Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24691 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2671/2017 R.G. proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20734/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

addì 08/11/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.L. ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 15/02/2017, per la cassazione della sentenza 08/11/2016 (n. 20734) del Tribunale di Roma, di rigetto del suo appello principale avverso l’accoglimento, da parte del Giudice di pace della Capitale, dell’opposizione di Intesa SanPaolo spa al pignoramento dal primo intrapreso e fondato su ordinanza di assegnazione (addì 11/02/2010 in esito a procedura iscritta al n. 27691/09 r.g.e.);

in prime cure riconosciuta l’esattezza dell’adempimento prima del pignoramento, il creditore aveva interposto appello, negando che il pagamento fosse stato satisfattivo, siccome non comprensivo degli interessi dalla data del deposito dell’ordinanza e delle spese relative al ritiro ed alla notifica dell’ordinanza di assegnazione ed al precetto (dovute pure nel caso di invalidità della notifica), nonchè alla sua registrazione;

il giudice dell’appello, sottolineato come non si discutesse della natura di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione, ha rimarcato che la prima questione atteneva alla legittimità della contestuale notifica di un titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e del precetto, senza una preventiva richiesta di pagamento al terzo assegnato: per escludere che vi fosse la prova dell’addotta notifica dell’ordinanza ad opera dello stesso creditore in tempo anteriore al precetto ed applicare il principio di Cass. 10/05/2016, n. 9390, per il quale è al procedente preclusa la facoltà di intimare precetto contestualmente alla notifica diretta di quel particolare titolo esecutivo, con conseguente non spettanza delle spese connesse al precetto;

quanto al carattere satisfattivo del pagamento eseguito a mezzo di assegno circolare a mani di tale avv. Buraglia (di Euro 3.997,17) il 19/04/2011 (diciassette giorni prima dell’instaurazione del processo esecutivo con la notificazione – il 06/05/2011 – del pignoramento), ha rilevato come a quella data fosse residuato soltanto un credito, per interessi successivi, di Euro 43,04: ed ha applicato alla fattispecie i principi di Cass. 03/03/2015, n. 4228, concludendo nel senso dell’insussistenza del diritto del creditore ad agire per un tale credito, siccome di minima entità;

resiste con controricorso Intesa Sanpaolo spa;

entrambe le parti depositano memorie già per l’adunanza camerale del 10/03/2020, poi rifissata al 13/07/2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unitario motivo di ricorso il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1181 e 1193 c.c., nonchè artt. 324,615,115,116 e 553 c.p.c., come pure di omessa valutazione di una circostanza determinante: contestando la valutazione di illegittimità del pignoramento pur dopo il riconoscimento della persistenza di un credito, benchè di soli Euro 44,07; richiamata anch’egli Cass. 9390/16, invoca la debenza delle spese di precetto per la tardività del pagamento (siccome intercorso dopo i dieci giorni dalla notifica anche del titolo), per poi negare rilevanza alla minima entità del credito residuo ai fini della sua azionabilità in executivis, in assenza di margini di discrezionalità per il giudice nel rilevare l’insufficienza di qualsiasi adempimento difforme dal dovuto; e conclude prospettando come un’omissione del giudice del merito nella valutazione della legittimità della prosecuzione del processo esecutivo, riproducendo in modo pedissequo il titolo esecutivo ed il successivo atto di pignoramento presso terzi, tanto da qualificare illegittima la contraddizione tra riconoscimento della non completezza del pagamento e dell’illegittimità del pignoramento a questo seguito; ma senza mancare di formulare istanza di rimessione alle Sezioni Unite della questione delle modalità di notificazione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., prospettata come decisa in modo difforme dalle sezioni semplici, con riferimento all’estensione analogica del termine dilatorio ex art. 477 c.p.c., alla fattispecie della notifica al terzo assegnato di un’ordinanza ex art. 553 c.p.c., in uno al precetto in carenza, in essa, di un termine dilatorio a favore del terzo pignorato di dieci o venti giorni;

solo nella memoria il ricorrente affronta la ratio decidendi della gravata sentenza, di non tutelabilità in via esecutiva di un credito di minima entità, mentre la controparte insiste per la non spettanza degli interessi;

gravata ciò posto, va subito osservato che la gravata sentenza non si fonda in alcun modo su controverse qualificazioni di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione, ma si risolve nell’esclusione della tutela esecutiva dei crediti residui di minima entità: pertanto, l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite va disattesa, già solo perchè non riguarda quest’ultimo punto;

al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’approdo giurisprudenziale di questa Corte, a mente del quale e con riferimento proprio ad un credito per pagamento quasi integrale ridotto ad entità modesta (Cass. 03/03/2015, n. 4228, confermata da Cass. 15/12/2015, n. 25224), “in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 c.p.c., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonchè con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU”;

gli argomenti svolti in quel precedente – idoneamente richiamato nella qui gravata sentenza – a sostegno di tale conclusione non sono validamente attinti in ricorso, ove il ricorrente si limita a ricordare che l’adempimento deve essere integrale o a prospettare una contraddittorietà che non sussiste, dinanzi alla coerenza del richiamo ad argomenti in base ai quali escludere la tutelabilità in via esecutiva di un credito rimasto di minima entità;

va poi negata rilevanza alle ulteriori argomentazioni, siccome svolte soltanto con la memoria, essendo preclusa l’integrazione del ricorso con qualsiasi atto successivo (per giurisprudenza a dir poco consolidata: da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691);

l’unico motivo di doglianza ritualmente formulato in ricorso contro la dirimente ragione della decisione della qui gravata sentenza va allora disatteso per inidonea contestazione della ratio decidendi ed in carenza di pertinenti argomenti per rivedere la conclusione sul punto raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità;

il ricorrente va infine condannato al pagamento delle spese del presente giudizio; ed inoltre, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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