Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24695 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29939/2017 R.G. proposto da:

L.A., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio

in Roma, per legge ivi domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILOMENA

CASTIGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (GIA’ EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA), AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4021/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STUFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.A. ricorre, con atto articolato su tre motivi, per la cassazione del solo parziale accoglimento – in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri n. 1746/16, che gli aveva dato pienamente ragione, sia pure per motivi di rito – ad opera della Corte di appello di Roma (con sentenza pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c., il 13/06/2017) della sua opposizione al fermo amministrativo ai suoi danni preavvisato da Equitalia Sud spa (così in ricorso) per un credito di Euro 27.621,94 alla data del 12/01/2012, dichiarato illegittimo per l’importo eccedente Euro 17.525,97;

non espletano attività difensiva nè Agenzia delle entrate riscossione (quale successore dell’originario agente della riscossione, in altri atti indicato come Equitalia Servizi di Riscossione spa), nè l’ente creditore Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non rileva alcuna questione sulla ritualità della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate – riscossione, eseguita presso il procuratore costituito per la soppressa sua dante causa agente della riscossione Equitalia Sud spa (Cass. Sez. U. ord. 2087/20), in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. ord. 6826/10, sull’inutilità di attività processuale per la restaurazione di un contraddittorio in sede di legittimità in caso di inammissibilità od infondatezza, soprattutto se manifesta, del ricorso;

ed invero il L. sviluppa tre motivi di doglianza:

– un primo (di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 172 c.p.”), con cui – in estrema sintesi ribadisce che non sono previste cause di interruzione o sospensione della prescrizione della pena pecuniaria;

– un secondo (di “violazione di norme di diritto in relazione all’art. 112 c.p.c.”) ed un terzo (di “nullità del procedimento e della sentenza per error in procedendo in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.”), con cui lamenta, rispettivamente, l’eccessività dell’importo riconosciuto dovuto rispetto a quello indicato come tale dall’ente creditore, nonchè l’erroneità della statuizione circa la spettanza di una somma superiore a quella richiesta, siccome dovevano considerarsi in diminuzione anche gli interessi moratori e le spese relativi all’importo condonato;

il primo motivo è infondato, visto che la giurisprudenza penale di questa Corte è ferma (come ricorda Cass. pen. 17/01/2017 c.c., n. 18702, dep. 14/04/2017, imp. Morabito) nella conclusione che, in tema di esecuzione, la notifica della cartella esattoriale è atto idoneo all’interruzione della prescrizione della multa e delle altre somme dovute dal condannato (tra le altre: Cass. pen. 19/01/2001 c.c., n. 11464, dep. 22/03/2001, imp. Nicolosi; Cass. pen. 24/04/2008 c.c., n. 19336, dep. 14/05/2008, Lupo Faro): ciò che con ogni evidenza presuppone che quella prescrizione è suscettibile di essere idoneamente interrotta;

il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente esaminati, sono inammissibili, perchè nel ricorso si deduce esclusivamente che è stata chiesta una parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma senza indicare una precisa entità diversa dalla sottrazione dell’importo condonato di Euro 10.000 e perchè non si indica quando e come sia stata sottoposta alla corte territoriale la questione della non spettanza degli accessori relativi alla quota espressamente condonata e della loro precisa misura, oltretutto da identificare compiutamente, vista la diversificazione di somme;

il ricorso va quindi rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendovi svolto attività le intimate;

peraltro, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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