Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24694 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 23/11/2011), n.24694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.P., rappresentato e difeso dall’Avv. MARRA Alfonso
Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge
presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.
1044/09 VG depositato il 10 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 7 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.P. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello lamentando l’avvenuta compensazione delle spese in esito ad un ricorso ex L. n. 89 del 2001.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto concernono tutti la liquidazione delle spese, sono fondati in quanto “il comportamento non oppositivo dell’Amministrazione e l’esito complessivo della lite” e quindi, deve intendersi, l’accoglimento solo parziale della domanda in relazione al quantum ai quali si è richiamata la Corte di merito può giustificare una compensazione solo parziale delle spese, non potendo non tenersi conto che comunque solo l’intimata Amministrazione è soccombente.
Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate le spese del giudizio di merito in ragione della metà in considerazione della rilevante riduzione della pretesa, il Ministero soccombente deve essere condannato al pagamento del 50% delle spese liquidate come in dispositivo.
L’oggetto del ricorso induce alla compensazione nella misura di un terzo delle spese di questa fase che per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente dei due terzi delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011