Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24695 del 14/09/2021
Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15705/2015 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA
FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
3F ECOLOGIA S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 21/01/2015 R.G.N. 575/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/04/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.1.2015, la Corte d’appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuti i premi pretesi dall’INAIL nei confronti di 3F Ecologia s.r.l. a seguito di provvedimento di rettifica dell’inquadramento con cui l’Istituto, resosi conto dell’errore commesso nella classificazione dell’impresa, aveva richiesto a quest’ultima le differenze sui premi scaduti nel quinquennio precedente;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, deducendo un motivo di censura;
che 3F Ecologia s.r.l. è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3, anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 e L. n. 88 del 1989, art. 49, per avere la Corte di merito ritenuto che esso non avesse titolo per pretendere le differenze sui premi maturati e scaduti anteriormente al provvedimento di rettifica;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al D.M. 12 dicembre 2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione (così Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019 e, da ult., 20907 e 20908 del 2020); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimata svolto attività difensiva;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021