Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2469 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 8607-2011 proposto da:
DI GIORGIO LINDA GRLND66T67H7030) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli Avvocati D’ANTONIO ENRICO,
SANTESE ROSARIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale

99,09

Data pubblicazione: 04/02/2014

rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale
della SOCIETA’ DI CORTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
INPS (S.C.C.I) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MITTONI
ENRICO, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO
LUIGI, D’ALOISIO CARLA giusta mandato speciale in calce al
controricorso;

conttoricorrente

avverso la sentenza n. 735/2009 del TRIBUNALE di SALERNO
depositata il 13/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Coretti Antonietta (delega Maritato Lelio) difensore
del controricorrente che si riporta agli scritti
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ.:
2
Ric. 2011 n. 08607 sez. ML – ud. 21-11-2013

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

”Con ricorso al Tribunale di Salerno Linda Di Giorgio ha proposto
opposizione alla cartella esattoriale con cui le era stato intimato il
pagamento, in favore dell’Inps, di una determinata somma a titolo di

che, in sede di accertamento ispettivo, era stata considerata dall’Istituto
come lavoratrice subordinata;
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con sentenza che è stata
confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che ha respinto il gravame
della ricorrente ritenendo che le dichiarazioni della lavoratrice acquisite
in sede di accertamento ispettivo da parte dell’Istituto previdenziale
fornissero sufficienti elementi per affermare la natura subordinata
del rapporto di lavoro e la sussistenza, quindi, dell’obbligo
contributivo;
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Linda Di
Giorgio affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con
controricorso l’Inps;
1. Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione
con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito della
subordinazione nel rapporto instaurato dalla ricorrente con la
lavoratrice, negando ingresso alla prova testimoniale che era stata
richiesta dalla ricorrente sia in primo che in secondo grado, sulla
3
Ric. 2011 n. 08607 sez. ML – ud. 21-11-2013

__

contributi previdenziali in relazione alla posizione di una lavoratrice

base del solo verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionari
dell’ente previdenziale;
2.

Il ricorso va qualificato come inammissibile o manifestamente

critiche che – anche per quanto riguarda le denunciate violazioni di
norme di diritto – si risolvono sostanzialmente nella contestazione
diretta della valutazione delle prove fatta dalla Corte d’appello, ovvero
in una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito
operata dal giudice di merito, inidonea a radicare un deducibile
vizio di legittimità di quest’ultima; dovendo ricordarsi, al riguardo,
che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di
un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo
esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito. Ciò comporta che il
controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del
giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata debba
giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di
merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente
lacunosa da risultare sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Il
4
Ric. 2011 n. 08607 sez. ML – ud. 21-11-2013

infondato, essendosi la ricorrente limitata a formulare una serie di

vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di

decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio,
ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da
non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico
posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorché
il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi
valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle
deduzioni di parte (cfr. ex plutimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n.
9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n.
13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n.
17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n.
1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n.
12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n.
7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).
E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, come questa Corte
ha pure ripetutamente affermato, in tema di prova spetta in via
esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive
5
Ric. 2011 n. 08607 sez. ML – ud. 21-11-2013

__

merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti

risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere

dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad
esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga
irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia
può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex
pluritnis, Cass. n. 16499/2009);
4. Nella specie, la ricorrente, lungi dal denunciare lacune o effettive
contraddizioni logiche nella motivazione che sorregge l’accertamento
di fatto sul quale è fondata la decisione impugnata, si limita a
prospettare – inammissibilmente – una diversa ricostruzione dei
medesimi fatti, proponendone un giudizio valutativo parimenti
diverso; e tutto ciò a prescindere dalla pur di per sé assorbente
considerazione che nel ricorso per cassazione non sono stati trascritti
né il contenuto delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice e riportate nel
verbale ispettivo, che i giudici di merito hanno ritenuto rilevanti ai fini
della decisione, né i capitoli di prova di cui si lamenta la mancata
ammissione – elementi tutti necessari a consentire la valutazione delle
questioni da risolvere e della decisività dei mezzi istruttori richiesti con violazione, quindi, del principio di autosufficienza del ricorso per
6
Ric. 2011 n. 08607 sez. ML – ud. 21-11-2013

__

anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova,

cassazione, in forza del quale il ricorrente che lamenti la mancata o
inadeguata valutazione di prove documentali o la mancata
ammissione della prova testimoniale ha l’onere di riprodurre

capitoli di prova, indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono
qualificati a testimoniare, oltre che di allegare e indicare la prova della
tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di
merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla S.C. di
verificare la veridicità dell’asserzione (cfr.

ex plutimis

Cass. n.

9748/2010, Cass. n. 9987/2008, Cass. n. 11895/2003, Cass. n.
9712/2003).
5. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice
procedura civile, e dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
7
Ric. 2011 n. 08607 sez. ML – ud. 21-11-2013

nell’impugnazione il tenore esatto di tali documenti e di trascrivere i

P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle
spese di cui € 100,00 per esborsi e € 3000,00 per compensi

Roma, 21 novembre 2013

professionali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA