Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24688 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11104-2014 proposto da:

G.S., rappresentato difeso dall’avvocato PAOLO

CALABRETTA;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI CATANIA, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del MINISTRO PRO TEMPORE DIFESO

DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2014 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositata

il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2018 dal consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza n. 2296 del 2011, rigettò l’opposizione con la quale G.S. e M.T., rispettivamente proprietario e conducente dell’autocarro Man targato (OMISSIS), avevano contestato il verbale n. (OMISSIS) di accertamento della violazione dell’art. 214 C.d.S. elevato in data (OMISSIS) nei confronti del M. – perchè circolava con veicolo sottoposto a fermo amministrativo elevato con precedente verbale n. (OMISSIS) dalla Polstrada di Catania nei confronti del G., per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 15, – nonchè il predetto verbale (n. (OMISSIS)) del (OMISSIS), ed il verbale n. (OMISSIS) elevato in pari data ((OMISSIS)) nei confronti del G. per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 12, perchè aveva affidato il mezzo a G.G., sprovvisto del certificato di qualificazione alla guida.

2. Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 13 gennaio 2014, ha rigettato l’appello proposto da G.S..

2.1. Secondo il Tribunale, l’asserita mancata notifica del verbale n. (OMISSIS) di fermo amministrativo del veicolo, che avrebbe determinato l’inconsapevolezza in capo a G. del provvedimento di fermo, era superata dalla presunzione di conoscenza che derivava dall’avvenuta apposizione dei sigilli e dal ritiro della carta di circolazione, circostanze che il proprietario G. non poteva ignorare, e che comunque non erano state confutate.

2.2. Nel merito, il Tribunale ha osservato il verbale n. n. (OMISSIS) del (OMISSIS) dava atto che G.G., privo della carta di qualificazione, stava effettuando un trasporto merci, e in mancanza di querela di falso non era ulteriormente discutibile la responsabilità del proprietario del veicolo, tenuto per legge ad accertarsi che il soggetto al quale affida il mezzo sia munito della carta di qualificazione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.S., sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’interno, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Ministero dell’interno sul rilievo che il ricorso sarebbe stato notificato tardivamente all’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege ed unico soggetto legittimato a ricevere gli atti relativi alla difesa dello Stato dinanzi alla Corte di cassazione.

1.1. L’eccezione è infondata.

Avverso la sentenza pubblicata in data 13 gennaio 2014, il ricorso per cassazione risulta notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Catania con atto spedito in data 13 marzo 2014. Successivamente il ricorso è stato notificato all’Avvocatura generale dello Stato, che si è costituita nel giudizio di cassazione e in tal modo ha sanato la nullità della notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (ex plurimis, Cass. Sez. U. 15/01/2015, n. 608).

1.2. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., in relazione agli artt. 196,200 e 214 C.d.S. e alla L. n. 689 del 1981, artt. 6, 14, e 22 nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., e si contesta che il Tribunale ha ritenuto non rilevante la mancata notifica al proprietario del verbale di fermo amministrativo elevato in data (OMISSIS), argomentando sulla presunzione di conoscenza, mentre la mancata notificazione aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione.

3. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la ritenuta consapevolezza del provvedimento di fermo sulla base dell’avvenuta apposizione di sigilli e del ritiro della carta di circolazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto che il conducente del veicolo o soggetti terzi avrebbero potuto rimuovere i sigilli prima del rientro del veicolo presso il domicilio.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 201 C.d.S., artt. 2727 e 2729 c.c., e si contesta l’erronea applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la mancata notifica del verbale di fermo al proprietario del veicolo integrava la presunzione di non conoscenza del fermo.

5. Con il quarto motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e si contesta che il Tribunale, nel ritenere che il proprietario fosse consapevole del fermo del veicolo, non aveva considerato che: a) nel verbale di fermo la custodia del veicolo era stata affidata al conducente G.G.; b) le controparti avevano ammesso di non avere eseguito la notifica del verbale al proprietario del veicolo, in quanto il trasgressore aveva pagato la sanzione; c) in occasione del sequestro del veicolo in data (OMISSIS), il conducente M. aveva affermato di non essere a conoscenza che il veicolo fosse sottoposto a fermo; d) il verbale n. (OMISSIS) elevato pure in data (OMISSIS) era stato notificato solo in data 1 marzo 2011, dopo il sequestro per confisca del mezzo; e) il questore aggiunto di Catania, con nota 110010915/221.4 del 20 settembre 2011, aveva evidenziato che il proprietario del veicolo avrebbe dovuto avvedersi del sigillo, salvo che il conducente non lo avesse rimosso prima di riportare il veicolo presso la residenza del proprietario; f) il trasgressore G.G. era dipendente in prova, come si evinceva dalla busta-paga, e che pertanto la sua collaborazione con G.S. era stata temporanea. In subordine, il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento in riferimento agli artt. 112 e 101 c.p.c., nonchè all’art. 111 Cost.

6. Con il quinto motivo è denunciata nullità della sentenza o del procedimento, e si contesta l’omessa pronuncia del Tribunale sulla censura di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il Giudice di pace posto a fondamento della decisione motivazioni non dedotte dall’opponente.

7. Con il sesto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 C.d.S., comma 12, artt. 201,214 e 196 C.d.S. in relazione all’art. 2697 c.c., e si contesta l’affermazione di responsabilità per l’illecito contestato con il verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS), che il Tribunale aveva basato sull’attestazione, contenuta nel verbale, secondo cui G.G. stava effettuando un trasporto merci. Diversamente, la documentazione prodotta dimostrava che il veicolo al momento del controllo (ore 9.05) stava facendo ritorno in sede, avendo scaricato la merce alle ore 7.55. In ogni caso, il ricorrente lamenta che, trattandosi di sanzione diretta esclusivamente nei confronti del proprietario, gravava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’incauto affidamento del veicolo a soggetto privo di patente.

8. Con il settimo motivo è denunciato omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta il rigetto delle istanze istruttorie riproposte in appello.

9. Con l’ottavo motivo è denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e si contesta il regolamento delle spese di lite, per la mancata compensazione a fronte del comportamento della controparte, che aveva ammesso di non aver notificato il verbale.

10. I motivi risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

10.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto introduce la questione dell’avvenuta estinzione della sanzione come conseguenza della mancata notifica del verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS), che non era stata dedotta con l’atto di opposizione.

Come si legge nel ricorso, con l’atto di opposizione G.S. aveva lamentato che, per effetto della mancata notifica dell’indicato verbale, egli non era edotto del disposto fermo, e perciò difettava l’elemento soggettivo della violazione contestata con il successivo verbale. Sul punto, che ha costituito il nucleo della controversia, il Giudice di pace prima e poi il Tribunale hanno rilevato che, sulla base delle procedure adottate dall’organo accertatore, il proprietario del veicolo non poteva non essere edotto del disposto fermo. La questione della estinzione dell’obbligazione per mancata notifica del verbale è dunque prospettata per la prima volta in questa sede, e come tale è inammissibile. Nel ricorso per cassazione non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza purchè il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (ex plurimis, Cass. 08/02/2016, n. 2443).

11. I motivi secondo, quarto e settimo sono inammissibili in quanto denunciano vizio di motivazione al di fuori del paradigma configurato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis.

11.1. La giurisprudenza di questa Corte, ormai assurta a diritto vivente (ex plurimis, Cass. 29/09/2016, n. 19312; Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), afferma che, dopo la novella attuata con il D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, la giurisprudenza richiamata ha precisato che la denuncia deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica, non un punto o un profilo giuridico) principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), allegato dalle parti nel giudizio di merito, e che la parte ricorrente è onerata di indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame si duole, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra- testuale (emergente dagli atti processuali) dal quale risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, infine, di spiegarne la decisività da intendersi come idoneità del fatto di incrinare la plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

11.2. I motivi indicati rispondono ai requisiti prescritti dalla citata giurisprudenza sia nella parte in cui denunciano l’omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione, sia nella parte in cui denunciano omesso esame di fatti, senza chiarirne la portata decisiva, intesa come idoneità ad incrinare il decisum. Il Tribunale ha accertato che il proprietario del veicolo era consapevole del fermo sulla base delle circostanze oggettive dell’apposizione dei sigilli e del ritiro della carta di circolazione, precisando che il proprietario non aveva dedotto prova alcuna in ordine alla asserita rimozione dei sigilli da parte di G.G., che conduceva il veicolo adibito a trasporto merci essendo sprovvisto di carta di qualificazione.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’attestazione contenuta nel verbale, secondo cui G.G. stava effettuando un trasporto merci, non era superabile in mancanza di querela di falso, e coerentemente non ha ammesso la prova contraria (ex plurimis, Cass. 14/02/2013, n. 3705).

12. Risulta infondata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, denunciata in via subordinata con il sesto motivo, poichè la sentenza impugnata dà conto congruamente delle ragioni che sorreggono la decisione.

13. Il quinto motivo, che denuncia omessa pronuncia, è infondato. Il Tribunale ha esaminato e pronunciato sulla questione della sussistenza della violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 12, ed ha affermato che dal verbale emergeva che, al momento del controllo, il veicolo di proprietà del ricorrente, condotto da G.G., stava effettuando un trasporto merci.

14. L’ottavo motivo è inammissibile. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass. 11/01/2008, n. 406).

15. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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