Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24691 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22011-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE,

rappresentato difeso dall’avvocato CLAUDIO LO RE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di SIRACUSA, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 250/2015 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata

il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 06/02/2015 il tribunale di Siracusa in composizione monocratica ha rigettato appello proposto da R.S. nei confronti della prefettura di Siracusa e del ministero dell’interno avverso la sentenza del giudice di pace di Augusta che aveva respinto opposizione a decreto del 25/09/2012 con cui detta prefettura aveva sospeso per un anno complessivo (mesi sei per ciascuna violazione) la patente di guida del medesimo R.S. in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 e art. 187 C.d.S., comma 8.

2. A sostegno della decisione, il tribunale ha considerato:

– trattandosi di sospensione della patente di guida adottata dal prefetto ex art. 223 C.d.S., comma 3, non essere presupposto di legittimità la redazione del verbale di cui all’art. 200 C.d.S.;

– far piena prova il verbale dei fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ivi compresa la circostanza del rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro;

– essere comunque non provate: – la presunta parodontosi che avrebbe impedito un’idonea insufflazione, peraltro non portata a conoscenza degli operanti; – la presunta inidoneità delle apparecchiature tecniche;

– essere sufficiente il contenuto del verbale a documentarè la responsabilità del trasgressore.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.S. su cinque motivi, cui resistono il ministero dell’interno e la prefettura – ufficio territoriale del governo – di Siracusa con unico controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e altre norme procedimentali del D.Lgs. n. 150 del 2011, per avere il tribunale omesso di pronunciare su motivo d’appello che censurava la sentenza di primo grado, la quale non aveva annullato il provvedimento prefettizio nonostante che l’amministrazione avesse mancato di depositare gli atti relativi all’accertamento, ipotesi questa sanzionata dalla mancata convalida ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10, lett. b.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione. Si deduce l’erroneo riferimento, nella sentenza impugnata, al “verbale de quo” (p. 3), posto che non sarebbero stati in atti i documenti di p.g. della stessa polizia stradale. Il giudice non avrebbe dovuto prendere in considerazione prove non prodotte dalle parti e, per quanto innanzi, non Convalidare il provvedimento prefettizio, essendo stato omesso l’esame del fatto della mancata produzione.

3.1. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente ed essere dichiarati inammissibili.

3.2. Alla p. 4 del ricorso lo stesso ricorrente dà atto che, pur tardivamente, la prefettura in primo grado ha depositato memoria della polizia stradale – “in pari data” rispetto a comparsa ò del 20/12/2012 – che ha confermato la comunicazione di notizia di reato (per il solo titolo dell’art. 186 C.d.S., comma 7). La sentenza impugnata, poi, alla p. 3, fa riferimento al “rapporto” della polizia stradale di Siracusa in data 10 dicembre 2012 (così in sentenza; datà lievemente difforme da quella indicata dalla parte nel secondo mezzo, ma coincidente con quanto riportato poi in ricorso alla p. 16), “già versato nel fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio”, definito successivamente – e probabilmente impropriamente – “verbale. de quo” alla stessa p. 3 della sentenza. In tale situazione, il ricorrente, lungi dal contestare la presenza in atti del “rapporto”, e salvo a lamentare l’erronea dizione di “verbale”, non ha chiarito – in relazione alle concrete doglianze svolte avverso il provvedimento sospensivo (riferite solo al contenuto dell’accertamento, contestato quanto al presunto emergere di un rifiuto di sottoporsi alla prova etifometrica, a fronte del qual rilievo il tribunale ha rimarcato come avrebbe dovuto proporsi querela di falso e darsi prova contraria: cfr. p. 3 s. della sentenza impugnata) – in qual modo la mancata produzione di ipotetici atti (diversi dal “rapporto” valutato dai giudici di merito) alla base dell’accertamento avrebbe condotto, in via decisiva, al diniego di convalida del provvedimento sospensivo. A tale riguardo, l’amministrazione controricorrente nota anche come non consti che il trasgressore abbia rivolto istanze di accesso agli atti. In relazione a tanto, e specie in riferimento a casi quale quello in esame in cui il decreto prefettizio è soltanto basato su rapporto di cui la nota in atti è assunta come riproduttiva, deve ribadirsi l’insegnamento di questa corte (v. Cass. n. 4898 del 11/03/2015) secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10 lett. b e dell’analogo art. 7, comma 9, lett. b – l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.

4. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2700 cod. civ. per avere erroneamente attribuito efficacia di prova fino a querela di falso al contenuto della comunicazione di notizia di reato non acquisita agli atti del processo.

4.1. Il motivo è inammissibile al pari dei precedenti, per le ragioni evidenziate, nonchè per le ragioni aggiuntive per cui:

– esso non è pertinente rispetto alla decisione impugnata, posto che la sentenza del tribunale fa palese che il “rapporto” di cui si è detto è riproduttivo della notizia di reato, la cui comunicazione alla procura della repubblica non è in atti;

– esso introduce, per altro verso, alcune valutazioni fattuali non sottoponibili al giudice di legittimità (rientrare nella condotta di rifiuto di sottoporsi a insufflazione quella concretamente riscontrata di insufflazione di volume d’aria insufficiente al fine di non consentire all’apparecchio il rilievo).

5. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il tribunale omesso di pronunciare su motivo d’appello con cui si lamentava la nullità del provvedimento prefettizio, in quanto basato – anche quanto a determinazione della durata della sospensione – sulla denuncia in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 e art. 187 C.d.S., comma 8, essendosi invece poi la polizia risolta a denunciare il solo rifiuto di sottoposizione ad accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza.

5.1. Il motivo è inammissibile. Trattandosi di censura di omessa pronuncia su motivo d’appello che presuppone che la censura avverso il provvedimento sanzionatorio sia stato proposto in prime cure, il ricorso avrebbe dovuto contenere trascrizione o almeno il preciso richiamo del luogo processuale e delle espressioni utilizzate per sollevare la doglianza stessa innanzi al giudice di pace. Ciò non si ravvisa; nè il paragrafo lett. a) della “esposizione sommaria dei fatti” (p. 3 del ricorso), che comunque non – potrebbe integrare il motivo, pone in rapporto l’inesistenza di uno dei due addebiti con la òdurata della sospensione. Inoltre, lo stesso contenuto del motivo d’appello pur concretandosi in specifici richiami e in una sintesi – appare nel ricorso avere un contenuto diverso da quello che è ad esso attribuito dal tribunale (che, alla p. 3 della sentenza, richiama il motivo di cui alle pp. “10-12” dell’atto di appello, e lo supera sulla base del rilievo che l’accertamento fa fede fino a querela di falso, come se non si trattasse di censura afferente alle conseguenze giuridiche dei fatti, ma al verificarsi dei fatti stessi).

5.2. In tale contesto, l’inammissibilità non è superabile con l’esame diretto degli atti. Come insegna la giurisprudenza (Cass. n. 2771 del 02/02/2017) la corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto e ha H potere di esaminarè direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale.

6. E’ assorbito l’esame del quinto motivo di ricorso, concernente il regime delle spese di lite in base all’assunta soccombenza della prefettura in relazione agli altri motivi, ipotesi invece non verificatasi.

7. In relazione al rigetto a pronunciarsi del ricorso, può esimersi la corte dal valutare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ministero, che ha dedotto che – trattandosi di impugnazione di sospensione della patente di guida – è legittimata passiva la sola prefettura (eccezione, peraltro, di cui non consta la proposizione e l’esame nei precedenti gradi di merito).

8. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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