Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24688 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12544/2017 R.G. proposto da:

F.C. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

DOMENICO CASAMASSIMA, elettivamente domiciliato presso l’Avv.

CLAUDIO TOMASSINI in Roma, San Pietro e Paolo, 50;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 2801/2016, depositata il 18 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

Che:

il contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento relativo al mancato pagamento di accise, conseguente alla introduzione in Italia di olii minerali destinati ad autotrazione, avviso emesso all’esito di sentenza penale, sostenendo che la pretesa dell’Ufficio fosse prescritta e che la sentenza penale non fosse definitiva;

che la CTP di Bari ha rigettato il ricorso e la CTR, con sentenza del 18 novembre 2016, pur dichiarando ammissibile l’appello in quanto notificato a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 – bis, lo ha rigettato nel merito, rilevando come il giudice di prime cure avesse tenuto conto della pronuncia del giudice penale di appello che aveva dichiarato la prescrizione del reato e che la stessa pronuncia non fosse idonea a far venir meno le pretese erariali e che una declaratoria di prescrizione non incide sul potere impositivo dell’amministrazione finanziaria, il quale viene meno solo in caso di pronuncia giudiziale assolutoria; la CTR ha, inoltre, ritenuto che il titolo dell’Ufficio fosse l’atto impositivo e non la sentenza del giudice penale di primo grado;

che avverso la sentenza propone ricorso il contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste l’Ufficio che a sua volta propone ricorso incidentale affidati a un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il contribuente deduce violazione di legge ed error in procedendo in relazione agli artt. 132 e 161 c.p.c. ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, denunciando carenza di motivazione sui punti rilevanti della controversia; lamenta che le pronunce menzionate nella decisione impugnata a fondamento della decisione non rappresentano principi consolidati e tra di loro non sono coincidenti; deduce che nel processo tributario non può essere attribuita autorità di cosa giudicata alla sentenza di condanna o di assoluzione emessa per reati fiscali, dovendo il giudice tributario verificare la rilevanza dell’accertamento contenuto in quella sentenza nel diverso procedimento tributario;

che con il secondo motivo il contribuente deduce vizio di motivazione in relazione alla parte della sentenza impugnata, ove statuisce che il titolo dell’amministrazione finanziaria è l’atto impositivo e non la sentenza del giudice penale di primo grado; riproduce per specificità l’avviso di pagamento, rilevando come in precedenza l’amministrazione finanziaria non avesse notificato alcun atto, nè si fosse costituita parte civile nel procedimento penale; rileva come la sentenza del giudice penale di appello abbia estinto il reato per prescrizione, per cui l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procurarsi altrimenti il titolo per intimare il pagamento delle accise evase;

che con il ricorso incidentale l’ufficio deduce error in procedendo per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 16 – bis e del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 12, nonchè degli artt. 10 e 11 prel.; rileva come l’atto di appello sia stato notificato a mezzo PEC in data 15.10.2015, laddove il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, pro tempore vigente non consentiva tale forma di notificazione e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 – bis, non fosse ancora entrato in vigore;

che il primo motivo del ricorso principale è infondato, non sussistendo la dedotta violazione delle suddette disposizioni, nè insussistenza della motivazione posto che il giudice di appello ha esposto le ragioni del proprio convincimento, statuendo che è irrilevante ai fini del giudizio tributario la sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione del reato ascritto al ricorrente per avere introdotto in Italia prodotti assoggettati ad accisa sottraendoli all’accertamento e al pagamento della accisa, in quanto il titolo dell’amministrazione finanziaria è costituito da un autonomo avviso di pagamento, salvo che intervenga assoluzione dai fatti sui quali si è fondato l’avviso di pagamento;

che il secondo motivo (peraltro inammissibilmente formulato secondo la precedente enunciazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è infondato, avendo lo stesso ricorrente trascritto l’avviso di pagamento dal quale trae origine la pretesa dell’amministrazione finanziaria, atto autonomamente impugnabile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, in quanto atto accertativo – impositivo del tributo, contenente gli elementi per individuare la pretesa fiscale nell’an e nel quantum (Cass., Sez. V, 27 agosto 2009, n. 18731), la cui mancata tempestiva impugnazione determina la cristallizzazione della pretesa tributaria (Cass., Sez. V, 1 febbraio 2019, n. 3049);

che il ricorso principale va, pertanto, rigettato, dichiarandosi conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale;

che le spese sono regolate dal principio della soccombenza e che opera il principio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, all’art. 13, comma 1 – quater.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’esame del ricorso incidentale; condanna F.C. al pagamento delle spese processuali in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, che liquida in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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