Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24694 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26620/2017 R.G. proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 (SC. A, INT. 4), presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

QUIRINO CIANCARUSO;

– ricorrente –

contro

AUGUSTUS SPV SRL, E PER ESSA GUBER SPA, QUALE SUA SPECIALE

PROCURATRICE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2508/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2017;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STUFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con precetto notificato il 23-29/06/2007 la S.I.G.R.E.C. spa, quale mandataria di Capitalia spa, intimò a R.M. il pagamento di Euro 42.716,83 in base a precedente Decreto Ingiuntivo n. 17176 del 1992 del Tribunale di Roma conseguito anche ai danni della condebitrice D.C. (ex coniuge del R.), indicato come azionato il 21-24/05/1993 e addotto come già azionato con precedente procedura esecutiva risultata fruttuosa solo in parte;

il R. propose opposizione con atto notificato il 16/07/2007, lamentando l’omessa previa notificazione del titolo esecutivo o la nullità di quest’ultima per violazione dell’art. 146 c.p.c., essendo egli militare in missione all’estero al tempo della notifica, con conseguente prescrizione del diritto; ancora, dedusse l’omessa nuova notifica del titolo in occasione del precetto intimato nel 2007 e contestò il quantum pure in forza dell’intervenuta assegnazione di Euro 6.002,92 all’esito di precedente procedura esecutiva ed in ogni caso per l’incomprensibilità del computo degli interessi pretesi, riguardo ai quali invocava pure l’art. 1283 c.c.;

costituitasi la Unicredito italiano spa quale succeditrice della mandante, l’adito tribunale – con sentenza n. 25107/09 – accolse l’opposizione, per mancata previa o contestuale notifica del decreto ingiuntivo integrante il titolo esecutivo azionato pure per la successiva procedura esecutiva, reputato necessario assicurare la certezza dei rapporti tra il creditore procedente ed il debitore (che avrebbero dovuto trovare esaustività e completezza attraverso la formalità della notifica del titolo esecutivo messo in esecuzione mediante il precetto), riscontrata ulteriore ragione di nullità nella diversità degli importi precettati di cui alla copia notificata all’opponente ed all’originale depositato in giudizio, nonchè nella mancata considerazione dell’intervenuta assegnazione in conto del credito originario;

tale sentenza fu gravata di appello dalla Unicredit Credit Management spa (già UGC Banca spa), quale successore di Capitalia spa, mandataria di Trevi Finance spa (a sua volta evidentemente avente causa della precettante): ed il gravame fu in parte accolto;

in particolare, fu ritenuta idonea la descrizione del titolo esecutivo in via di azionamento come contenuta nel precetto opposto, in forza del capoverso dell’art. 654 c.p.c., mentre la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non fu reputata ammissibile motivo di opposizione ad esecuzione, ma riservata ad un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.;

nel merito, peraltro, il quantum debeatur fu attentamente ricalcolato in Euro 25.949,45, oltre spese di precetto, fino a totali Euro 26.583,80: e limitatamente a tale importo il diritto ad agire in via esecutiva fu riconosciuto all’ultima cessionaria della precettante, in parziale accoglimento dell’opposizione a suo tempo dispiegata dal R., condannato alle spese del doppio grado;

questi ricorre per la cassazione di tale sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 13/04/2017 col n. 2508, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato il 06-09/11/2017, mentre la sola intimata Guber spa, quale mandataria di Augustus SPV srl (ultima cessionaria nota del credito precettato) non espleta attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente si duole di “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed in particolare la violazione dell’art. 146 c.p.c., in relazione agli artt. 157 e 160 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.”, come pure di “violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., in relazione all’art. 479 c.p.c.”: egli sostiene che sarebbe stata necessaria una nuova notifica del titolo esecutivo in occasione del nuovo atto di precetto, non bastando la mera menzione in esso di parti e data di notifica del monitorio e del provvedimento che ne aveva già disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, per la correttezza dei rapporti tra creditore e debitore; in ogni caso, ricorda di avere dedotto la nullità della notifica, sicchè l’azione, a maggior ragione dinanzi alla discrasia tra gli importi precettati e quelli dovuti quale causa idonea a fuorviare il debitore dalle corrette decisioni, andava qualificata come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, per aver l’opponente dedotto la nullità della notifica e non aver alcunchè contestato al riguardo la controparte;

nessuno dei profili enunciati può dirsi fondato;

la corte di appello ha fatto piana applicazione di una norma di estrema chiarezza sul riconoscimento della facoltà, per il precettante in base a decreto ingiuntivo, di sostituire la notifica del titolo esecutivo con la menzione di elementi identificativi e conseguita esecutività: in particolare, essa, con accertamento in fatto non contraddetto da idonea censura in questa sede e mancando in ricorso una pedissequa trasposizione del precetto idonea a contrastarlo, ha correttamente rilevato quegli elementi come indicati appunto nel precetto opposto;

al contrario, nessun testo normativo o valido principio generale sorregge la tesi del ricorrente sulla necessità, in caso di nuovo precetto, di una – rinnovata o meno, poco importa – notifica del titolo esecutivo in esclusione delle facoltà peculiari concesse, quali autentico privilegio processuale, al beneficiario di un decreto ingiuntivo, in ragione – evidentemente – della struttura del procedimento e della conoscenza che di quello si presume già avutasi da parte dell’ingiunto con la sua notifica, benchè prima del conseguimento dell’esecutività;

ancora, come ricordato pure dalla qui gravata sentenza, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da un’invalidità formale, il cui rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza (Cass. 31/08/2015, n. 17308, richiamata dalla corte di merito; ma v. pure, tra le successive, Cass. ord. 15/11/2019, n. 29729);

e tuttavia non è possibile la riqualificazione dell’opposizione a precetto in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, poichè tanto presupporrebbe una richiesta esplicita in tal senso dell’interessato e soprattutto la sussistenza di tutti i presupposti della seconda;

per quest’ultima occorre, tra l’altro, che all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe all’opponente, che a causa di quell’irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra molte, v. Cass. ord. 04/04/2016, n. 6518);

pertanto, la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare in servizio, in violazione dell’art. 146 c.p.c., non è di per sè sola sufficiente a fondare l’ammissibilità dell’opposizione tardiva ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere i contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre, che aveva ricevuto – sia pure, in tesi, irritualmente – la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell’atto per reagirvi adeguatamente e, per di più, entro il termine previsto per proporre l’opposizione tempestiva, pure tenuto conto del termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (quanto al quale, nella fattispecie, lo stesso ricorrente ammette intervenuta una precedente procedura esecutiva fondata sullo stesso decreto ingiuntivo);

in difetto di allegazione e prova, se non di esplicita sollecitazione in tal senso alla corte territoriale, comunque del detto presupposto e di tutti gli altri legittimanti l’opposizione tardiva, la qui gravata sentenza si sottrae pure alle critiche sotto questo profilo mossele dal ricorrente;

il ricorso non può che essere quindi, nel suo complesso, rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata;

infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dato atto che sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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