Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24689 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8477/2011 R.G. proposto da:

G.P., difensore di sè medesimo, con domicilio eletto in

Roma, via Cavour n. 325, presso l’avv. Matilde Abignente che indica

per le comunicazioni relative al processo il fax n. 0965/310084 e la

p.e.c. avv.pietrogiovine.virgilio.it;

– ricorrente –

nei confronti di

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola

Santostefano, giusta procura speciale in calce al controricorso, con

domicilio eletto in Roma, via Lutezia, n. 5, presso lo studio

dell’Avv. Rodolfo Romeo;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria emesso e

depositato il 25 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio

2017 dal Consigliere Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con Decreto del 25 febbraio – 16 marzo 2011 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’avv. G.P. avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell’istanza di revoca del decreto di trasferimento. Ha ritenuto il Tribunale l’intempestività del reclamo per non essere stato opposto il decreto di trasferimento nel termine perentorio sancito dalla L.Fall., art. 26, con la conseguenza della sua inoppugnabilità.

2. “Per completezza” il Tribunale ha ritenuto infondato nel merito il reclamo per essere palesemente insussistente la prospettata ipotesi di vendita di aliud pro alio.

3. Ricorre per cassazione G.P. deducendo: a) violazione norme sulla giurisdizione ex art. 111 Cost., comma 7, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di procedura e insufficienza e incongruità della motivazione ex art. 360 c.p.c,, nn. 3, 4 e 5, con riferimento alla L.Fall., art. 26, art. 2922 c.c., comma 2, art. 1422 c.c., art. 156 c.p.c. inerente l’ipotesi di vendita aliud pro alio; b) violazione norme sulla giurisdizione ex art. 111 Cost. comma 7, violazione norme sulla giurisdizione, violazione delle norme di procedura e relativa omessa e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, relativamente agli artt. 617 e 487 c.p.c., L.Fall., art. 26, con riferimento all’art. 1476 c.c. n. 1, artt. 1477,1216 e 1209 c.c.; c) violazione norme sulla giurisdizione ex art. 111 Cost., commi 2 e 6, violazione e falsa applicazione di norma di diritto e di procedura ex artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, inerenti tutte art. 90 disp. att. c.p.c. e art. 195 c.p.c., con riferimento agli artt. 101 e 113 c.p.c.; d) violazione norme sulla giurisdizione ex art. 111 Cost., commi 2 e 6, violazione e falsa applicazione di norma di procedura e relativa omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, con riferimento all’art. 696 bis c.p.c., in applicazione dell’art. 112 c.p.c.; e) violazione norme sulla giurisdizione ex artt. 111 Cost., comma 2 e 6, violazione e falsa applicazione di norma di diritto e relativa omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento agli artt. 2919,2922 e 2929 c.c., in relazione agli artt. 1418,1453 e 1362 c.c..

4. Si difende con controricorso il Fallimento “(OMISSIS)” s.r.l..

5. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso si contesta la decisione impugnata laddove non ha tenuto conto che il vizio ascritto al decreto di trasferimento è quello di aver posto in essere una vendita qualificabile come aliud pro alio e cioè una ipotesi di nullità non soggetta nè a prescrizione nè a decadenza processuale ma denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

7. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha correttamente ritenuto la inammissibilità del reclamo rilevando che il ricorrente non ha proposto, come avrebbe dovuto, reclamo L.Fall., ex art. 26, entro novanta giorni dalla data del decreto di trasferimento ma ha invece proposto istanza di revoca del decreto nonostante lo stesso dovesse considerarsi non più revocabile ma soggetto ai rimedi impugnatori propri dei procedimenti esecutivi e nella specie al reclamo L.Fall., ex art. 26, (cfr. Cass. civ. n. 1610 del 22 gennaio 2009). Reclamo che è stato conseguentemente ritenuto non più proponibile per il decorso del termine di cui alla L.Fall., art. 26, comma 4. Nè può ritenersi l’ammissibilità del reclamo, proposto con ricorso dell’11 novembre 2010, avverso il Decreto n. 1346 dell’8 novembre 2010 con il quale il giudice delegato ha respinto l’istanza di revoca del decreto di trasferimento, trattandosi, come si è detto, di un rimedio richiedibile solo prima della chiusura della procedura esecutiva in sede fallimentare. Preclusione che rende inammissibile altresì la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost..

8. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo e solo ad abundantiam ha rilevato la insussistenza nel caso in esame della ipotesi di aliud pro alio prospettata dal ricorrente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30 ottobre 2013 secondo cui qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto).

9. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta pertanto l’assorbimento degli altri motivi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 5.200 Euro di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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