Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24688 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29518/2011 R.G. proposto da:

Terme Montecatini Imm.re s.p.a., rappresentata e difesa, per mandato

in calce al ricorso dall’avv. Enrico Panelli, con domicilio eletto

in Roma, circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell’avv.

Barbara Piccini;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Marco Barbieri, che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. (OMISSIS) e presso la p.e.c. avvmarcobarbieri.puntopec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 913/2011 della Corte d’appello di Firenze

emessa il 14 giugno 2011 e depositata il 21 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio

2017 dal Consigliere BISOGNI Giacinto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso L.Fall., ex art. 101 del 31 marzo 2001 la s.p.a. Terme di Montecatini Immobiliare, premesso che aveva stipulato con (OMISSIS) s.r.l. un contratto con il quale aveva affidato l’esecuzione di prestazioni sanitarie e in base al quale aveva versato un corrispettivo complessivo di Lire 1.830.644.337; che con citazione del 22 marzo 2001 il fallimento della società (OMISSIS) l’aveva convenuta davanti al Tribunale di Pistoia per ottenere la dichiarazione di nullità del predetto contratto per violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e la condanna per indebito arricchimento al pagamento della somma di Lire 1.338.156.270, ha chiesto la dichiarazione di validità del contratto e subordinatamente l’ammissione al passivo del credito di 254.348,86 Euro pari al risultato della compensazione parziale fra quanto pagato a (OMISSIS) e quanto richiesto dalla curatela fallimentare a titolo di indebito arricchimento.

2. Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

3. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello di Terme Montecatini Immobiliare s.p.a. Ha ritenuto che correttamente la domanda principale, proposta con ricorso L.Fall., ex art. 101, è stata dichiarata inammissibile L.Fall., ex art. 52, comma 2, L.Fall. artt. 93 e 101 al pari di quella subordinata dipendente dall’accertamento della validità del contratto precluso in sede di ricorso L.Fall., ex art. 101.

4. Ricorre per cassazione Terme di Montecatini Immobiliare s.p.a. deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., artt. 52,93 e 101 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; c) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Si difende con controricorso la curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Quanto al primo e al secondo motivo va ribadita la inammissibilità in sede di ammissione al passivo fallimentare della domanda di accertamento della validità di un contratto intercorso fra la ricorrente e la società fallita e da cui non dipenderebbe alcun credito da far valere in sede fallimentare.

7. Quanto al terzo motivo va ribadita la inammissibilità di una domanda di ammissione al passivo in via subordinata e ipotetica che si concretizzerebbe qualora non venisse accolta la domanda principale di accertamento della validità del contratto. Una tale domanda potrebbe ritenersi ammissibile solo nel caso in cui il parallelo giudizio instaurato dal fallimento per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto si concludesse con tale accertamento. Allo stato la società ricorrente resiste in tale giudizio alla domanda della curatela fallimentare cosicchè è del tutto contraddittoria la sua pretesa di far valere in questa sede un diritto eventuale e basato sulla negazione delle proprie ragioni. Nè può assimilarsi l’accoglimento di una tale domanda all’ammissione con riserva di cui alla L.Fall., art. 96, dato che essa presuppone sempre l’esistenza di un diritto seppure sottoposto a condizione ovvero già accertato in altro giudizio ma ancora senza forza di giudicato.

8. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in 10.200 Euro di cui 200 Euro per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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