Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24687 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21872/2007 proposto da:

BREMBO SPA in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso

lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA anche quale procuratrice di ENEL SPA in

persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STEFANO BORGIA 15,

presso lo studio dell’avvocato GONNELLI PAOLO, che li rappresenta e

difende con procura speciale notarile del Not. Dr. NICOLA ATLANTE di

ROMA, rep. n. 26548 del 12/09/2007;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 501/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZA, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito per ENEL DISTRIBUZIONE SPA l’Avvocato GONNELLI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Brembo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 14/06/2006 che aveva,rigettando l’appello della Brembo s.p.a. e delle Fonderie officine Meccaniche Mapello s.p.a., confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda delle contribuenti intesa ad ottenere il rimborso della imposta erariale e relative addizionali pagata in occasione del consumo di energia elettrica utilizzata nell’attività industriale che si svolgeva in diversi unità produttive(produzione di un sistema frenante lato ruota in cinque unita tutte ubicate i provincia di (OMISSIS), due nel Comune di (OMISSIS) e le altre nei comuni di (OMISSIS).

La Corte d’appello riteneva che il principio base per la individuazione del regime fiscale era quello dei locali in cui l’energia elettrica veniva consumata.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso due motivi fondati su vizio motivazionale e sulla violazione di legge corredato da quesiti.

L’Enel Distribuzione spa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane hanno resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ di preliminare esame il rilievo di cui al controricorso dell’Enel di inammissibilità della parte di ricorso (ed eventualmente dell’intero ricorso) in cui la Brembo S.p.a. riferiva la sua pretesa anche al rimborso per uno stabilimento(di proprietà della FOOM s.p.a.) per cui vi aveva rinunciato.

Osserva l’Enel, in particolare, che in sede di citazione originaria la Brembo aveva chiesto il rimborso delle imposte in ordine ai cinque stabilimenti per Euro 714.974,67, in sede di appello aveva chiesti solo Euro 576.321,00, relativamente a quattro stabilimenti, rinunciando pertanto alla domanda relativa a quello di proprietà della FOOM s.p.a., mentre nel ricorso per cassazione aveva riproposto la domanda originaria. Da ciò, deduce le superiori conseguenze. Il motivo infondato.

Nella prima parte del ricorso, descrittiva anche del processo industriale, si fa riferimento alla citazione in primo grado in cui si parlava del quinto stabilimento; nel ricorso (pagg. 9 e segg.) però si ha cura di trascrivere le conclusioni in sede d’appello limitate ai quattro stabilimenti.

La CTR, come sopraindicato ebbe a confermare la sentenza reiettiva della domanda.

La successiva parte del ricorso (pagg. 13 e segg.) contiene i motivi d’impugnazione.

Orbene inconferente è il richiamo al fatto che la ricorrente avrebbe indicato il valore della causa, ai fini del contributo unificato, nella prima somma, in quanto trattasi di circostanza esterna al ricorso; analogamente non significativo è il richiamo alle pagg. 31 e 32 del ricorso, in cui la ricorrente avrebbe insistito sulla domanda originaria, in quanto in tali pagine si riferisce della tesi della Corte d’appello.

Da tale descrizione emerge che non v’è alcun valido elemento per ritenere che la Brembo abbia voluto col presente ricorso estendere la domanda a quella originaria, essendo il riferimento al quinto stabilimento mutuato dal contenuto del ricorso di primo grado e ai soli fini di descrivere il processo produttivo.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 511 del 1988, art. 6, conv. in L. n. 20 del 1999, D.L. n. 332 del 1989, art. 4, conv. in L. n. 384 del 1989, e D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 52, 54 e 60 all. 1, per avere la corte collegato la tassazione al consumo nell’officina ove era consumata e non già al consumo effettuato in tutti gli stabilimenti.

Sostiene in particolare la contribuente che, essendo le lavorazioni nei diversi stabilimenti funzionali all’unico processo produttivo, non potevano computarsi i consumi in relazione ai singoli stabilimenti(con applicazione delle tariffe più alte perchè relative a minori consumi) bensì doveva effettuarsi il cumulo di tutti i consumi nei vari stabilimenti (così potendo fruire delle più basse tariffe per scaglioni di consumo più elevate).

In effetti il D.L. n. 41 del 1995, art. 17, comma 6, (in parte sostitutivo dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 504 del 1995) prevede.

“Le aliquote dell’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure:

a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall’imposta;

b) L. 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e L. 2,45 per l’ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione.

Analogamente provvedono in tema di addizionale degli enti locali il D.L. n. 51 del 1998, art. 6, quale mod. dal D.L. n. 151 del 1991, e in tema di addizionale erariale il D.L. n. 332 del 1989, art. 4, come mod. dal D.L. n. 151 del 1991.

Una tale tariffazione regressiva non corrisponde certo a un principio assimilabile a quello di progressività (in base al quale dovrebbe invece vigere un sistema opposto dovendosi in via astratta a maggiori consumi ricollegare una maggiore capacità contributiva con consequenziale maggiorazione dell’imposta) ma è simmetrica alla ratio economica di formazione del prezzo dei prodotti oggetto di somministrazione o fornitura in cui, in genere, le prime forniture hanno un prezzo maggiore e le successive inferiori(addirittura gratuite oltre un certa entità) e ciò per ragioni agevolmente intuibili(le prime prestazioni sono più gravose, il cliente che consuma molto merita un trattamento di favore, financo con prestazioni gratuite oltre un certo limite (l’art. 52 lett. f) infatti esenta l’energia elettrica” utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato”) e ciò perchè il fornitore, probabilmente, con una grossa fornitura, si è assicurato un compenso ampiamente remunerativo di eventuali ulteriori consumi che, nel calcolo economico del fornitore,, presumibilmente – data l’elevatezza del limite – potrebbero anche non essere effettuati.

Le tariffe così modulate hanno evidentemente anche funzione promozionale e pubblicitaria in quanto hanno lo scopo di incentivare i consumi(qualcosa di analogo lo si può trovare in altre forniture o servizi, quale la telefonia mobile). Ritornando al caso in esame, energia elettrica, le tariffe così congegnate hanno anche funzione politica, non certo irrazionale, in quanto hanno la conseguenza necessaria di favorire la grande industria e non la medio e piccola.

La interpretazione sostenuta dalla ricorrente però è inibita dai dati normativi che sono fondati sulla fornitura all’officina (e sul contatore) quale strumento normale della misurazione dei consumi.

Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 54, prevede: “L’officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un’unica stazione di distribuzione.

3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell’officina venditrice.

4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell’imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all’art. 52, comma 2 (1), lettera b)”.

Non rileva che solo il comma due sopra trascritto, riferito al fabbricante, preveda la figura delle officine distinte perchè esercitate in luoghi distinti anche se messi in comunicazione attraverso una unica linea di distribuzione, ritenendo tale collegamento irrilevante al fine di ritenere una officina unica, in quanto ripetere tale disposizione anche per l’officina del consumatore, sarebbe stato superfluo, attesocchè la disposizione relativa facendo riferimento alle linee di distribuzione evidentemente si riferiva ad una situazione sovrapponibile a quella prima descritta.

Non avrebbe alcun senso la definizione di officina di cui sopra se non fosse rilevante il luogo di fornitura dell’energia.

Di poi l’art. 52 stesso Dlgs prevede:” (Oggetto dell’imposizione) 1.

L’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.” Orbene se la tariffa applicabile ad una fornitura dovesse calcolarsi a seguito del cumulo di tutti i consumi nelle varie unità, non avrebbe possibilità di applicazione il riferimento alle tariffe al momento dell’erogazione o consumo.

Di poi l’applicazione del criterio qui sostenuto dalla ricorrente colliderebbe con i principi che le addizionali spettano agli enti territoriali in cui sono situati gli impianti in cui è effettuata la fornitura e l’energia è consumata, venendo meno il criterio legale di imputazione delle addizionali.

Una interpretazione che consentisse di cumulare i consumi di più unità produttive distinte, anche se funzionali ad un unico processo produttivo, così pervenendo a più elevati livelli con fruizione della migliore più alta tariffa, pur non snaturando il sistema tariffario che rimarrebbe pur sempre regressivo, ma acuirebbe il divario tra piccola-media industria e grande industria articolata in più unità produttive, potendo quest’ultima col cumulo dei consumi in più unità produttive,attingere più facilmente a tariffe più favorevoli rispetto alla prima, con indubbie ricadute sul principio di parità di trattamento, e ciò a prescindere da ogni ipotesi elusiva, non ricorrente certo nel caso in esame.

Il motivo è, pertanto, infondato.

Col secondo motivo, la società ricorrente propone questione di costituzionalità delle norme in esame per disparità di trattamento tra coloro che prelevano l’energia in un unico posto a quelli che la prelevano i più punti di consegna, con preclusione per i primi del trattamento regressivo, con irragionevole disparità di trattamento in situazioni omogenee.

Sul motivo, premesso quanto al contrario sopraosservato sulla disparità di trattamento tra diverse categorie di utenti dall’interpretazione sostenuta dalla ricorrente e rimanendo nei limiti della disparità tra soggetti che operano con una sola struttura o con più strutture collegate, andrebbe osservato che le diversità fisiche delle situazioni per tutte le implicazioni che ne potessero derivare già di per sè renderebbero non irrazionale la differente disciplina.

In ordine all’invocata violazione del principio di progressività, pur con le osservazioni di cui sopra, non può non rilevarsi che è insegnamento della Corte delle leggi (Sent. n. 238/1993, 102/1993) che tale principio va riferita al sistema tributario nel suo complesso e non alle sue singole componenti e, comunque, non si riferisce comunque alla tassazione indiretta (ord. N. 22/1992 in tema d’iva).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, per la novità delle questioni trattate, per compensare interamente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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