Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24694 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21852/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2602/01/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 9/3/2015, depositata in data

16/3/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/5/2019 dal

Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso M.P. per la cassazione della sentenza n. 2602/01/15 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 9/3/2015, depositata in data 16/3/2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della trattenuta Irpef 2009, relativa alla liquidazione dell’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania, per quanto di interesse in questa sede, riteneva che la Commissione Provinciale di Napoli, con condivisibile motivazione, avesse escluso che le somme relative alla liquidazione dell’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze potessero essere considerate reddito, così determinando la detassazione della quota di indennità corrispondente alla contribuzione ad esclusivo carico del lavoratore, conformemente all’orientamento della Cassazione (sentenza n. 9430/2003);

3. a seguito del ricorso, M.P. è rimasto intimato;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2. il motivo è fondato e va accolto.

1.3. non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: “in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto” (cosi Cass. 19859/16, che ha specificato quanto affermato da Cass. 9430/03; conf. Cass. 2458/17);

il Fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211) e che lo disciplinano (in particolare, D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034), eroga agli iscritti – quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell’amministrazione un’indennità che ha funzione previdenziale e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestati dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini della pensione;

la composizione del fondo fa riferimento (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2) ai proventi della vendita di beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie ed alle percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell’indennità di buona uscita), sicchè esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all’attività d’istituto;

l’erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come “indennità equipollente” al trattamento di fine rapporto;

essa, quindi, deve essere assoggettata a tassazione separata;

la Commissione regionale, contraddittoriamente, ha rilevato, in conformità all’orientamento di questa Corte, che l’indennità supplementare in esame è equiparabile alle “indennità equipollenti”, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1 ed assoggettabile a tassazione separata e non integrale, ma ha ritenuto che andasse totalmente esente da tassazione;

la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, affinchè valuti se il ricorso originario del contribuente sia in parte fondato o meno, non risultando dagli atti il regime di tassazione applicato alla specifica fattispecie in esame e se la ritenuta Irpef sia stata effettuata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 (cfr. in particolare comma 2 bis) del TUIR. (cfr. da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25396 del 25/10/17).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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