Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24693 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21929/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

S.B.J., rappresentato e difeso dall’avv. Veronica

Petrucci, presso cui elettivamente domicilia, in Roma alla via XX

Settembre n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390 della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, emessa il 26/9/2013,

depositata in data 28/10/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/5/2019 dal

Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro S.B.J. per la cassazione della sentenza n. 390 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (di seguito C.T.R.) depositata il 28/10/2013 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell’acconto Irpef, pagato direttamente dall’istante per l’anno di imposta 2002 sui redditi da lavoro dipendente svolto, con la qualifica di dirigente, presso la Micron Tecnology Italia s.r.l. di Avezzano fino all’1/6/2002, ha accolto l’appello del contribuente, riformando la sentenza della C.T.P. di Pescara, sfavorevole a quest’ultimo;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva che il contribuente, cittadino americano, avesse dimostrato, con la documentazione prodotta, la sussistenza delle condizioni per il rimborso dell’acconto IRPEF, poichè, per l’anno in oggetto, risultava fiscalmente residente negli Stati Uniti, dove si era trasferito dal primo giugno 2002 ed aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa a quell’anno di imposta;

3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, S.B.J. resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 28 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 763 del 1985, artt. 15 e 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.2. il primo motivo è infondato ed il secondo è inammissibile, per cui vanno rigettati;

1.3. la fattispecie in esame ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell’acconto Irpef, avanzata dal contribuente sul presupposto che ricorresse un’ipotesi di esenzione dalla tassazione nel Paese (l’Italia), dove è stata svolta l’attività di lavoro dipendente, ai sensi della Convenzione, art. 15, par. 2;

la Convenzione, art. 15, così recita: “Art. 15. Lavoro subordinato. 1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di navi o aeromobili utilizzati da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato”;

ai sensi della Convenzione, art. 15, par. 1, quindi, vige il principio generale della tassazione concorrente dello Stato della fonte e dello Stato della residenza;

in deroga a tale principio, l’art. 15, par. 2, prevede, a determinate condizioni, l’esenzione da tassazione nello Stato dove è svolta l’attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza del lavoratore;

il contribuente, cittadino americano, deduce di aver avuto la propria residenza effettiva e fiscale negli U.S.A. dal 1 giugno 2002, dove ha presentato la propria dichiarazione dei redditi per l’intero anno d’imposta 2002, nel giudizio di appello, a sostegno del proprio assunto, ha prodotto la copia del passaporto, da cui si evince la sua partenza dall’Italia per gli Stati Uniti il primo giugno 2002 e la circostanza che non vi abbia successivamente fatto ritorno, nonchè la dichiarazione dei redditi presentata negli Stati Uniti ed il certificato di residenza fiscale negli U.S.A.;

il giudice di appello, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto che il contribuente avesse adeguatamente dimostrato il diritto al rimborso dell’acconto Irpef versato in Italia, poichè aveva provato la sua residenza effettiva negli Stati Uniti dal primo giugno 2002, la mancata permanenza in territorio Italiano oltre i 183 giorni previsti dalla Convenzione, art. 15, nonchè la residenza fiscale negli Stati Uniti, ove aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta in considerazione;

la C.T.R., quindi, ha ritenuto, con una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, che, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, quest’ultimo avesse provato la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per il diritto al rimborso, essendo sottoposto ad imposizione negli USA per il reddito dell’intero anno 2002 e non avendo soggiornato in Italia oltre 183 giorni;

sul punto l’Avvocatura ha contestato solo tardivamente, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1, la genericità della documentazione prodotta dal contribuente e riferita alla dichiarazione dei redditi presentati negli Stati Uniti;

nè l’Amministrazione ha mai contestato al contribuente, con l’avviso di accertamento oppure successivamente in sede contenziosa, l’insussistenza delle altre condizioni richieste dalla Convenzione, art. 15, par. 2, ai fini dell’esenzione da tassazione in Italia, limitandosi ad eccepire la mancata prova, da parte del ricorrente, di aver subito una doppia imposizione, circostanza irrilevante nel caso di specie (sul punto è comunque opportuno precisare che, in generale, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23 e, quindi, prospettare in sede contenziosa, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa);

l’ulteriore profilo di doglianza, relativo alla violazione della L. n. 763 del 1985, art. 23, è inammissibile, perchè non coglie la ratio della decisione, che si basa sull’affermazione delle sussistenza delle condizioni di cui alla Convenzione Italia-U.S.A., art. 15, par. 2;

invero, l’art. 23 suddetto recita: “1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. In conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (così come può essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia”;

la norma, quindi, si riferisce all’ipotesi della tassazione concorrente dello Stato della fonte e dello Stato della residenza ed è volta ad evitare la doppia imposizione con il riconoscimento di un credito d’imposta al contribuente, nella specie cittadino statunitense;

con il secondo motivo, la ricorrente sostanzialmente censura la mancata considerazione, da parte della C.T.R., dei documenti prodotti dall’Ufficio per contrastare la documentazione fornita dal contribuente sul periodo di permanenza in Italia nell’anno oggetto di contestazione;

in particolare, la ricorrente deduce che, non ricorrendo le condizioni per l’esenzione prevista dalla Convenzione, art. 15, par. 2, erroneamente ritenute sussistenti dal giudice di appello, quest’ultimo avrebbe omesso di esaminare la sussistenza o meno della doppia imposizione, condizione necessaria per il diritto al rimborso;

come è stato detto, “il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda” (Sez. 5, Sentenza n. 452 del 14/01/2015);

il motivo è, quindi, inammissibile, poichè, deducendo un’omissione di pronuncia, non tiene conto della diversa ricostruzione logico giuridica del giudice di appello;

inoltre, la censura manca di specificità e non chiarisce le domande e le eccezioni sulle quali il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi, riconducendo l’omissione della statuizione del giudice a mere argomentazioni dell’Ufficio appellato;

infine, risulta in parte ripetitiva delle doglianze espresse dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, già considerate infondate;

per quanto fin qui detto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA