Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24687 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25002/2011 R.G. proposto da:

Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata e difesa

disgiuntamente fra loro dagli avv.ti Giorgio Villani

(gio.villani.ordineavvocatigenova.it) e Maurizio Cecconi, per

procura a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma, via Ugo

De Carolis, n. 34 B, presso lo studio dell’avv. Cecconi

(mauriziocecconi.ordineavvocatiroma.org fax 06/68308749);

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., domiciliato elettivamente in Roma, via

Baiamonti, n. 4, presso lo studio dell’avv. Claudio Colombo,

rappresentato e difeso, per mandato a margine del controricorso,

dall’avv. Roberto Freschi (p.e.c. (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/11 della Corte d’appello di Genova emessa

il 19 maggio 2011 e depositata 1’8 giugno 2011, R.G. 1490/2008.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio

2017 dal Consigliere Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Alessandria chiedendo la revoca delle rimesse effettuate sul conto di corrispondenza intestato alla società fallita per complessive Lire 115.406.760 e deducendo la conoscenza dello stato di decozione da parte della banca in quanto, oltre alla esistenza di svariate procedure esecutive immobiliari e di protesti, alla data del 31 dicembre 1998 risultava uno scoperto sul predetto conto di 71.933.962 Lire che aveva indotto la banca a revocare le agevolazioni esistenti mentre, per altro verso, dalla documentazione contabile risultavano numerose operazioni di addebito per “assegno troncato”.

2. Si è costituita la Cassa di risparmio rilevando di essere stata ammessa al passivo per il credito di 106.041.095 Lire relativo a una linea di fido concessa con contratto del 1995. La Cassa di Risparmio ha ammesso esclusivamente di aver richiesto, con lettera del 5 gennaio 1999, il rientro dallo sconfinamento senza però revocare i fidi prima della dichiarazione di fallimento. Ha negato di essere a conoscenza dello stato di decozione e, relativamente alle procedure esecutive e ai protesti, ha fatto rilevare che non poteva essere in grado di conoscere le prime in quanto erano state iniziate a Genova mentre i protesti erano stati pubblicati sul bollettino di Genova dove la (OMISSIS) si era trasferita.

3. Il Tribunale di Genova ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di decozione sin dalla pubblicazione dei protesti, avvenuta il 29 giugno 1999, e ha revocato le rimesse successive a tale data per un ammontare complessivo di 97.488.435 Lire. Ha ritenuto non opponibile alla curatela fallimentare il contratto di apertura di credito del 12 settembre 1995 perchè privo di data certa; ha rilevato a tale proposito che il certificato notarile prodotto dalla banca attesta unicamente la esistenza di un libro fidi alla data del 30 gennaio 2004; ha escluso inoltre il valore probatorio della ammissione al passivo citata dalla Cassa di Risparmio.

4. Ha proposto appello la Cassa di Risparmio contestando il disconoscimento del giudicato endofallimentare, derivante dalla pregressa ammissione al passivo, e il mancato rilievo della conseguente preclusione endofallimentare relativa alla sussistenza dei crediti e delle aperture di credito.

5. Ha proposto appello incidentale la curatela fallimentare quanto alla decisione di far decorrere la conoscenza dello stato di decozione solo dalla data della pubblicazione dei protesti.

6. La Corte di appello di Genova ha accolto l’appello incidentale e conseguentemente ha dichiarato l’inefficacia dei versamenti effettuati da (OMISSIS) sul conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio a partire dal 5 gennaio 1999 e ha condannato la banca a corrispondere la somma di 59.602,62 euro oltre interessi legali dal 26 giugno 2003 al saldo.

7. Ricorre per cassazione la Cassa di Risparmio di Alessandria affidandosi a cinque motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione L.Fall., artt. 96,97,98 e 99 e omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (mancato rilievo del giudicato endofallimentare); b) violazione e falsa applicazione artt. 1362 e segg. c.c. e omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 336 (errata decisione sulla revoca dei fidi); c) violazione e falsa applicazione del vecchio art. 184 c.p.c. in riferimento al art. 360, n. 5 e omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (erroneità del rilievo di tardività della deduzione di prova testimoniale oltre il termine perentorio assegnato dal giudice); d) violazione e falsa applicazione degli artt. 105 c.p.c. e L.Fall. art. 67, nonchè dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (ammissione di testi incapaci a deporre); e) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e L.Fall., art. 67 e omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (erronea affermazione della conoscenza dello stato di decozione).

8. Si difende con controricorso la curatela fallimentare e deposita memoria difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

9. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non vi è nella specie un giudicato endofallimentare. L’ammissione al passivo di un credito residuo rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto, ancorchè disposta in via definitiva e senza riserve, implica soltanto un accertamento dell’esistenza del titolo giustificativo del primo e non anche dell’insussistenza di un credito maggiore poichè prescinde da indagini sulla validità ed opponibilità alla massa di pagamenti parziali percepiti dal creditore, sicchè non preclude la dichiarazione di inefficacia di questi ultimi, lasciando impregiudicate le relative questioni (Cass. civ. sez. 1^ n. 19319 del 29 settembre 2015).

10. Il secondo motivo relativo alla ritenuta revoca del fido è inammissibile vertendo sulla valutazione di circostanze che attengono al merito della controversia valutato dalla Corte di appello con motivazione logica e esaustiva e non adeguatamente censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, oltre che del tutto genericamente impugnata quanto alla deduzione di una violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c..

11. Il terzo motivo è inammissibile se si considera la specifica motivazione sul punto della Corte di appello secondo cui il termine assegnato ma non rispettato dalla Cassa di Risparmio era quello del 30 settembre 2004. Inoltre la ricorrente non ha dimostrato di aver reiterato i capitoli di prova non ammessi in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado oltre che nelle conclusioni in appello.

12. Il quarto motivo è inammissibile perchè, oltre a proporre una censura che non risulta fatta valere con l’appello (incapacità a deporre del teste G.S.), si riferisce a una deposizione considerata irrilevante (teste Gi.Mi.). Il motivo è comunque infondato perchè prospetta profili di incapacità a deporre (potenziale assunzione della qualità di creditore del fallimento) e di contraddittorietà della deposizione che appaiono palesemente insussistenti oltre che non prospettabili per la prima volta in questo giudizio.

13. Il quinto motivo, così come il secondo motivo, è inammissibile vertendo sulla valutazione di circostanze che attengono al merito della controversia valutato dalla Corte di appello con motivazione logica e esaustiva che si è basata sulla conoscenza diretta dell’insolvenza della (OMISSIS) da parte della Cassa di Risparmio attestata dalla lettera del 5 gennaio 1999 e dalla ripetuta presentazione all’incasso di assegni emessi da (OMISSIS) e privi di copertura.

14. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 10.200 di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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