’assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l’espressa previsione di deroga alle norme che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro, sotto il profilo dell’indicazione delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro”.

20. Va, anche, osservato che, se è vero che il D.L. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) ha legittimato, in modo espresso, la proroga normativa dei contratti a termine già stipulati, consentendo la disapplicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, nondimeno tale previsione normativa non sana le invalidità dei termini precedentemente apposti e, pertanto, non è su tale norma che il Ministero può fare affidamento per ovviare alla responsabilità risarcitoria accertata dai giudici del merito.

21. Infine, è del tutto generica la deduzione, formulata dal ricorrente nella memoria difensiva, della sopravvenuta stabilizzazione dei rapporti, addotta quale ragione di esclusione del danno da illegittimità delle assunzioni a termine.

22. Infatti, a parte la mancata produzione di documentazione giustificativa in proposito, nella memoria si afferma soltanto il verificarsi di tale stabilizzazione nel 2017, ma non si specifica né sulla base di quale disciplina ciò sia avvenuto, né quale rapporto vi sia stato rispetto ai contratti oggetto di causa che, come detto, riguardano il periodo fino al 31.12.2011 e, dunque, un periodo ben anteriore rispetto a quello della sopravvenuta stabilizzazione, con iato temporale, che nella memoria resta parimenti privo di spiegazione (sui limiti e sui presupposti dell’efficacia riparatoria della stabilizzazione cfr. Cass. n. 15240/2021, 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass. n. 6935/2018). Pertanto i fatti sopravvenuti così addotti non risultano idonei ad incidere sulla definizione del processo.

23. Il secondo motivo è infondato perché il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. Un. 5072/2016), secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo -” il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito”.

24. In conclusione, il ricorso va rigettato.

25. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

26. Non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 17361/2017).

PQM

La Corte;

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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