Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24696 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10423/2018 R.G. proposto da:

G.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO

LONGO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (GIA’ EQUITALIA SUD SPA), ROMA

CAPITALE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 18155/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/09/2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STUFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.M.V. ricorre, affidandosi ad un articolato motivo di violazione di legge e omesso esame circa fatto decisivo, avverso l’entità della liquidazione delle spese poste a suo carico per il doppio grado di lite della sua opposizione ad una cartella esattoriale per Euro 232,87, definita in primo grado dal Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 63357/10, determinate in Euro 2.340,00 complessivi per ognuna delle controparti Equitalia Sud spa e Roma Capitale dalla sentenza n. 18155 del 27/09/2017 del Tribunale di Roma;

non espletano attività difensive le intimate in questa sede;

per l’adunanza camerale del 13/07/2020 la ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non rileva alcuna questione sulla ritualità della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate – riscossione, eseguita presso il procuratore costituito per la soppressa sua dante causa agente della riscossione Equitalia Sud spa (Cass. Sez. U. ord. interi. 2087/20), in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. ord. 6826/10, sull’inutilità di attività processuale per la restaurazione di un contraddittorio in sede di legittimità in caso di inammissibilità del ricorso;

infatti, questo lamenta la “violazione e falsa applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 – condanna alle spese di lite in violazione dei suddetti parametri”, in uno ad “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”: con denuncia di eccessività delle spese processuali liquidate, nonostante il riferimento alla misura media prevista dal D.M. n. 55 del 2014, per il grado di appello;

premesso che non giova alla ricorrente alcuna integrazione successiva al ricorso, come quella operata soltanto con la memoria, tanto risultando inammissibile per consolidata giurisprudenza (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), neppure è ammesso un accesso diretto agli atti, in presenza di quelle lacune, anch’esso presupponendo la rituale articolazione del ricorso e l’indicazione degli elementi necessari cui accedere;

al riguardo, è decisivo osservare come quello riporti solo sommariamente lo svolgimento del processo con una riproduzione della sentenza impugnata che si dice testuale (e la cui piena fedeltà non è dato riscontrare, in base alla comparazione tra quanto riportato tra virgolette a p. 2 del ricorso e nella seconda facciata della stessa sentenza) e poi si riferisca (inizio p. 4 del ricorso) al mancato accertamento della sussistenza di un’insidia o trabocchetto manifestamente estranea al thema decidendum: comunque mancando di indicare in modo analitico le attività svolte non solo in primo grado a dispetto della sua introduzione in epoca imprecisata ma remota (siccome anteriore alla data della sentenza di primo grado riportata in quella di appello, cioè l’anno 2010), ma neppure in secondo grado (al di là di una generica indicazione della carenza di una fase istruttoria, in sè non meglio specificata, nonostante l’astratta sua riferibilità a qualunque attività di preparazione della decisione);

del resto, lo svolgimento di non meglio precisata attività difensiva in primo grado esaurita nel 2010 implica certamente l’inapplicabilità ad essa dell’invocato D.M. (Cass. ord. 10/12/2018, n. 31884); e la conclusione del superamento dei limiti (del resto sempre consentito – Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386, che peraltro richiede specifica motivazione – anche nel regime introdotto dal D.M. n. 55 del 2014, sola disciplina qui invocata) non è suffragata da idonea prospettazione in ricorso delle attività cui applicare la diversa normativa via via applicabile in relazione alle attività in concreto svolte nei due gradi di lite e, per quelle di appello, agli altri parametri previsti pure dall’art. 4, comma 1, del citato D.M.;

questa Corte non è quindi ritualmente messa in grado di valutare se, con riferimento alle norme via via correttamente applicabili ad una simile fattispecie di protrazione dell’attività professionale di tale ampiezza e comunque in relazione all’effettiva complessità della vicenda e di tutte le questioni processuali, siano stati illegittimamente superati i limiti massimi di liquidazione per il coacervo dei due gradi di lite;

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva le intimate;

infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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