Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24689 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25069-2018 R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, e dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

P.M., C.E., C.R., CA.CR.;

– intimati-

e contro

Z.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2018 della Corte d’Appello di Brescia,

depositata il 13/03/2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni;

Letta la relazione del Procuratore Generale che si è espresso per

l’accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 258/2018 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 13/03/2018, formulando due motivi, il primo dei quali articolato in due censure, corredati di memoria.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli intimati in questa sede.

I ricorrenti espongono che il (OMISSIS), alle ore 22.30, una pattuglia dei carabinieri notava l’auto lasciata in sosta nel parcheggio del Centro Commerciale di (OMISSIS) dai fratelli C.S., E. e R., i quali, dopo aver parcheggiato il mezzo, avevano proseguito a piedi in direzione del greto del fiume (OMISSIS), luogo noto come zona di spaccio di sostanze stupefacenti. Sospettando che i proprietari dell’auto vi si fossero recati proprio allo scopo di spacciare droga, l’appuntato Z.A. e la guardia giurata T., incaricata della vigilanza del parcheggio del Centro Commerciale, si inoltravano nel boschetto che conduceva al greto del fiume e, con l’uso di una torcia, scorgevano i tre fratelli, l’uno accucciato a terra e gli altri poco distanti. I fratelli C., non appena scorto l’appuntato, proferivano frasi minacciose nei suoi confronti.

L’appuntato Z., mentre era intento a scendere lungo la scarpata, a circa sei metri di distanza dai tre giovani, estraeva l’arma di ordinanza; armatala, cadeva a terra e faceva esplodere accidentalmente un colpo di pistola che raggiungeva C.S., provocandone la morte.

La madre, P.M., ed i fratelli germani della vittima, C.E. e R., nonchè l’unico fratello unilaterale, Ca.Cr., citavano in giudizio Z.A., il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno, dinanzi al Tribunale civile di Brescia, chiedendone la condanna, ex artt. 2050 e/o 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti dalla vittima e trasmessi iure hereditario, nonchè quelli patiti iure proprio per la perdita definitiva del rapporto parentale.

I Ministeri, costituitisi in giudizio, richiamavano l’istanza di archiviazione del PM ed il conseguente provvedimento di archiviazione emesso dal GIP nel procedimento penale svoltosi a carico di Z.A., eccepivano l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., contestavano la risarcibilità del danno esistenziale e del danno biologico patito dal defunto, quest’ultimo, in ragione del fatto che il decesso era avvenuto nell’immediatezza dell’evento lesivo, in assenza di un apprezzabile lasso di tempo.

Il Ministero della Difesa eccepiva, in aggiunta, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Z.A. chiedeva il rigetto della domanda, perchè infondata in fatto ed in diritto.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 715/2016, non accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Interno, rigettava anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e, accertata la responsabilità esclusiva di Z.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella causazione della morte di C.S., lo condannava, in solido con il Ministero della Difesa, tenuto ex art. 2049 c.c., al pagamento, a titolo di perdita del rapporto parentale, di Euro 300.000,00 nei confronti di P.M., di Euro 110.000,00 nei confronti di ciascuno dei tre fratelli della vittima; negava il risarcimento del danno tanatologico richiesto dai congiunti di C.S.; poneva a carico dell’appuntato e del Ministero della difesa le spese di lite e di CTU, compensava le spese tra gli attori e il Ministero dell’Interno.

Z.A. impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, in via principale, insistendo per l’accertamento dell’assenza di qualsivoglia sua responsabilità, chiedendo che gli appellati venissero condannati a restituire le somme eventualmente loro versate in esecuzione della sentenza di primo grado nonchè a rifondere le spese di lite e di CTU per entrambi i gradi di giudizio, e, in via subordinata, e domandando che fosse accertata la responsabilità concorrente della vittima e dei suoi due fratelli, con conseguente riduzione della sua esposizione risarcitoria.

In via incidentale, anche i due Ministeri impugnavano la sentenza, chiedendo l’accertamento del concorso colposo della vittima nella causazione della sua morte e invocando l’applicazione dell’art. 2045 c.c. – perchè ritenevano che dovesse tenersi conto della situazione di pericolo in cui si era venuto a trovare l’appuntato – e domandando che il danno liquidato a favore dei fratelli della vittima fosse ridotto.

La Corte territoriale, con la decisione oggetto del presente ricorso, confermava integralmente la sentenza del Tribunale. Reputava, in particolare, che l’appuntato Z. avesse tenuto un comportamento oggettivamente imprudente ed imperito nella manipolazione dell’arma, puntata in avanti anzichè in basso, armata in condizioni precarie, mentre, in ora notturna, scendeva verso una scarpata; negava la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2045 c.c., perchè era emerso che l’appuntato aveva sparato accidentalmente e non per rispondere ad una imminente minaccia; stimava congrue le somme liquidate a titolo risarcitorio dal giudice di primo grado.

Gli appellati chiedevano la conferma della decisione di prime cure ed insistevano per l’applicazione degli artt. 2050 e/o 2051 e/o 2043 c.c..

La trattazione della controversia, già fissata per il 6 aprile 2020, dopo essere stata rinviata d’ufficio per l’emergenza creata dalla pandemia da coronavirus, veniva fissata per la data odierna ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Si dà atto che il PM ha prodotto una requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso quanto alla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale a favore del fratello uterino Ca.Cr.: sia perchè il legame di fratellanza con il deceduto era unilaterale ma, soprattutto, perchè tale legame non era accompagnato da convivenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo si articola in due censure.

Con la prima i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 2043,2044 e 2045 c.c., art. 1227 c.c., comma 1, artt. 45 e 51 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Secondo la prospettazione difensiva portata all’attenzione di questa Corte, il Giudice a quo avrebbe erroneamente ricostruito la dinamica dei fatti che, invece, sarebbe stata ben delineata dal GIP nella decisione di archiviazione del procedimento penale a carico dell’appuntato Z.. Specificamente, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto dell’efficienza causale esclusiva al verificarsi dell’evento lesivo della condotta dei tre fratelli che, intenti allo svolgimento di un’attività illecita, l’assunzione di sostanze stupefacenti, avevano verbalmente minacciato il carabiniere, ingenerando con il loro comportamento una situazione di pericolo che l’appuntato aveva l’obbligo di contrastare. La condotta dei tre fratelli, dunque, avrebbe dovuto essere considerata unica condizione causale dell’evento, ai sensi dell’art. 41 c.p., che sancisce l’interruzione della serie causale già intrapresa per effetto del sopravvenire di un fattore che dia luogo ad un’altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, la quale, essendo da sola idonea a produrre l’evento, risulta capace di assorbire ogni precedente serie causale, riducendola al ruolo di mera occasione.

In sostanza, la Corte d’Appello, ritenendo che la condotta dei tre giovani fosse stata sostanzialmente passiva, avrebbe errato, perchè essi minacciarono il carabiniere, il quale, in assenza di tali minacce, non avrebbe armato la pistola da cui era partito accidentalmente il colpo mortale.

Con la seconda censura i ricorrenti imputano al Giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, artt. 2043,2044 e 2045 c.c., degli artt. 41 e 51 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Altro errore della Corte d’Appello sarebbe stato quello di non avere ravvisato neppure un concorso di colpa a carico della giovane vittima.

Pure a fronte della prova dell’atteggiamento minaccioso dei fratelli C., la Corte d’Appello senza alcuna spiegazione, senza tener conto del materiale probatorio e vieppiù omettendo di considerare quanto ritenuto dal GIP, cioè che il carabiniere aveva usato l’arma solo per la sussistenza di una minaccia reale e concreta, avrebbe ritenuto unico responsabile della morte della giovane vittima l’appuntato, perchè era scivolato con l’arma carica, puntata verso il gruppo dei giovani priva dei dispositivi di sicurezza, ed avrebbe erroneamente escluso ogni apporto concausale dei tre fratelli al verificarsi dell’incidente mortale.

Secondo la prospettazione offerta dai ricorrenti, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto del fatto che il carabiniere non aveva avuto la possibilità di avvedersi che i tre giovani stavano solo assumendo stupefacenti e che non poteva sapere se fossero armati oppure no, perciò, mentre percorreva la discesa verso il greto del fiume, l’appuntato era conscio di correre il rischio di essere attinto da un colpo d’arma se i fratelli C. fossero stati armati, sicchè la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere giustificato l’uso dell’arma a scopo di difesa.

Deve rilevarsi che:

– in presenza di doppia conforme, non è ammissibile il mezzo impugnatorio che invochi la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, salvo che la parte ricorrente – e non è questo il caso -soddisfi l’onere di dimostrare che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata sono diverse da quelle su cui si è basata la decisione di prime cure;

– in ogni caso, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stata indicata nell’epigrafe del mezzo impugnatorio, ma in concreto non è stata sviluppata nelle argomentazioni difensive sottoposte allo scrutinio di questa Corte;

– in sostanza la censura sollecita una inammissibile ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella su cui si è basata la sentenza impugnata, al fine di far emergere la responsabilità esclusiva e/o la corresponsabilità dei fratelli C.. Tale sollecitazione è in contrasto con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, dovendosi ribadire che esso non è nè può essere surrettiziamente trasformato in un giudizio di terzo grado. Pur essendo stati rimproverati al giudice a quo plurimi errores in iudicando, il tessuto argomentativo omette qualunque raffronto con la sentenza impugnata allo scopo di supportare la censura. Manca, infatti, un confronto con la motivazione della sentenza – la quale in maniera piuttosto puntuale, tenendo conto degli esiti della CTU balistica disposta dal PM nel giudizio penale a carico dello sparatore e delle restanti emergenze probatorie, nella ricostruzione del nesso di causalità materiale ha ritenuto che la condotta dei fratelli C. integrasse gli estremi del caso fortuito, perchè l’evento dannoso era causalmente derivato dall’uso imperito dell’arma da parte dell’appuntato e dall’inadempimento dell’obbligo su di lui gravante, in quanto carabiniere a ciò specificamente addestrato, di valutare la ricorrenza delle condizioni per fare uso della pistola e per farlo in condizioni di sicurezza, evitando l’esplosione di un colpo accidentale – fa difetto qualsivoglia attività dimostrativa del come e del perchè sarebbero state violate le norme degli artt. 2043,2044 e 2045 c.c., nonchè dell’art. 51 c.p.. Tali norme neppure sono evocate nelle argomentazioni a sostegno del ricorso e l’art. 41 c.p., viene richiamato attraverso la citazione di un precedente, a pagina 16 del ricorso, ma nessuna attività esplicativa del come e del perchè detta norma sarebbe stata violata o falsamente applicata è comunque dato cogliere.

Quanto alla seconda censura, poi, non risulta neppure impugnata la statuizione con cui la Corte d’Appello, alle pp. 13 e 14, ha escluso che potesse ravvisarsi un concorso di colpa a carico della vittima: posto che “mai lo Z. ha assunto di avere sparato in ragione della percezione di una minaccia attuale nei suoi confronti; lo Z., infatti, non ha mai assunto di avere reagito al gesto di uno dei giovani che raccoglieva da terra un oggetto non identificato (che poi sarebbero state le chiavi della macchina) ovvero per la minaccia (verbale) profferita da uno di essi ad almeno sei metri di distanza dal Carabiniere”. L’assunto era sempre stato che lo sparo fosse partito accidentalmente e non per reagire ad una situazione di pericolo rappresentata dalla presenza di tre uomini in atteggiamento sospetto e potenzialmente aggressivo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,2056,1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente liquidato il danno senza tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza. In particolare il giudice a quo non avrebbe tenuto conto della condizione di tossicodipendenza della vittima, nè avrebbe preteso la prova da parte dei richiedenti del cambiamento dello stile di vita determinato dal fatto illecito, tantomeno avrebbe personalizzato i valori delle tabelle di Milano e, pur tenendo conto del fatto che Ca.Cr. non era fratello germano, ma unilaterale di C.S., perchè figlio del secondo marito di P.M., che non conviveva con la vittima all’epoca dei fatti e che, quindi, le sue condizioni non potevano essere interamente equiparate a quelle degli altri fratelli, aveva finito per liquidargli la stessa somma a titolo di lesione del rapporto parentale.

Il motivo è infondato.

In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussista il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Facendo applicazione di tali principi il giudice a quo ha riconosciuto la ricorrenza del danno parentale subito dalla madre e dai fratelli della vittima e lo ha quantificato tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti, La giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le pronunce più recenti: Cass. 11/11/2019, n. 28989; Cass. 08/04/2020, n. 774) dimostra la ferma convinzione che il danno derivante dalla sofferenza per la morte ex delicto del congiunto non è rigorosamente circoscritto ai familiari con lui conviventi al momento del decesso, che la cessazione della convivenza non è elemento indiziario a sorreggere da solo la congettura di un automatico allentamento della comunione spirituale tra congiunti (fratelli e sorelle), con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a livelli immeritevoli di apprezzamento giuridico, che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, escludendoli automaticamente, in caso di insussistenza dello stesso.

Del resto, la Corte d’Appello non ha sottovalutato il fatto che la vittima ed i fratelli non fossero conviventi, ma ha tenuto conto di altri elementi: la loro situazione familiare, il fatto che fossero insieme al momento del verificarsi dell’illecito, l’età, la condivisione nell’uso di sostanze stupefacenti, le modalità dell’incidente e quanto a Ca.Cr. ha fornito una spiegazione del perchè egli avesse diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e nella stessa misura degli altri fratelli, pur non convivendo con il fratello al momento del fatto ed avendo, quindi, una minore frequentazione con lui: era minorenne ed aveva già subito precocemente la morte del padre. Tali circostanze, sicuramente estranee all’evento come precisato dal Procuratore generale ha ritenuto fossero estranee all’evento, sono state prese in considerazione dalla Corte territoriale allo scopo di giustificare, come si è detto, non solo il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale a favore di Ca.Cr., nient’affatto escluso per il difetto di convivenza, come si è ribadito, ma anche la sua quantificazione. In altri termini, la giovane età di Ca.Cr., all’epoca dei fatti minorenne, e il fatto che la sua vita fosse stata già segnata dalla tragica e prematura morte del padre lo avevano posto, rispetto alla perdita risentita, nella stessa condizione degli altri fratelli, anche loro non conviventi con la vittima, ma accomunati dalle stesse circostanze in cui si erano svolti i fatti e per di più presenti al momento della sua morte e testimoni della sua pur breve agonia.

Nessun rilievo può essere attributo, invece, alla circostanza che il rapporto di fratellanza fosse unilaterale. Questa Corte ritiene necessario ribadire che il vincolo di sangue, non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo “esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio” (così in motivazione Cass. 21/08/2018, n. 20835).

Il fatto che i fratelli abbiano in comune solo uno dei genitori non incide negativamente sull’intimità della relazione di parentela, sul reciproco legame affettivo, sulla pratica della solidarietà. Il legame di parentela resta, peraltro, diretto e immediato pur se l’origine comune si concreti in un solo genitore; insomma, non c’è, nè può esservi una differenza qualitativa tra fratelli germani da un lato e consanguinei o uterini dall’altro.

In aggiunta, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti e dai medesimi ribadito con la memoria depositata in vista dell’odierna udienza, la sentenza gravata non ha affatto applicato in maniera automatica i valori tabellari applicabili all’uomo medio, nè ha utilizzato enunciazioni di carattere astratto e generico, ma ha proceduto alla individuazione delle circostanze specifiche che nel caso di specie, a prescindere dalla convivenza, giustificavano la somma liquidata.

E’ opportuno precisare, in aggiunta, che l’asserita biasimevolezza dello stile di vita della vittima e dei due fratelli presenti al momento della sua morte, perchè dediti all’uso di sostanze stupefacenti, non avrebbe potuto essere considerato, come invocato dai- ricorrenti, allo scopo di ponderare in concreto la liquidazione del danno. Il danno riconosciuto nel caso di specie è quello volto a ristorare la perdita del rapporto tra i superstiti e la vittima: perdita atta a provocare uno stravolgimento del un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella profondità del rapporto parentale, su cui le attitudini di vita della vittima e/o dei superstiti non rilevano, non incidendo sulla intensità del legame ove ricorrente, tanto più che nel caso di specie è stato negato che la condotta asseritamente illecita della vittima fosse stata causa o concausa del suo decesso.

2. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio non avendo i resistenti svolto attività difensiva in questa sede.

4. Si dà atto che non ricorrono i presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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