Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2021, (ud. 14/07/2020, dep. 03/02/2021), n.2469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24248-2016 proposto da:

C.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE APPIA 50, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

DE ROBERTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCARIA FACCHINI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

la sede della Società (avvocato ROSSANA CLAVELLI), rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO STEFANO PESANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2804/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/01/2016, R.G.N. 95/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Bari il C., dipendente da Poste Italiane sin dal 1.10.85, assunto presso il Centro Meccanizzato postale di (OMISSIS), con qualifica di Operatore di esercizio, IV ctg., esponeva che a seguito del processo di privatizzazione dell’ente, l’odierna società per azioni Poste Italiane provvedeva altresì a stipulare, il c.c.n.l. di categoria del 26.11.94, che in recepimento dell’Accordo Collettivo del 1990, riuniva le diverse qualifiche in quattro macro Aree (base, operativa e quadri).

Lamentava, tuttavia, di essere stato adibito dal 26.11.94 al 16.9.98, a mansioni di fatto superiori a quelle previste dall’Area Operativa, con sconfinamento nell’Area quadri 2 livello. Per tali motivi, chiedeva la formalizzazione del relativo inquadramento, con condanna di Poste al pagamento delle conseguenti differenze retributive (Lire 54.691).

Il Tribunale di Bari accoglieva le domande.

Proponeva appello Poste; resisteva il C..

Con sentenza depositata il 22.1.16, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame e rigettava le domande attoree.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato ad unico motivo, cui resiste Poste con Controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e L. n. 190 del 1985, art. 6 in relazione all’art. 38, comma 1 e 7 del CCNL di categoria del 26.11.94; artt. 1362 e 1363 c.c., in riferimento agli artt. 41, 44 e 68 dello stesso CCNL e delle Circolari di Poste “Area Ispettorato Centrale dell’8.2.96 prot. ISP/SF/2842IGN e prot. APO/zu/ME/0037374”.

Il ricorrente censura in sostanza la sentenza impugnata per aver considerato solo l’art. 44 del CCNL nel senso di attribuire rilevanza, ai fini dell’inquadramento nell’Area Quadri 2, esclusivamente alla responsabilità gestionale, omettendo di valutare e considerare la disposizione contrattuale che valorizza le attività di preposizione a funzioni di significativa importanza, con facoltà di iniziative nell’ambito delle direttive gestionali, tipiche dei quadri di staff e collaboratori.

Il motivo è infondato.

A prescindere infatti dall’impossibile equiparazione tra le precedenti mansioni svolte presso l’Ente Poste prima della stipula del nuovo c.c.n.l. 1994 (cfr. Cass. n. 14810/07), la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che “non si può eguagliare l’attività di gestione – comprensiva dell’emanazione di direttive – alla pedissequa attività di verifica e saltuaria proposta d’intervento circa l’attività ispettiva – per nulla vincolante – rivolta al personale superiore, le quali restano confinate nell’ambito della collaborazione, dell’assistenza, ma ben distanti dalla gestione in proprio”, sicchè, in mancanza di compiti che si traducano nell’emanazione di direttive al personale sottoposto gerarchicamente e la riconduzione delle attività di questi ultimi alla responsabilità diretta del Quadro, esclude la qualifica stessa ed il relativo inquadramento.

Il ricorrente, svolgente mansioni di attività ispettiva nel ramo del servizio postale, lamenta che tale tesi, contrasta con la realtà fattuale, esistendo nell’ambito organizzativo di Poste Italiane ruoli e figure professionali aventi la qualifica di quadro, le cui mansioni esulano da qualsiasi profilo gestorio di unità produttive o di collaboratori, quali avvocati, ingegneri, ispettori, geometri, ecc.

L’argomento è infondato posto che ai fini dell’inquadramento nell’Area Quadri di secondo livello di cui all’art. 44 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, è necessaria una “preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche”.

La sentenza impugnata, sulla base deil’attività istruttoria svolta ciò ha escluso difettando (anche ai sensi di quanto affermato da Cass. n. 17870/14, cui adde Cass. ord. n. 27129/18) la responsabilità di gestione di unità organiche.

Il C. non risulta aver adeguatamente dedotto (e provato, secondo la Corte di merito), quanto sopra (compreso lo svolgimento di mansioni – anche gestorie – di significativa importanza), sicchè il ricorso risulta infondato.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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