Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24696 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21834/2015 proposto da:

ACENTRICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 293/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/09/2014 R.G.N. 8/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

Stefano, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 4.7.2014, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Acentro Veicoli Industriali s.r.l. (poi trasformatasi in Acentrica s.p.a.) avverso il Decreto Ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare all’INPS somme per sgravi indebitamente fruiti a seguito di provvedimento di variazione della classificazione aziendale dal ramo industria al ramo commercio;

che avverso tale pronuncia Acentrica s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 e L. n. 88 del 1989, art. 49, nonché della L. n. 1089 del 1968 e succ. mod. e integraz., per avere la Corte di merito ritenuto che l’efficacia irretroattiva dei provvedimenti di variazione adottati dall’INPS, sebbene non potesse comportare la restituzione della fiscalizzazione degli oneri sociali, non avesse viceversa rilievo per gli sgravi contributivi;

che il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai chiarito che, sebbene l’individuazione dei soggetti destinatari del beneficio degli sgravi contributivi vada operata alla stregua della legislazione d’incentivazione applicabile ratione temporis (quale, in specie, la L. n. 1089 del 1968), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali L. n. 88 del 1989, ex art. 49, di talché per accertare il carattere industriale dell’attività rileva pur sempre la definizione dell’art. 2195 c.c., n. 1, resta nondimeno fermo che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, i provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (così, espressamente, Cass. n. 16246 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 8068 del 2011);

che risulta pertanto superato il diverso principio di Cass. n. 631 del 2010 (richiamata dai giudici territoriali nella propria pronuncia e il cui dictum è sostanzialmente alla base delle conclusioni del Pubblico ministero) secondo cui, in materia di sgravi, rileverebbe soltanto la natura oggettiva dell’attività svolta dall’impresa, indipendentemente dal provvedimento con cui l’INPS l’attesta ai fini previdenziali, che avrebbe al riguardo natura ricognitiva e non costitutiva;

che tale ultimo principio, formulato sulla scorta dell’assunto secondo cui le controversie concernenti il riconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi non concernerebbero il rapporto contributivo (così, espressamente, Cass. n. 631 del 2010, cit., in motivazione), si pone diametralmente in contrasto con la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, che – nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato – ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge (o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data), e ciò indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi della L. n. 88 del 1989, art. 49, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente (Cass. S.U. n. 16875 del 2005), non potendo invero dubitarsi che la spettanza o meno degli sgravi è questione che, determinando l’ammontare dei contributi dovuti in concreto dall’azienda, inerisce strettamente al rapporto contributivo che essa intrattiene con gli enti previdenziali;

che, non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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