Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24691 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23806/2014 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FAUSTO MUSCUSO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO VILLANI che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati, CARMELO ASSENNATO, SILVIA VILLANI,

CRISTINA GULISANO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1048/2014 del TRIBUNALE di CATANIA SEZIONE

DISTACCATA di MASCALUCIA del 17/03/2014, depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Fausto Muscuso difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Marchitelli Giacomo (delega avvocato Assennato)

difensore della ricorrente che si riporta agli atti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Mascalucia, pronunciando sull’appello proposto da B.G.R. nei confronti di S.M.S. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trecastagni con la quale la B. era stata condannata a pagare la somma di Euro 5.000,00, oltre accessori, allo S. a titolo di risarcimento danni, ha accolto il gravame e, per l’effetto, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Trecastagni, indicando come competenti, alternativamente, il Giudice di Pace di Taormina o di Linguaglossa; ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi.

2.- Il ricorso è inammissibile, così come eccepito dalla parte resistente.

Va qui ribadito che “La sentenza del Tribunale che decida, in sede d’appello, in ordine alla competenza del giudice di pace deve essere impugnata esclusivamente mediante regolamento di competenza, essendo irrilevante che avverso le decisioni del giudice di pace, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., non sia proponibile tale mezzo d’impugnazione; ne consegue che il ricorso per cassazione eventualmente proposto è inammissibile.” (Cass. n. 11300/11, citata nel controricorso; cui adde Cass. ord. n. 18734/15 e Cass. n. 20304/15).

3.- Nel caso di specie, peraltro, non sussiste nemmeno la possibilità di convertire l’impugnazione, proposta nella forma del ricorso ordinario, in regolamento di competenza, in quanto la conversione è possibile solo quando il ricorso abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi e risulti, quindi, notificato, in conformità dell’art. 47 c.p.c., comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, decorrente dalla ricezione dell’avviso previsto nell’art. 133 c.p.c. (così Cass. n. 5598/14, citata nel controricorso; cui adde Cass. n. 9268/15 e n. 20304/15 cit.).

Ed invero, il ricorrente non ha indicato in ricorso la data di comunicazione della sentenza – essendosi limitato ad affermare che questa non risulta essere stata notificata – mentre la resistente ha indicato la data del 27 marzo 2014 come quella di comunicazione, a mezzo PEC, della sentenza emessa nello stesso giorno. Poichè il ricorso è stato notificato il 17 ottobre 2014, esso non può essere convertito in regolamento di competenza, il cui termine di proposizione era già scaduto a tale ultima data.

In conclusione, va proposta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Tutte e due le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria di parte ricorrente non offre argomenti per disattendere la proposta del relatore. Tutto quanto sostenuto con la memoria in merito alla natura del provvedimento adottato dal Giudice di Pace di Trecastagni – che secondo il ricorrente avrebbe comportato la formazione di un giudicato sulla competenza – avrebbe dovuto essere dedotto contro la sentenza del Tribunale proponendo regolamento di competenza. Questa Corte non si può occupare del detto provvedimento del Giudice di Pace – così come non se ne è occupato il consigliere relatore – perchè la questione non può formare oggetto di ricorso ordinario per cassazione, per le ragioni esposte nella relazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., richiesta dalla resistente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo di Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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