Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24688 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BALZER SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso con assorbimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo in sede di rinvio dalla corte di cassazione (che aveva disposto “un nuovo esame di merito in ordine alla fondatezza della valutazione operata con l’avviso di accertamento impugnato) la CTR di Torino ha dichiarato “nullo l’avviso di accertamento di valore invim straordinaria 1991, confermando il valore finale dichiarato dalla società contribuente”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza. Parte intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso l’esame delle pertinenti risultanze processuali, la CTR ha osservato: “emerge che i valori dichiarati per le due unità immobiliari risultano in linea con quanto disposto dal D.L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1, comma 8, in quanto determinati adottando la c.d. valutazione automatica. Per effetto di quanto previsto dalla norma succitata il valore dichiarato non poteva essere sottoposto a rettifica da parte della Amministrazione finanziaria”.

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 299 del 1991, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 363 del 1991. Si assume che l’avviso di accertamento era stato emesso in quanto con la dichiarazione 19.12.1991 la contribuente aveva invocato la valutazione automatica facendo riferimento a rendite catastali non esatte (perchè modificate a far tempo dal primo ottobre 1991 dal D.M. 27 settembre 1991).

Il motivo è inammissibile perchè la deduzione non trova riscontro nella sentenza impugnata e non è accompagnata dai chiarimenti necessari a verificarne il fondamento. La CTR sviluppa il calcolo dei valori dichiarati moltiplicando per 100 le rendite indicate nella denuncia. Per il principio di autosufficienza, il ricorso avrebbe dovuto precisare quali erano – invece – le rendite in vigore, e riportare le deduzioni difensive con le quali ne era stata sostenuta in giudizio la applicabilità.

E’ analogamente inammissibile il secondo motivo di ricorso. Col quale si lamenta “omessa motivazione circa un punto decisivo” deducendo che “A fronte dei puntuali rilievi dell’Ufficio, la CTR non si è minimamente pronunciata sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, comma 4, circa la concreta possibilità della difesa della controparte, che non avendo specificamente contestato la valutazione UTE nè in primo nè in secondo grado, non poteva farlo neanche in sede di rinvio …”. Anche tale questione dalla sentenza non risulta, ed il ricorso manca dei riferimenti sufficienti a verificarne la rilevanza ed il fondamento.

Il ricorso va dunque respinto. Senza decisione in punto spese giacchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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