Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24691 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19942/2011 proposto da:

Installazione Impianti S.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Panama n. 26, presso l’avvocato Pieretti Maria Cristina, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento n. (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione;

– intimata –

avverso il Decreto n. 197 del 2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositato

il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con Decreto del 21 giugno 2011 il Tribunale di Roma ha accolto in parte l’opposizione allo stato passivo proposta da Installazione Impianti S.p.A. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, ammettendo il credito insinuato dalla società per Euro 818.228,23 in chirografo, oltre a quello di Euro 2.327.430,40 addizionato di Iva su Euro 476.986,85 già ammesso dal giudice delegato, a fronte di un complessivo importo richiesto di Euro 5.309.506,71, il tutto con compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che il curatore, pur rimasto contumace, aveva fatto pervenire una relazione scritta con la quale informava il giudice istruttore che nella contabilità della società fallita risultava evidenziato un credito residuo di Installazione Impianti S.p.A. pari ad Euro 818.228,23, ed ha ritenuto che sui fatti controversi fosse intervenuto un accordo, tale da comportare la compensazione delle spese di lite.

2. – Per la cassazione della sentenza Installazione Impianti S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad 11 motivi illustrati da memoria.

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione non ha spiegato attività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene 11 motivi con cui Installazione Impianti S.p.A. denuncia:

1) omessa pronuncia sulla domanda di ammissione al passivo del Fallimento per l’importo eccedente Euro 818.228,23, violazione dell’art. 112 (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

2) omessa o carente motivazione in punto di rigetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare per l’importo eccedente Euro 818.228,23;

3) motivazione carente ed illogica in relazione al rinvio per relationem alla relazione del Curatore;

4) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

5) omessa valutazione delle prove assunte in giudizio, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

6) errata dichiarazione di intervenuto accordo tra le parti sull’intera res litigiosa e conseguente pronuncia (implicita di cessazione della materia del contendere, violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

7) violazione dell’art. 2709 c.c. e dell’art. 2735 c.c., falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c., motivazione carente ed illogica;

8) violazione dell’articolo 99 legge fallimentare, contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarata contumacia.. del Curatore ed all’acquisizione ed utilizzo per la decisione della sua relazione del 6 giugno 2011;

9) violazione della L.Fall., art. 55, per mancato riconoscimento degli interessi maturati;

10) violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 79, dell’art. 2560 c.c., dell’art. 2041 c.c. e della L.Fall., art. 104 bis, u.c.; 11) violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine alla compensazione delle spese processuali, motivazione carente ed illogica.

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. – Vanno difatti accolti senz’altro il primo ed il quarto motivo.

Installazioni Impianti S.p.A. ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento per il complessivo importo di Euro 4.491.500,20, oltre Iva per Euro 818.006,51, e così per il totale di Euro 5.309.506,71, di cui Euro 4.914.170,60 in chirografo, Euro 193.316,11 in privilegio speciale e Euro 202.020,00 in prededuzione, oltre interessi dal 1 maggio 2007.

A fondamento della domanda la società istante ha posto l’esecuzione di forniture di merci e di servizi, in forza di contratto intercorso tra le parti, evidenziando che parte del credito era portato da un decreto ingiuntivo ed indicando le prestazioni eseguite in favore della società poi fallita.

A fronte della insinuazione, il giudice delegato ha ammesso la creditrice in chirografo per Euro 2.327.430,40 oltre interessi ed Iva su Euro 476.986,85, escludendo quasi per intero il credito portato dal decreto ingiuntivo, con le relative spese, in quanto non opponibile al Fallimento; il credito per forniture e servizi di manutenzione preventiva e correttiva relativi al terzo trimestre 2007 per difetto di legittimazione passiva della società poi fallita; il credito per servizi di manutenzione preventiva e correttiva relativi al quarto trimestre 2007 per mancanza di prova; il credito per costi di locazione dei magazzini di stoccaggio delle merci ordinate dalla medesima società e non ritirate perchè non dovute.

Installazioni Impianti S.p.A. ha quindi proposto opposizione allo stato passivo insistendo per l’ammissione degli ulteriori crediti esposti e producendo allo scopo la documentazione ritenuta necessaria, oltre a richiedere una prova testimoniale che il Tribunale, nella contumacia del Fallimento, ha ammesso ed assunto.

Dopodichè, nel decidere l’opposizione, il Tribunale si è limitato a prendere atto di una relazione scritta proveniente dal Curatore, peraltro pervenuta dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, con la quale egli aveva informato che nella contabilità della società fallita risultava evidenziato un credito residuo della ricorrente per Euro 818.228,23, relazione in base alla quale lo stesso Tribunale ha “opinato”, non si sa in forza di quali elementi, che tra le parti fosse “intervenuto un accordo”: accordo del quale viceversa detta relazione non reca traccia alcuna e che si risolve in una semplice arbitraria supposizione.

Va da sè che il Tribunale, oltre ad aver violato il principio del contraddittorio, avendo posto a base della propria decisione un documento, la relazione del Curatore, irritualmente acquisito al giudizio, poichè depositato dal medesimo, quantunque contumace, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, sicchè l’opponente non ne aveva avuto legale conoscenza, ha omesso di provvedere, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., su tutta la domanda spiegata da Installazioni Impianti S.p.A., ivi compresa la collocazione di alcune somme in chirografo, di altre in privilegio e di altre in prededuzione.

Il decreto impugnato va dunque cassato e rinviato anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione, perchè provveda sull’intera domanda sottoposta al suo esame sulla base degli atti ritualmente acquisiti al giudizio.

2.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

PQM

accoglie il primo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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