Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 09/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17469/2013 R.G. proposto da:

PIEMME BIMBI Srl in liquidazione, in persona del liquidatore

L.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio DI CARLO, con

domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 64, presso lo studio

dell’Avv. Nicoletta DI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Pescara, in persona

del Direttore provinciale pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo – sez. distacc. di Pescara n. 36/10/13, depositata il

11 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2017

dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

uditi gli Avv. Fabrizio Di Carlo che si riporta al ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Piemme Bimbi Srl, esercente attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori, specializzata in articoli per l’infanzia, impugnava, con distinti ricorsi, avanti la CTP di Pescara tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2004, 2005 e 2006, emessi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), contestando il mancato ricorso allo studio di settore evoluto, il numero ridotto di prodotti utilizzati a campione e l’erroneità dell’indice di ricarico applicato.

La CTP, riuniti i ricorsi, accoglieva l’impugnazione, sottolineando che l’applicazione dello studio di settore evoluto avrebbe mostrato la congruità dei ricavi, sì da far venire meno il requisito delle presunzioni gravi, e che, comunque, il campione di beni prescelto era minimo e inadeguato per fondare l’accertamento.

2. Sull’appello dell’Agenzia delle entrate, la CTR dell’Aquila – sez. staccata di Pescara riformava la decisione di primo grado, ritenendo irrilevante la mancata applicazione dello studio evoluto, legittimo l’accertamento induttivo, congruo il ricarico applicato perchè il più basso di quelli riscontrati, idoneo il campione utilizzato per l’accertamento perchè indicato dalla stessa contribuente, non provate le ulteriori circostanze dedotte dalla contribuente e la loro incidenza sulla determinazione della percentuale di ricarico.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

5. Con il primo motivo di ricorso il contribuente assume la violazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, essendosi la CTR limitata ad asserire adeguatamente assolto dall’Ufficio l’onere probatorio su esso incombente senza esporre le circostanze e i fatti ritenuti “gravi, precisi e concordanti”, sì da legittimare l’accertamento svolto.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Il vizio motivazionale dedotto è disciplinato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis poichè la sentenza è stata pubblicata in data 11 gennaio 2013), che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale requisito minimo, invero, non risulta soddisfatto soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito “impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi” (Sez. U., n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830).

Nella specie, va comunque escluso che ricorrano i presupposti della omessa motivazione.

Il giudice d’appello, difatti, ha adeguatamente motivato, rilevando, in particolare, che l’organo accertatore “pur muovendo dalla non congruenza dello studio di settore (ricorrente nei diversi anni)… ha determinato i ricavi effettivamente conseguiti dalla società contribuente, previo accesso in azienda, mediante il raffronto tra i prezzi di acquisto, rilevati dalle relative fatture, e quelli di vendita, così come indicati nei cartellini esposti al pubblico, prendendo in esame un campione rappresentativo indicato dalla stessa contribuente”.

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso, innanzitutto, il minimo scostamento rispetto allo studio di settore, in ispecie quello evoluto, sì da escludere la ravvisabilità delle presunzioni gravi, precise e concordanti legittimanti l’accertamento induttivo effettuato, tanto più che la società aveva fornito tutte le specifiche informazioni richieste dall’Ufficio.

6.1. Il motivo è infondato.

La decisione impugnata, infatti, ha posto correttamente in risalto la circostanza che “l’Ufficio ha proceduto ad accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d)” e non mediante studio di settore, sicchè resta del tutto irrilevante ed ininfluente “la mancata, seppur richiesta, applicazione, nel caso di specie, dello studio di settore cd evoluto”. Per consolidata e costante giurisprudenza, del resto, il sistema degli studi di settore “affianca la (e non si colloca all’interno della) procedura di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in quanto la procedura di accertamento standardizzato è indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, nè validamente prova contro, e la cui irregolarità, per i contribuenti in contabilità ordinaria, costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata” (Sez. U., n. 26635 del 2009; Cass. n. 20060 del 2014), incombendo sul contribuente, a fronte della legittimità dell’accertamento induttivo compiuto, fornire la prova contraria del diverso risultato cui pervenire.

E’ altrettanto privo di rilievo, inoltre, il fatto che la società abbia puntualmente risposto alle richieste di informazioni dell’Ufficio finanziario, attesa la sostanziale doverosità di tale adempimento, la cui inosservanza costituirebbe, anzi, ulteriore indice presuntivo per dare corso all’accertamento induttivo, e il cui positivo assolvimento, invece, non comporta, di per sè solo, il venir meno dei presupposti di fatto per l’accertamento.

7. Con il terzo motivo la ricorrente deduce nuovamente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, quanto alla determinazione della percentuale di ricarico per una varietà di profili; in particolare:

– il campione di prodotti scelto per l’accertamento non era rappresentativo perchè minimo in quanto costituito di solo 13 articoli a fronte delle migliaia commercializzate dalla società, restando privo di rilievo la partecipazione del contribuente a tale scelta;

– la non corrispondenza alla realtà che per ogni articolo vi fossero due prezzi, dovendosi intendere il primo al netto dell’IVA e il secondo al lordo, sicchè era erronea l’individuazione del prezzo praticato come una media tra i due valori e la percentuale di ricarico media andava determinata nell’1,27% e non nell’1,40%;

– era dimostrata la scontistica praticata, nonchè l’avvenuta vendita di merce con ricarico minimo od assente ed anche sotto costo, quest’ultima per reperire quote di mercato disponibili e liberare il magazzino.

7.1. Il terzo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

La doglianza, infatti, pur formalmente volta a denunciare violazione di legge, censura nel suo complesso, in realtà, l’iter motivazionale della decisione impugnata, senza, tuttavia, dedurne incongruenze o insufficienze (comunque inammissibili alla stregua delle ragioni esposte con riguardo al primo motivo) o mancanze radicali, ma, più semplicemente proponendo una diversa valutazione ed interpretazione degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, in funzione di una revisione del giudizio di fatto da parte della Corte, e ciò costituisce ragione di inammissibilità non essendo consentito alla Suprema Corte procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Ciò detto, va comunque rilevato, e per tale aspetto il motivo è infondato, che, secondo indirizzo incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione alle operazioni di verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati. Non occorre per questo un’accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni. Se il contribuente avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica (che concernevano – vale sottolinearlo – la materialità dei fatti e non considerazioni tecniche o giuridiche) avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale. Oppure, in caso di rifiuto da parte dei verbalizzanti di porle a verbale, comunicare immediatamente per iscritto la propria protesta, segnalando il rifiuto e ribadendo le contestazioni (da ultimo Cass. n. 15851 del 2016, Rv. 640619).

Non risulta (e, per la verità, neppure viene allegato) che, nella specie, tanto sia avvenuto.

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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