Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24687 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21642/2016 R.G. proposto da:

Avv. A.M.C., con domicilio eletto in Roma, Viale del

Vaticano n. 84, presso lo studio dell’avv. Tommasina Mazzone.

– ricorrente –

contro

Comunione Generale Beni del Complesso Residenziale (OMISSIS), in

persona dell’amministratore p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandra Crinò, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n.

88, presso lo studio dell’avv. Francesca Fedele.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 430/2015,

depositata in data 2.7.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.4.2018 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Celeste Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. A.M.C. ha evocato in giudizio la Comunione Generale Beni del Complesso Residenziale (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Messina, assumendo che l’amministratore del condominio le aveva conferito l’incarico di difesa in due separate opposizioni all’esecuzione mobiliare, promosse dai debitori esecutati D.D.A. e D.D.F., rubricati rispettivamente ai n. 1133/2010 e 1132/2010; di aver svolto regolarmente il patrocinio ma che, in data 216.1.2001, le era stato revocato il mandato.

Ha chiesto il pagamento delle competenze professionali, proponendo due distinti giudizi (r.g. 587/2001 e 588/2001).

Il Tribunale, riunite le cause, ha accolto la domanda proposta con il ricorso oggetto del procedimento n. 587/2001 ed ha respinto quella relativa al giudizio n. 588/2001, ritenendo che il difensore avesse frazionato il credito e duplicato le domande, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello di Messina.

Per la cassazione di questa sentenza l’Avv. A. ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria, cui la Comunione Generale Beni del Complesso Residenziale (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 24398/2017, depositata il 16.10.2017, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza dalla sesta sezione, ritenendo insussistenti le condizioni per dichiarare la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente dichiararsi la tempestività del ricorso.

I giudizi di primo grado, successivamente riuniti, sono stati instaurati con citazione notificata in data 14.2.2001, per cui l’appello poteva esser proposto entro un anno dal deposito della sentenza impugnata in forza di quanto previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 6.

La sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 6.7.2015, e di conseguenza, avendo l’Avv. A. inviato il ricorso il 5.9.2016 (ricevuto in data 6.7.2016), l’impugnazione, considerata anche la sospensione feriale dei termini L. n. 792 del 1967, ex art. 1, risulta tempestiva.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 99,100,101,104,112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte distrettuale non avrebbe statuito sul motivo di appello volto a censurare l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda oggetto del giudizio n. 588/2001. A parere della ricorrente, detta domanda doveva ritenersi diversa per petitum e causa petendi da quella oggetto della causa n. 587/2001, poichè il compenso era stato richiesto in relazione alle attività espletate in due giudizi di opposizione all’esecuzione, instaurati da due diversi debitori esecutati, D.D.F. e D.D.A..

Il secondo motivo denuncia – letteralmente – la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo nuovamente che la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravame volto a censurare l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda proposta nel giudizio n. 588/2001.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza, con motivazione insufficiente ed illogica, erroneamente qualificato la domanda oggetto del giudizio n. 588/2001, giungendo alla conclusione che la ricorrente avesse illegittimamente frazionato il credito.

3. I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, vertendo sulla medesima questione, sono infondati.

Non sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c. poichè la Corte d’appello si è espressamente pronunciata sui motivi di impugnazione, negando, a sua volta, che il tribunale non avesse definito la domanda oggetto del giudizio n. 588/2001.

Ha difatti asserito che la domanda era stata correttamente respinta avendo l’avv. A. richiesto due volte il compenso per le medesime prestazioni, utilizzando la documentazione di cui si era già avvalsa per sostenere la richiesta di compenso introdotta nella causa n. 587/2001.

La ricorrente sostiene che le due domande dovessero considerarsi diverse poichè riferibili alle attività difensive svolte in due diverse opposizioni all’esecuzione proposte da debitori esecutati diversi e che la Corte distrettuale, pronunciando solo su quella oggetto del giudizio n. 587/2001, avrebbe omesso di definire l’altra, trascurando che la sentenza non ha affatto negato la duplicità delle domande, ma ha ritenuto che esse avessero lo stesso contenuto e che il difensore avesse azionato due volte lo stesso credito in separati giudizi, ed ha quindi statuito – espressamente – sull’intera res litigiosa.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

La qualificazione della domanda non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè è operazione che compete al giudice di merito e che è sindacabile in cassazione qualora abbia dato luogo ad un error in procedendo idoneo a determinare la nullità della sentenza (che questa Corte ha il potere di accertare quale giudice del fatto processuale), nel qual caso il controllo di legittimità non si esaurisce nell’esame della motivazione, ma verte sulla correttezza in sè della qualificazione operata (Cass. 25259/2017; Cass. 21397/2014; Cass. s.u. 8077/2012; Cass. 8008/2012).

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54convertito con L. n. 134 del 2012), ammette, per contro, la deducibilità in cassazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per tale dovendosi intendere un accadimento oggettivo, appartenente al novero dei fatti principali o secondari posti a sostegno della domanda o delle eccezioni (cfr., per tutte, Cass. s.u. 8053/2014).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali come da liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Si dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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