Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 33213/2006 proposto da:
SNAMPROGETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14,
presso lo studio dell’avvocato ABATI Manlio, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO
BRUNACCI 57, presso lo studio dell’avvocato BARBETTI Angelo, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7796/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/11/2005 r.g.n. 7472/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
12/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato ABATI MANLIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 29 novembre 2005, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame svolto da Snamprogetti spa, in persona del legale rappresentante e pro tempore, contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del ricorso con il quale F. aveva chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento come dirigente e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive.
2. La Corte territoriale escludeva l’interesse ad impugnare nella parte appellante che, in prime cure, non aveva proposto domanda riconvenzionale.
3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Snamprogetti spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. F. ha resistito con controricorso eccependo la nullità/inammissibilità e infondatezza del ricorso.
4. La Saipem s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la Snamprogetti s.p.a., costituendosi in giudizio ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo.
5. Le parti hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., copia dell’accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
6. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (S.U. n. 25278/2006; Cass. n. 16341/2009). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione” (v., ex multis, Cass. n. 20860/2005; S.U. n. 368/2000).
7. In coerenza con la definizione conciliativa della controversia, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011