Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24687 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36859/2018 proposto da:

Avvocato A.C., rappresentato e difeso da se stesso ed

elettivamente domiciliato in ROMA, presso il suo studio in CORSO

VITTORIO EMENUELE II n. 154;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO DEL FORNO, e

MARCO FILIPPETTO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE EUROPA

190, presso la sede della società;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7081/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. La controversia ha per oggetto la scarsa qualità del servizio di notifica di 14 atti giudiziari effettuata dal ricorrente avvocato A.C. a mezzo di Poste Italiane S.p.A. ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Avverso la sentenza equitativa ex art. 113 c.p.c., con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva condannato la convenuta a corrispondere al ricorrente l’indennizzo previsto dalla Carta di Qualità dei Servizi Postali di Euro 5,60 per ciascuna delle 14 cartoline di ritorno relative ad altrettante notifiche espletate in un tempo variabile da un minimo di 19 ad un massimo di 95 giorni, nonchè ad un risarcimento valutato in via equitativa pari ad Euro 350,00 per ciascun giudizio riunito con il favore delle spese, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7081 del 2018, accogliendo l’appello, ha revocato ogni statuizione condannando il ricorrente alle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza l’avvocato A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui la società Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.

3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 342 c.p.c. – il ricorrente si duole che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata secondo equità, come tale inappellabile, non sussistendo nessuno dei casi per i quali il codice di rito eccettua la possibilità di proporre appello avverso le sentenze pronunciate secondo equità.

2. Con il secondo motivo – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, L. n. 890 del 1982, D.M. 12 maggio 2006 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per quanto concerne il diritto all’indennizzo ed omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo che ha dato luogo al risarcimento del danno – il ricorrente si duole che il Tribunale sia incorso in errore ex art. 112 c.p.c., confondendo la domanda di restituzione delle cartoline con la domanda di sanzione della scarsa qualità del servizio in base alla carta dei servizi postali e di tutte le leggi indicate in epigrafe dalle quali si ricaverebbe l’esistenza di un obbligo di indennizzo nel caso di disservizi.

3. Il ricorso è inammissibile per evidente carenza dell’esposizione del fatto. Il ricorrente si limita ad enunciare che la controversia ha ad oggetto la scarsa qualità del servizio di notifica di 14 atti giudiziari effettuata dal ricorrente a mezzo di Poste Italiane S.p.A. ai sensi della L. n. 53 del 1994 e che, avverso la sentenza equitativa ex art. 113 c.p.c., con la quale il Giudice di Pace aveva condannato la convenuta Poste a corrispondere l’indennizzo ed il risarcimento, il Tribunale accogliendo l’appello aveva revocato ogni statuizione. L’esposizione è del tutto carente nè è possibile colmare le carenze dalla lettura dei motivi.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale. (Cass., 6-3, n. 16103 del 2/8/2016; si veda anche Cass., S.U., n. 2602 del 20/2/2003; Cass., 6-3, n. 13312 del 28/5/2018). La dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all’esposizione del fatto e nella quale, pur indicando i fatti storici che hanno occasionato la controversia, ometta di individuare le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass., 3, n. 5640 del 9/3/2018; Cass., S.U., n. 22575 del 10/9/2019).

3.1 Premessa questa preliminare ragione di inammissibilità del ricorso anche i singoli motivi non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità. Il primo motivo è puramente assertorio e meriterebbe, se il ricorso fosse ammissibile, di essere rigettato perchè il giudizio non poteva essere considerato di equità.

In base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di equità non si applica ai rapporti contrattuali sottoposti ad uniformità di disciplina intervenuti tra un utente ed un monopolista legale come ad esempio Poste Italiane S.p.A. (Cass., 6-3, n. 25060 del 23/10/2017).

3.2 Il secondo motivo, con il quale il ricorrente evoca un errore ai sensi dell’art. 112 c.p.c., risulta del tutto incomprensibile per l’assoluta carenza di esposizione del fatto, sicchè è inammissibile per le ragioni indicate in precedenza.

4. Nella sua memoria ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente contesta la ritualità della notifica del controricorso non rispondente ai requisiti di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., mancando il deposito in cancelleria della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. La contestazione non merita accoglimento in quanto della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., è stato abrogato e comunque un avviso dell’avvenuta notifica del controricorso è pure stato inviato al ricorrente.

Sempre nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente contesta il difetto di procura sostanziale dell’avvocato Andrea Sandulli che non sarebbe legale rappresentante della società Poste Italiane S.p.A..

L’eccezione non è fondata in quanto è depositato in giudizio un atto notarile di revoca della procura al precedente legale rappresentante e di conferimento della procura sostanziale e processuale all’avvocato Andrea Sandulli.

5. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore della società Poste Italiane S.p.A., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA