Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24686 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 14/09/2021), n.24686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11112/2017 proposto da:

BANCO FIORENTINO MUGELLC IMPRUNETA SIGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. CONTI ROSSINI 13, presso

lo studio dell’avvocato IVAN CANELLI, rappresentata e difesa dagli

avvocati SILVIA MARIANI, SIMONE PISTELLI;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 160, presso lo studio dell’avvocato ONOFRIO ANTONIO

SPINOSO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4670/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2016 R.G.N. 7579/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Previo ricorso al Tribunale di Firenze la Banca del Mugello Credito Cooperativo otteneva il decreto ingiuntivo, emesso il 29.1.2010, nei confronti del Notaio C.F. per la somma di Euro 226.140,46.

2. Intimato invano il conseguente atto di precetto, la Banca suddetta notificava alla Cassa Nazionale del Notariato il pignoramento presso terzi delle somme dovute e debendi a qualsiasi titolo (pensione, liquidazione, assegni interativi, sussidi, fondi di garanzia, prestazioni integrative) dalla stessa Cassa dovute al suo iscritto Notaio C..

3. Nel procedimento esecutivo la Cassa rendeva dichiarazione negativa asserendo che il Notaio C. era ancora in esercizio e non vantava alcun credito verso la Cassa.

4. Incardinato il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, l’adito Tribunale di Roma rigettava il ricorso affermando che gli iscritti alla Cassa Nazionale del Notariato non vantavano un diritto certo, ancorché futuro, alla pensione e alla indennità, ma solo una aspettativa, dipendendo l’insorgenza dei diritti dalla concorrenza dei requisiti oggettivi (anzianità professionale, età, contribuzione) e soggettivi (domanda) e dal perfezionamento del diritto alla pensione. Risultava, infatti, che il C. esercitava ancora la professione e non era dato sapere, pur avendo maturato trent’anni di anzianità, se egli avesse presentato domanda di pensione, con il conseguente perfezionarsi anche del diritto all’indennità di cessazione.

5. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 4670 del 2016, rigettava il gravame proposto dalla Banca del Mugello Credito Cooperativo scrl, confermando le conclusioni del primo giudice, sebbene con altre motivazioni.

6. I giudici di seconde cure condividevano l’argomentazione dell’appellante Banca che, nel caso di specie, aveva chiesto di non limitare l’accertamento alla sola dichiarazione del terzo e di accertare l’effettiva posizione lavorativa, previdenziale ed assistenziale mediante ctu contabile, esibizione documentale ai sensi dell’art. 210 c.p.c., informazioni ex art. 213 c.p.c. e interrogatorio formale.

7. Dalla ctu svolta, tuttavia, era emerso che il Notaio C. non era andato in pensione perché era stato destituito dal settembre 2013; non aveva presentato alcuna domanda di pensione e non aveva i requisiti previsti (30 anni effettivi di esercizio) per potervi accedere: infatti, l’attività del notaio era stata svolta per 29 anni, nove mesi e sedici giorni, insufficienti per il conseguimento del diritto a pensione.

8. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo scrl, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.

9. Resisteva con controricorso la Associazione Cassa Nazionale del Notariato.

10. C.F. non svolgeva attività difensiva.

11. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della disciplina del trattamento di quiescenza dei notai; la violazione e falsa applicazione della L. 27 giugno 1991, n. 220, art. 1, comma 2, lett. a; D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2 (Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), in combinato disposto con lo Statuto e il Regolamento per l’attività di previdenza adottati dalla Cassa in data 9 novembre 1994 ed approvati dai Ministeri Vigilanti il 22 settembre 1995 (decreto interministeriale pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che erroneamente la Corte di merito aveva affermato che C.F. non aveva i requisiti per accedere alla pensione, non considerando che alla data del pignoramento la normativa regolamentare in materia di previdenza notarile per l’erogazione del trattamento pensionistico richiedeva requisiti diversi e, cioè, il raggiungimento del 65^ anno di età e venti anni di esercizio effettivo.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione di norme di legge: art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere considerato la Corte territoriale che il Notaio C., alla data del pignoramento, aveva raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per l’erogazione del trattamento pensionistico: in particolare, si evidenza che tali requisiti erano stati già raggiunti alla data del 3.11.2009 quando era stato destinatario di n. 6 sospensioni cautelari succedutesi senza soluzione di continuità, fino alla destituzione definitiva avvenuta a seguito della decisione del 19.9.2013.

4. Con il terzo motivo il Banco si duole della violazione e falsa applicazione della disciplina del trattamento di quiescenza dei notai; della violazione e falsa applicazione della L. 27 giugno 1991, n. 220, art. 1, comma 2, lett. a; D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2 (attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), in combinato disposto con lo Statuto e il Regolamento per l’attività di previdenza adottati in data 9 novembre 1994 ed approvati dai Ministeri Vigilanti il 22 settembre 1995 (Decreto Interministeriale pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995), come modificato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 novembre 2012, con il quale è stata comunicata l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti delle Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 85, Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 86, Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 87, Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 88 e Delib. Consiglio Amministrazione 8 giugno 2012, n. 89, con le quali sono state apportate modifiche anche in tema di diritto a pensione diretta (art. 10, lett. a) e b), del Regolamento per l’attività di Previdenza e Solidarietà). Sostiene che la Corte di appello non aveva fatto corretta applicazione delle norme vigenti in tema di previdenza notarile, non avendo tenuto presente quanto disposto dall’art. 10, lett. a) dell’attuale Regolamento per l’attività di Previdenza e Solidarietà della Cassa Nazionale che, riconoscendo il diritto alla pensione al raggiungimento del limite di età di 75 anni, purché il Notaio abbia esercitato per almeno 20 anni la professione notarile, consente al C. di ottenere il diritto alla erogazione del trattamento pensionistico al raggiungimento del 75^ anno di età avendo già esercitato la professione per più div enti anni alla data del pignoramento.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norma di legge: art. 112 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione delle norme in tema di pignoramento presso terzi (artt. 543 c.p.c. e segg.) in punto di pignoramenti per crediti futuri, per avere omesso la Corte di merito di pronunciarsi sulla circostanza che il Notaio ha al suo attivo più di venti anni di attività e che egli potrà godere del trattamento pensionistico, secondo la normativa vigente, al compimento del 75 anno di età (25.10.2018).

6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione elle norme in tema di pignoramento presso terzi (artt. 543 c.p.c. e segg.) in punto di pignoramento di crediti futuri, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Deduce il Banco l’erroneità della sentenza nella parte in cui mostra di ritenere che, seppure C.F. avesse raggiunto i requisiti per la pensione erogata dalla Cassa, non avendo presentato la domanda o avendo concluso la sua attività lavorativa con la destituzione in data 19.9.2013, non vantava un credito utilmente pignorabile per mancanza di crediti esigibili, ancorché futuri.

7. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro interferenza, attengono, in sostanza, alla soluzione della questione giuridica se, nella procedura di accertamento dell’obbligo del terzo, in caso di dichiarazione negativa di questi, il momento rilevante per la determinazione del credito (e, quindi, nel caso in esame, del regime previdenziale applicabile perché non risulta né è stato dedotto che il Notaio, fino a quando è stato destituito nel settembre del 2013, avesse presentato domanda di pensione) sia quello dell’avvenuto pignoramento ovvero quello della sentenza di accertamento.

8. In sede di legittimità è stato affermato (Cass. n. 15615 del 2005) che, nell’espropriazione forza presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito possa determinare una nullità del processo. Tanto si desume, secondo il suddetto orientamento, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall’art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell’atto di pignoramento.

9. Questo Collegio intende dare continuità a tale indirizzo che non è in contrasto con quello successivo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 12602 del 2007 (che statuisce che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, a sensi dell’art. 546 c.p.c., con la notificazione dell’atto di pignoramento in quanto tale vincolo genera l’inopponibilità, rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fatti sopravvenuto a detta notificazione, che determini l’estinzione totale o parziale del credito, con la conseguenza che l’esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all’assegnazione della somma oggetto del credito ed il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all’assegnatario) in quanto i presupposti di fatto sono diversi: in questo ultimo caso vi è stata, infatti, una dichiarazione positiva del credito e si verte nella fattispecie di un fatto sopravvenuto, alla notificazione del pignoramento, che abbia determinato l’estinzione totale o parziale del credito.

10. Entrambi i suddetti elementi non ricorrono chiaramente nel caso de quo che trova, quindi, la sua regolamentazione nel primo orientamento di legittimità sopra indicato.

11. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale per valutare i presupposti per il pensionamento del notaio, non ha fatto riferimento (sebbene il quesito al CTU fosse stato posto in questi termini) a quelli vigenti al momento del pignoramento, allorquando il C. non era ancora cessato dalla attività professionale (perché la sospensione cautelare del servizio non determina ancora la cessazione del rapporto che si ha solo nei casi tipizzati dalle disposizioni in materia) e non aveva ancora maturato il diritto a godere del trattamento di quiescenza.

12. Anche il terzo, quarto e quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono meritevoli di pregio, sia pure con le precisazioni da svolgere in questa sede ex art. 384 c.p.c., u.c..

13. Essi attengono, a differenza delle censure di cui ai primi due motivi, all’applicazione, nella fattispecie in esame, del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà per i notai, con riguardo alle modifiche apportate nel 2012 e, quindi, non alla disciplina vigente al momento del pignoramento.

14. Il Notaio C., allorquando è cessato dal servizio (settembre 2013), non aveva né i requisiti per il diritto alla pensione previsti dall’art. 10, lett. a), (ossia il raggiungimento del limite di età di 75 anni con l’effettivo esercizio per almeno 20 anni dell’attività notarile), difettando il requisito anagrafico, né quelli di cui all’art. 10, lett. d), (ossia trenta anni di esercizio effettivo al raggiungimento di 67 anni di età), per mancanza, in questo caso, del requisito contributivo.

15. Ne’ è sostenibile la tesi del Banco ricorrente secondo cui il Notaio, avendo esercitato per venti anni la professione, al compimento del 75^ anno di età comunque maturerebbe il diritto alla erogazione del trattamento pensionistico, di talché si sarebbe in presenza di un credito futuro, certo ed esigibile.

16. Invero, è pacifico tra le parti che il Notaio è stato destituito nel settembre del 2013.

17. In tal caso, quindi, non essendovi stata una pregressa domanda di pensione (ne dà atto la gravata sentenza richiamando la espletata consulenza tecnica di ufficio disposta in appello), la norma di riferimento, per regolare la fattispecie, deve essere l’art. 23 del Regolamento sopra citato che statuisce: “1. Non ha diritto al trattamento di quiescenza il Notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall’ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell’art. 10, per conseguire il trattamento stesso. 2. Il Comitato esecutivo può tuttavia concedere la sola pensione, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione. 3. In caso contrario la pensione è liquidata come se il Notaio fosse deceduto, unicamente al coniuge o ai figli precisati all’art. 11”.

18. Non trovandosi, al momento della destituzione, nelle condizioni previste dall’art. 10, per conseguire il trattamento pensionistico e vertendosi in una ipotesi di maturazione incerta, senza profili di concretezza del credito (essendo soggetto l’eventuale riconoscimento della pensione,all’interessato, ad una valutazione discrezionale del Comitato esecutivo), il trattamento pensionistico potrà spettare, se del caso, ai coniugi e ai figli ma non al Notaio, nei cui confronti la Cassa non poteva, pertanto, ritenersi formalmente debitrice.

19. Va da ultimo evidenziato che il profilo della possibile surroga della Banca (pag. 15 del ricorso), nella domanda di erogazione del trattamento pensionistico, se non presentata dal titolare del diritto, è una questione nuova, non affrontata nella gravata sentenza e in relazione alla quale non è stato specificato il come, dove e quando esso sia stato sottoposto ai giudici del merito.

20. Ne deriva la inammissibilità della trattazione della questione in questa sede.

21. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

22. Al rigetto segue la condanna della ricorrente società cooperativa al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per quelle relativa all’intimato che non ha svolto attività difensiva.

23. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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