Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24688 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14740/2015 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

PARUTA 3, presso lo studio dell’avvocato MALVINA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO WURZBURGER giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, G.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2871/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del

22/02/2015, depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da E.P. per il risarcimento dei danni subiti dal suo motociclo in occasione di un sinistro stradale ascritto dall’attore a esclusiva responsabilità di G.B., assicurato presso la HDI Assicurazioni s.p.a.: il Tribunale ha affermato che il sinistro era dipeso unicamente dall’imprudente condotta di guida dell’ E., che era caduto a causa dell’eccessiva velocità, andando ad urtare contro la vettura condotta dal G. (che non aveva potuto evitare la collisione).

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non hanno resistito gli intimati.

Il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi (ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), individuati nella “lentezza della circolazione” e nella circostanza che parte convenuta aveva “temerariamente” sostenuto che la vettura condotta dal G. si era spostata a cavallo della linea di mezzeria a seguito del tamponamento da parte di un’autovettura che la seguiva: ha rilevato che era emerso che il traffico era intenso e che i veicoli procedevano a velocità moderata e che – ove considerate – tali circostanze avrebbero impedito al Tribunale di affermare che il motociclo era caduto sull’asfalto bagnato a causa della velocità eccessiva; ha aggiunto – in relazione al secondo profilo – che l’eventuale tamponamento non avrebbe potuto determinare uno spostamento in direzione obliqua e che dunque il Tribunale avrebbe dovuto concludere che era stato il G. a invadere l’opposta corsia di marcia iniziando una manovra di sorpasso.

Il ricorso è infondato, in quanto il Tribunale ha mostrato di aver considerato sia il dato della “lentezza della circolazione” (che ha però circoscritto al senso di marcia della vettura) che quello della parziale invasione della mezzeria opposta da parte del G. (considerandola irrilevante in quanto “il motociclo lo avrebbe investito lo stesso”), pur dandone una lettura diversa da quella proposta dall’ E., con una motivazione che – non presentando alcuna delle “anomalie” individuate da Cass., S.U. n. 8053/2014 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità – si sottrae ad ogni ulteriore censura ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati)”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA