Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24690 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25545-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA/UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di FIRENZE, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.G., rappresentato e difeso da sè medesimo ed

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALCAMO 10, presso lo studio

dell’avvocato OLGA DIAMANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1751/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata in data 19 maggio 2015, ha accolto l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 11093 del 2009, e nei confronti del Ministero dell’interno e della Prefettura UTG di Firenze.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze in data 7 ottobre 2007, a definizione del ricorso proposto dall’avv. C. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

2. Il Tribunale ha accolto l’appello e annullato l’ordinanza – ingiunzione. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 01/03/2007, n. 4861), il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza in oggetto, sottoscritta dal funzionario dirigente dell’area 3^ della Prefettura di Firenze, non recava gli estremi della delega ovvero del conferimento di potere dal Prefetto. Ulteriormente il Tribunale ha osservato che la delega richiamata dall’Amministrazione, contenuta nel provvedimento del 16 agosto 2007, non recava l’espressa indicazione del conferimento del potere di emettere e sottoscrivere ordinanze-ingiunzioni.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto il Ministero dell’interno e la Prefettura UTG di Firenze, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’avv. C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 24 C.d.S., comma 1 e D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 1 e si contesta che, in forza del principio di unitarietà delle funzioni prefettizie, l’adozione delle ordinanze-ingiunzioni non è tassativamente riservata al Prefetto. Sussisterebbe la legittimazione del dirigente della corrispondente area funzionale, come del resto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass. 19/02/2014, n. 3904).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 139 del 2000, artt. 10 e 14 e si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe necessaria la delega espressa per iscritto ai fini della provvisoria sostituzione del titolare – assente o impedito – con altro funzionario della carriera prefettizia, in conformità con gli ampi spazi di autonomia decisionale attribuiti ai responsabili delle unità operative.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e art. 2697 c.c., e si lamenta l’erronea applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio. La presunzione di legittimità degli atti amministrativi imponeva che l’opponente provasse l’inesistenza della delega (è richiamata Cass. 10/05/2010, n. 11283), e ciò non era avvenuto.

4. Le doglianze sono inammissibili.

4.1. Fermo il principio secondo cui l’ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (ex plurimis, Cass. 19/02/2014, n. 3904; Cass. 14/12/2010, n. 25271; Cass. 02/02/2005, n. 2085), la questione controversa, dell’esistenza della delega che autorizzasse il vice prefetto aggiunto ad emanare l’ordinanza-ingiunzione in oggetto, non è scrutinabile in questa sede poichè il ricorso non trascrive il relativo provvedimento, e quindi questa Corte non è messa in condizione di verificarne il contenuto (ex plurimis, Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 28/06/2006, n. 14973).

4.2. Si legge nel ricorso (pag. 2) che il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione ritenendo che il provvedimento prodotto dall’Amministrazione, di conferimento di temporanea reggenza dell’incarico di dirigente dell’area 3^ al vice prefetto aggiunto B., autorizzava il vice prefetto a sottoscrivere l’ordinanza. Viceversa il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di delega del potere di emanazione dell’ordinanza-ingiunzione e aver rilevato l’assenza di qualsivoglia indicazione al riguardo nell’ordinanza-ingiunzione oggetto dell’opposizione, ha affermato che nel provvedimento del 16 agosto 2007, richiamato dall’Amministrazione, non si faceva menzione del potere di emanazione e sottoscrizione di ordinanze-ingiunzioni.

L’affermazione del Tribunale in ordine all’assenza di delega non è ulteriormente verificabile in questa sede, per la già rilevata carenza di specificità del ricorso.

5. Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 745,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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