Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24692 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26825/2011 proposto da:

Trevi Finance n. 3 s.r.l., e per essa Unicredit Credit Management

Bank s.p.a. (già denominata Unicredito Gestione Crediti società

per azioni – Banca per la Gestione dei Crediti), mandataria di

UniCredit s.p.a., a sua volta mandataria di Trevi Finance n. 3

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Rubicone n. 42, presso

l’avvocato Rotili Carlo Alfredo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Piazza Nicola, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento G.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1297/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La s.r.l. Trevi, quale mandataria di UniCredit s.p.a., ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento di G.P., presentando un motivo di ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 28 settembre 2010.

Con tale decisione la Corte territoriale ha respinto l’appello formulato dalla Banca, qui ricorrente, avverso l’integrale esclusione di un suo preteso credito dallo stato passivo del Fallimento di G.P., così confermando la pronuncia assunta dal Tribunale di Termini Imerese il 22/24 gennaio 2008 in esito alla procedura istaurata da una domanda di insinuazione tardiva proposta ai sensi della L.Fall., art. 101, secondo il regime vigente all’epoca, come anteriore alla novella del gennaio 2006.

Il Fallimento non ha svolto attività difensive.

2.- Il motivo di ricorso, che è stato formulato, lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e R.D. n. 267 del 1942, art. 101, in relazione all’integrale rigetto dell’insinuazione tardiva del credito depositata dalla Banca”.

In proposito, la ricorrente rileva in particolare che, nel giudizio avanti al Tribunale, il Fallimento si era limitato – in sede di comparsa di costituzione – a domandare un “parziale rigetto” della domanda formulata in via tardiva dalla Banca e che solo successivamente, e nel contesto della comparsa conclusionale, era giunto a richiedere la radicale esclusione del credito medesimo. Per assumere che il comportamento nel concreto tenuto nell’atto di costituzione conteneva “espressamente un riconoscimento” del credito in questione e che, comunque, lo stesso precludeva ogni successiva maggior contestazione. Per questa ragione – così si conclude – la sentenza non avrebbe in ogni caso potuto escludere per intero il credito preteso dalla Banca, come invece ha fatto.

3.- Il motivo risulta infondato.

Nella versione vigente all’epoca, la norma della L.Fall., art. 101, comma 3, dispone in modo testuale che, “se all’udienza il curatore non contesta l’ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all’istruzione della causa a norma degli artt. 175 e segg. c.p.c.”. Ne deriva pianamente che, nell’ambito del sistema normativo così forgiato, il giudice – anche in mancanza di una qualunque contestazione da parte del curatore – va in ogni caso a procedere al compiuto esame della fondatezza della domanda che gli è stata presentata.

E’ d’altra parte pure da ricordare, su un piano più generale, che secondo quanto risulta acquisito nella giurisprudenza di questa Corte – il curatore fallimentare non ha la disponibilità del diritto controverso e che allo stesso, di conseguenza, non è comunque dato rendere confessioni, ammissioni o riconoscimenti in genere (cfr., in specie, Cass., 24 luglio 2015, n. 15570; Cass., 18 ottobre 2016, n. 23427; Cass., 11 novembre 2013, n. 25286; Cass., 14 febbraio 2011, n. 3573).

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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