Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.J.G.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n. 27/2007/05 depositata il 24/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste te richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.J.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Pisa n. 71/06/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. (OMISSIS) Registro. La CTR rilevava che l’Ufficio non aveva fornito un qualsiasi elemento che possa considerarsi almeno un inizio di prova circa le dimensioni dell’immobile.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe dovuto disporre una c.t.u. stante il contrasto tra le parti in ordine ai dati riguardanti l’estensione dell’immobile.
La censura e’ infondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 18976 del 10/09/2007) secondo cui in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 che prevede la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, e’ norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe acriticamente ritenuto valido il calcolo operato da parte contribuente.
La censura e’ palesemente infondata. La CTR ha rigettato l’appello sul rilievo che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano l’agire della P.A. devono essere evidenti e chiare nella motivazione dell’atto e che l’Ufficio non aveva fornito neanche “inizio di prova”. Peraltro, secondo quanto leggesi nella sentenza impugnata, l’Ufficio con l’atto di appello avrebbe soltanto ribadito “come fosse onere del contribuente il dimostrare che l’immobile in questione aveva effettivamente una superficie inferiore mq. 240 e non che tale onere gravasse sull’Ufficio”.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010