Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24692 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 23/11/2011), n.24692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.T., rappresentato e difeso dall’Avv. MARRA Alfonso

Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

826/09 VG depositato il 29 dicembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.T. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese in esito ad un ricorso ex L. n. 89 del 2001.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto concernono tutti la liquidazione delle spese, sono fondati.

Premesso che la liquidazione delle spese nel procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo deve essere effettuata in base alla tariffa dell’ordinario giudizio contenzioso (Cass., Sez. 1^, 1 luglio 2004, n. 12021), il decreto de quo merita censura in quanto il giudice ha liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate le spese del giudizio di merito in ragione della metà in considerazione della rilevante riduzione della pretesa, il Ministero soccombente deve essere condannato al pagamento del 50% delle spese liquidate come in dispositivo.

L’oggetto del ricorso induce alla compensazione nella misura di un terzo delle spese di questa fase che per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente dei due terzi delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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