Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24691 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 23/11/2011), n.24691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.A., D.M.A., D.M.R., D.
M.S., rappresentati e difesi dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi,
come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso
la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.
1457/09 VG depositato il 2 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 7 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese in esito ad un ricorso ex L. n. 89 del 2001.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto concernono tutti la liquidazione delle spese, sono fondati.
Premesso che la liquidazione delle spese nel procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo deve essere effettuata in base alla tariffa dell’ordinario giudizio contenzioso (Cass., Sez. 1^, 1 luglio 2004, n. 12021), il decreto de quo merita censura in quanto il giudice ha liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate le spese del giudizio di merito in ragione della metà in considerazione della rilevante riduzione della pretesa, il Ministero soccombente deve essere condannato al pagamento del 50% delle spese liquidate come in dispositivo.
L’oggetto del ricorso induce alla compensazione nella misura di un terzo delle spese di questa fase che per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.057,00, di cui Euro 612,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente dei due terzi delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011