Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24692 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18622-2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CORELLI

GRAPPADELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Responsabilità del Contenzioso

Regionale dell’Emilia Romagna, in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FIORENZA SOLAINI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2015 del TRIBUNALE di RAVENNA depositata il

19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile, così come eccepito dalla resistente, poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione, qualificata dal giudice a quo come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;

a seguito della L. 18 giugno 2009, n. 69, il cui art. 49, comma 2, ha modificato nuovamente l’art. 616 c.p.c., eliminandone l’inciso finale introdotto con la L. n. 52 del 2006, art. 14 attualmente, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello, e quindi al doppio grado di impugnazione, le sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione c.d. pre-esecutiva che dei giudizi di opposizione all’esecuzione;

è sufficiente ribadire il principio, espresso anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per il quale ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, (Cass. ord. n. 17321/11, seguita da numerose altre nello stesso senso); nel caso di specie, essendo stata la sentenza pubblicata il 21 gennaio 2015, T.S. avrebbe dovuto proporre appello; il ricorso per cassazione è inammissibile.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il controricorso è, a sua volta, inammissibile perchè intempestivo. Pure al controricorso si applica la regola per la quale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, i termini processuali nel periodo feriale non vengono sospesi, per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10).

Dal momento che il ricorso è stato notificato il 16 luglio 2015, il controricorso spedito per le notificazioni il 18 settembre 2015 è tardivo rispetto al termine previsto dall’art. 370 c.p.c., in quanto il presente giudizio, come detto, va qualificato come opposizione all’esecuzione (cfr. già Cass. n. 5684/06, nel senso che “nelle controversie relative ad opposizione all’esecuzione non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicchè, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all’esecuzione, il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., senza che si applichi la sospensione indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1”).

Attese l’inammissibilità del controricorso e la mancata comparizione del procuratore del resistente alla camera di consiglio, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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