Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24694 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15608-2014 proposto da:

F.B., I.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUIGI PERNA 51, presso lo studio dell’avvocato SERVILLO GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO ROSSI;

– ricorrenti –

contro

V.C., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MASTROSANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato BENIAMINO VERDE;

– controricorrenti –

e contro

F.F., F.A., FE.AD., fe.al.,

C.M., CA.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1658/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2018 dal Consigliere SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. E’ stata depositata, in prossimità dell’adunanza, rinuncia al ricorso, corredata da accettazione, a spese compensate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 c.p.c. onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti in ordine alle spese di lite stante l’accordo delle parti in argomento.

PQM

la corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara non doversi provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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