Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24697 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7084-2017 proposto da:

T.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FILOMENA

D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 332/2016 della CORTE APPELLO PENALE di

POTENZA, depositato il 26/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso presso la Corte d’Appello di Potenza T.S. chiese la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Taranto, nella quale l’istante era stato dichiarato fallito, quale socio della (OMISSIS) s.n.c., con sentenza del (OMISSIS), essendosi poi il fallimento chiuso con decreto del 13 maggio 2015. Il consigliere delegato della Corte d’Appello di Potenza, con decreto del 19 gennaio 2016, rigettò la domanda per la mancata produzione nel termine stabilito di documentazione integrativa (attinente alla certificazione di irrevocabilità del decreto di chiusura del fallimento). Propose opposizione T.S., che venne accolta dalla Corte d’Appello di Potenza con decreto del 29 luglio 2016. La Corte di Potenza ritenne la durata non ragionevole pari a 24 anni, essendo la soglia di ragionevolezza della procedura fallimentare stimata ex lege in sei anni, e liquidò complessivamente Euro 4.750,00 per l’indennizzo, compensando le spese processuali. I giudici dell’opposizione ritennero di liquidare la misura dell’indennizzo anche in deroga al parametro minimo di Euro 400,00 annui “tenuto conto del comportamento processuale contemplativo e dell’incuria” del T., il quale non aveva intrapreso iniziative volte ad accelerare la definizione del procedimento concorsuale, nè aveva comunicato alla Camera di Commercio come sin dal 1983 egli fosse receduto dalla società fallita. Peraltro, in seguito ad apposita istanza del 23 giugno 2004, il ricorrente era stato autorizzato ad esercitare la sua attività professionale di consulente aziendale.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

1. Il primo motivo del ricorso di T.S. deduce la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, degli artt. 6p.1, 13,19 e 53 CEDU, nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto di liquidare un indennizzo di Euro 4.750,00 a fronte di una irragionevole durata stimata in ventiquattro anni.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, (conseguente al D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, operante per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, non applicandosi nel caso di specie ratione temporis le modifiche di tale norma introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1,comma 777) ha stabilito la misura ed i criteri di determinazione dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5, – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati (non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro, per ciascun anno, poi modificati in non inferiore a 400 Euro e non superiore a 800 Euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6 – 2, 16/07/2015, n. 14974). La L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, commi 1-bis e 1-ter poi introdotti dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, hanno stabilito le ipotesi in cui la somma da liquidare può essere diminuita fino al 20 per cento o fino al 40 per cento, in relazione al numero delle parti del processo presupposto, ovvero fino a un terzo in relazione all’esito dello stesso.

Già prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, citato art. 2-bis, si affermava il principio per cui, se il giudice nazionale deve, in linea di massima, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva seppur non indebitamente lucrativa), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve, tuttavia dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 17922 del 2010).

L’indennizzo calcolato in importo inferiore ad Euro 200,00 per anno di ritardo nel decreto impugnato (peraltro giustificato unicamente in base al “comportamento processuale contemplativo” ed al conseguimento nel 2004 dell’autorizzazione all’esercizio della professione), alla stregua dei richiamati principi, non può pertanto essere considerato ragionevole, giacchè inadeguato rispetto all’esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. 24 luglio 2012, n. 12937; Cass. 24 luglio 2009, n. 17404; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22772).

Deve quindi affermarsi, in parte ribadendo quanto da questa Corte già affermato, che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis norma che ha recepito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione stabilendo la misura dell’indennizzo in una somma di denaro, non inferiore e non superiore a determinate parametri, non potendosi considerare adeguata ragione per discostarsene (al punto di liquidare un importo annuo inferiore alla metà dei parametri normativi) il richiamo operato dal giudice dell’equa riparazione alla mancanza di iniziative da parte del fallito nei confronti degli organi della procedura fallimentare per accelerarne la definizione, quale indice rivelatore di una sofferenza e paterna d’animo meno avvertiti, avuto anche riguardo alla posizione di mera attesa cui il fallito è assoggettato nel corso della procedura di cui si tratta (cfr. Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2247).

2. Il secondo motivo di ricorso di T.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il provvedimento impugnato pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno patrominiale quantificato in Euro 200.000,00, subito dal ricorrente sin dal momento della dichiarazione diallimento e fino al 2004, per il mancato esercizio della sua attività professionale di ragioniere/consulente del lavoro prima e poi di commercialista. Questa censura non va accolta.

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, pur verificata l’omessa pronuncia sulla domanda del ricorrente, può evitarsi la cassazione con rinvio del decreto impugnato e decidere al riguardo nel merito, poichè la questione di diritto posta con il secondo motivo risulta manifestamente infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo del provvedimento impugnato (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), neppure occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2731; Cass. Sez. 2, 01/02/2010, n. 2313).

Come già più volte affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, 17/11/2005, n. 23322; Cass. Sez. 6-2, 18/01/2017, n. 1270; Cass. Sez. 2, 19/05/2017, n. 12696), il danno risarcibile per il caso di violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, giacchè non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, nè dal protrarsi di tutti gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale proposta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole.

Così, nella specie, non può ravvisarsi alcun nesso causale immediato e diretto tra il ritardo nella definizione del processo fallimentare e il mancato guadagno correlato all’impedimento legale all’esercizio della professione derivante dal persistente status di fallito del professionista.

3. Il terzo motivo di ricorso, attenendo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla disposta compensazione delle spese, rimane assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo e della conseguente cassazione del decreto impugnato.

ricorso va dunque accolto limitatamente al suo primo motivo e il decreto impugnato va cassato in relazione alla sola censura ritenuta fondata.

Può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto. Considerato il complessivo periodo di durata del processo fallimentare dinanzi al Tribunale di Taranto, nella quale l’istante era stato dichiarato fallito, quale socio della (OMISSIS) s.n.c. (dalla sentenza del (OMISSIS) al decreto di chiusura del 13 maggio 2015), ed individuato, in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, (formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777), nella somma di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo (ventiquattro) il parametro per indennizzare il ricorrente del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, in favore dello stesso deve riconoscersi l’indennizzo di Euro 12.000,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda.

Il ricorrente ha altresì diritto alla rifusione delle spese del giudizio di merito e del giudizio legittimità, liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per discostarsene ex art. 92 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 12.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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