Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24692 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 14/09/2021), n.24692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28697/2017 proposto da:

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARCO SICA, ANNA MARIA CORNA;

– ricorrente principale –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 7, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA LOMBARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO LINZOLA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1550/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2017 R.G.N. 1615/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,

comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020,

n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha accolto la domanda di G.A., ex dipendente del Comune di Campione d’Italia, licenziato per il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima ed ha condannato l’ente al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, dalla data di risoluzione del rapporto sino a quella di compimento dell’età pensionabile.

La Corte, preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, nel senso che il recesso della P.A. ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, dovesse essere esercitato sulla base di idonea motivazione del corrispondente atto negoziale, riteneva che il Comune non avesse provato l’avvenuta adozione di un atto organizzativo generale per regolare le modalità e le condizioni dell’esercizio della facoltà di recesso e che l’atto di recesso non contenesse un’idonea motivazione, non limitata al richiamo dei soli requisiti previsti dalla legge, rispetto alle complessive esigenze datoriali. Quindi, prendendo altresì atto del maturare del limite massimo di età per l’impiego, la Corte d’Appello riteneva che fosse rituale l’insistenza del ricorrente per la corresponsione delle sole retribuzioni maturate.

2. Il Comune di Campione d’Italia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, resistiti dal G. con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, cui il Comune ha replicato con apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ed il Pubblico Ministero ha presentato requisitoria scritta con cui ha insistito per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, criticando la sentenza impugnata, nella parte in cui essa ha ritenuto sufficiente che, nel riassumere la causa in esito al rinvio disposto da questa S.C., che il ricorrente manifestasse la “volontà di proseguire il giudizio” e gli “elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza la necessità che siano riprodotti tutti gli estremi della domanda proposta”.

Il motivo è inammissibile, in quanto esso non trascrive il contenuto del ricorso in riassunzione, limitandosi a sostenerne astrattamente l’insufficienza espositiva.

La formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 100,324,394 e 409 c.p.c., per avere la Corte accolto una domanda diversa da quella originaria di reintegrazione e pagamento delle retribuzioni, consistente nella pretesa risarcitoria per pagamento delle retribuzioni inevase e contribuzioni dovute sulle retribuzioni non percepite.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché degli artt. 324 e 394 c.p.c., sostenendo che l’accoglimento della domanda sotto il profilo risarcitorio, ma con richiamo alla L. n. 300 del 1970, art. 18, avrebbe violato il giudicato interno formatosi sulla originaria pronuncia di appello, nella parte in cui essa aveva affermato che, quandanche le doglianze del lavoratore fossero state da ritenere fondate, ciò non avrebbe potuto tradursi automaticamente in una tutela di tipo ripristinatorio, ma in una tutela risarcitoria, di cui non vi era cenno nell’azione promossa dall’odierno appellante, con profilo non fatto oggetto di ricorso per cassazione e quindi ormai definitivo inter partes.

Il quarto motivo sostiene la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e degli artt. 112,342,392 e 394 c.p.c., ed afferma che la domanda risarcitoria dispiegata in sede di rinvio sarebbe da considerare nuova, sostenendo altresì che dovrebbe trovare applicazione anche alle conseguenze del licenziamento illegittimo la regola processuale, di cui alla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui non potrebbero essere introdotti in corso di causa nuovi elementi di censura del licenziamento. Il ricorrente sottolinea poi il fatto che il diritto alle retribuzioni sorgerebbe solo dalla reintegrazione stessa, mentre, prima di essa, sussisterebbe solo il diritto ad un’indennità di tipo risarcitorio e, dopo, l’eventuale diritto alle mensilità sostitutive; pertanto, una volta che il G. aveva rinunciato all’originaria domanda, non era ammissibile che egli insistesse su altra diversa e nuova pretesa, fondata su un diverso presupposto di diritto. Infine, il quinto motivo sostiene la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, sotto altro profilo, evidenziando che, contraddittoriamente, la Corte territoriale avrebbe affermato che la domanda ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, sarebbe stata ormai preclusa, salvo poi esprimere una condanna sulla base della stessa norma.

3. I suesposti motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando essi, da varie angolazioni, le questioni processuali relative alla domanda quale dispiegata dal ricorrente in sede di rinvio.

3.1 In proposito, è errato parlare di modifica della domanda.

E’ intanto pacifico che il G., fin dall’inizio, ha richiesto la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, che, nelle versione qui applicabile e propria del pubblico impiego è quella ancora anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, che prevedeva la reintegrazione, oltre al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento al ripristino del rapporto.

Vale infatti il principio per cui “le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, L. n. 300 del 1970, art. 18, non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 st. lav. nel testo antecedente la riforma; rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 8, l’inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate dell’art. 18, comma 6 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato” (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868).

D’altra parte la domanda delle retribuzioni di cui alla predetta versione della L. n. 300 del 1970, art. 18 (comma 4) è espressamente qualificata dalla norma, come forma risarcitoria (così il comma 5), sicché non è proprio dato vedere come, chiedendo a questo punto il solo risarcimento in misura pari alle retribuzioni perdute, per non essere più possibile la reintegrazione, in ragione del sopraggiunto limite massimo di età di permanenza in servizio, il ricorrente abbia esorbitato dall’originaria pretesa.

Ne’ può avere spazio l’eccezione di giudicato dispiegata.

Dal passaggio della sentenza di appello riportata dal ricorrente, risulta che la Corte territoriale avrebbe affermato che non sarebbe stata ammissibile la tutela reintegratoria, ma semmai una tutela risarcitoria non perseguita.

Non risulta però che la domanda di pagamento delle retribuzioni accessorie alla reintegrazione sia mai stata abbandonata (tanto che le conclusioni di primo grado e di rinvio, come trascritte e rilevato nel controricorso, sono identiche, tranne il fatto che è stato espunto il richiamo alla reintegrazione e si è indicato un termine finale per tali retribuzioni), né che su di essa – per quanto è trascritto della sentenza da cui deriverebbe il giudicato interno – la Corte territoriale, in sede di appello, si fosse esplicitamente soffermata.

Quello che è venuto meno, per impossibilità giuridica sopravvenuta, è proprio la praticabilità della reintegrazione e, con essa, anche di ogni domanda risarcitoria che la potesse in ipotesi surrogare e che la Corte territoriale in sede di appello avrebbe escluso fosse stata proposta.

Ma ciò, fondato o infondato che sia quanto affermato con il motivo sul giudicato, è ormai irrilevante, perché la reintegrazione non potrà più esservi e dunque la censura si manifesta come inammissibile, perché ininfluente.

Così come ininfluente è quanto sostenuto con il quarto motivo, nella parte in cui si sostiene che nell’impugnativa di licenziamento non potrebbero essere addotti a nuove ragioni di fatto e di diritto non contemplate negli atti introduttivi. E’ infatti in ogni caso assorbente il rilievo che, come si è detto, nella fattispecie non vi è stata alcuna modificazione, se non in senso limitativo, della domanda, né introduzione di fatti nuovi, se non per ciò che concerne – con effetti appunto limitativi e non espansivi della pretesa – il raggiungimento della massima età di servizio.

3.2 Non fondata è anche la denuncia di una presunta contraddizione in cui sarebbe caduta la Corte affermando l’inapplicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 e poi esprimendo condanna ai sensi di quella norma.

La Corte d’Appello, infatti, non ha detto che l’art. 18, non fosse applicabile, quanto piuttosto che la reintegrazione non era “più attribuibile giudizialmente in applicazione di norme inderogabili”, giustamente rilevando che, non potendosi riammettere in servizio una persona che per ragioni di età non poteva più prestarlo, era corretto che la parte insistesse sulle sole retribuzioni perseguendo soltanto – si cita testualmente dalla sentenza di rinvio – “le conseguenze risarcitorie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18”.

Ovverosia proprio quelle retribuzioni a titolo risarcitorio L. n. 300 del 1970, ex art. 18, di cui si è detto e che sono sempre state domandate dal ricorrente ab initio.

4. Il sesto motivo sostiene invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e con esso si adduce il fatto che il Comune avesse in realtà assunto un provvedimento generale per il collocamento a riposo dei dipendenti che avessero raggiunto la massima anzianità contributiva e che nel pensionamento del G. si fosse precisato che il recesso consentiva di procedere all’auspicata riorganizzazione generale, come infine era ormai acclarato che vi era stato un risparmio di spesa e che il ricorrente era uno degli undici addetti all’ufficio postale di un piccolo Comune, la cui posizione non rivestiva di certo carattere di insostituibilità.

Il motivo è inammissibile.

A parte la genericità del provvedimento “generale” su cui si fonda il ricorso (in esso si ipotizza il pensionamento tout court di tutti i dipendenti che avessero raggiunto la massima anzianità contributiva, salva la necessità di garantire i servizi e salva la valutazione delle singole posizioni rispetto al fabbisogno) come anche del provvedimento riguardante il G. (in cui si riconnette il suo collocamento a riposo con l’auspicata riorganizzazione del personale e si evidenzia il consistente numero di addetti all’ufficio postale, cui però il controricorrente replica rilevando che egli era il direttore di quell’ufficio, posizione in quanto tale da salvaguardare comunque) l’insieme delle circostanze addotte ha la connotazione di un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), tanto più a fronte di una non implausibile lettura data dal giudice del rinvio alle circostanze di rilievo, nel senso appunto della genericità motivazionale degli atti richiamati.

5. La reiezione dei motivi riguardanti l’an debeatur comporta l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale con cui si ripropongono ulteriori profili di illegittimità del recesso datoriale.

6. Il settimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo essa omesso i disporre la detrazione dal dovuto di quanto percepito dal ricorrente a titolo di pensione.

Il motivo è fondato, per l’esclusiva ragione che fu il G. a formulare in quel senso le conclusioni in sede di rinvio e quindi la Corte di merito, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non poteva accogliere la domanda senza disporre la corrispondente detrazione.

7. L’ultimo motivo afferma, richiamando l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che la Corte territoriale, decidendo sulle spese di giudizio, avrebbe violato gli artt. 91,92 e 385 c.p.c., nonché l’art. 2909 c.c., in quanto nel riassumere il giudizio il ricorrente non aveva “chiesto la riforma della sentenza di primo grado, ma una pronuncia di accertamento”, sicché “quanto stabilito dal primo giudice deve ritenersi coperto da giudicato, quantomeno, in ordine alle spese di giudizio e non può essere messo in discussione” e, in ogni caso, il Comune “non può essere chiamato a sostenere le spese di un giudizio in cui è risultato vittorioso in forza di sentenza passata in giudicato che la Corte d’Appello non poteva riformare e non ha riformato”.

Il motivo è infondato.

La sentenza di primo grado non sopravvive alla cassazione della sentenza di appello che l’ha confermata, in quanto entrambe sono caducate dalla successiva cassazione, come si desume anche dal disposto dell’art. 393 c.p.c., a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824), sicché anche il giudizio di rinvio ha ad oggetto direttamente le domande delle parti e non le sentenze pregresse (Cass. 20 aprile 2017, n. 10009).

Tanto meno si può quindi ipotizzare il consolidamento di una pronuncia, quella sulle spese, che dipende completamente dalle sorti della sentenza cui essa accede e che pertanto è certamente caducata, per effetto della dinamica appena descritta, dalla sopravvenuta cassazione della pronuncia di appello.

Del tutto generica è poi l’affermazione per cui la novità della questione avrebbe potuto giustificare una condanna non integrale alle spese o in misura non così elevata.

A fronte della soccombenza, che palesemente si collocava in capo al Comune, il giudice non era infatti tenuto a motivare le ragioni di una mancata compensazione (Cass. 23 febbraio 2012, n. 27030; più di recente, Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830), né, consequenzialmente, la sentenza che abbia deciso secondo soccombenza può essere impugnata in ragione di tale mancata compensazione.

Quanto alla misura pecuniaria della condanna non vi stata nessuna specifica allegazione sulla relazione tra il decisum in punto spese e le tariffe vigenti e dunque il motivo è eccessivamente generico per essere anche solo esaminato.

8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, all’accoglimento del settimo motivo può essere fatta seguire l’immediata decisione nel merito, da formulare reiterando la pronuncia del giudice del rinvio, salva l’integrazione con la detrazione delle entrate pensionistiche.

9. Stante la modifica parziale della decisione, si deve decidere ex novo sulle spese dell’intero processo delle quali, stante la soccombenza pressoché totale e comunque del tutto prevalente del Comune, va disposto l’integrale rimborso a favore del G., nei termini di cui al dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la condanna del Comune di Campione d’Italia al pagamento in favore della controparte dell’indennità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro sino alla data del compimento dell’età pensionabile (10.6.2014), detratta la pensione percepita, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Conferma la pronuncia sulle spese di cui alla sentenza in sede di rinvio e condanna il Comune al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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