Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24686 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13456/2016 R.G. proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avv. Santo de Prezzo, con

domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Viale Carso n. 14,

presso lo studio dell’avv. Giovanni Sabatelli;

– ricorrente –

contro

N.G., N.A. e S.C., rappresentati e

difesi dall’avv. Francesco Caroli, con domicilio eletto in Lecce,

Via Lamarmora n. 2;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 342/2016,

depositata il 7.4.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.4.2018,

dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso, chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Uditi gli avv.ti Bruno Taverniti, per delega dell’avv. Santo del

Pizzo, e l’avv. Francesco Caroli Casavola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.F. e S.C. hanno convenuto in giudizio C.P., chiedendo di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di cessione di azienda, stipulato in data 23.8.1991, e di condannare il convenuto al rilascio dei beni e al risarcimento del danno.

Il convenuto ha resistito, chiedendo in via riconvenzionale l’esecuzione in forma specifica del preliminare ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, ma la pronuncia è stata integralmente riformata dalla Corte distrettuale di Lecce, che, su appello proposto da C.P., ha respinto tutte le domande, compensando le spese.

Il Giudice distrettuale ha – in particolare – ritenuto che la richiesta di rilascio dei beni aziendali non fosse stata riproposta in secondo grado.

La sentenza è stata cassata da questa Corte che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha ritenuto che il giudice distrettuale non avesse “valutato, omettendo ogni motivazione al riguardo, la rilevanza della domanda di rilascio del bene già formulata e accolta in primo grado e delle conclusioni della comparsa di costituzione in appello con la quale era richiesta la conferma della sentenza di primo grado che disponeva la restituzione del bene”.

Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha disposto il rilascio dell’azienda, regolando le spese processuali.

Per la cassazione di questa sentenza C.P. ha proposto ricorso in due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 20677/2001, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza dalla Sesta sezione, che ha ritenuto insussistenti le condizioni per la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza erroneamente ordinato il rilascio, ritenendo risolto il preliminare di vendita dell’azienda, benchè la domanda di risoluzione fosse stata respinta con pronuncia passata in giudicato per effetto del rigetto del primo motivo del ricorso per cassazione.

Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non aver il giudice distrettuale considerato che, nel giudizio di rinvio, occorreva stabilire esclusivamente se la domanda di rilascio fosse stata riproposta in secondo grado, tenendo conto, però, che essa era collegata all’azione di risoluzione per inadempimento, già respinta con sentenza passata in giudicato, per cui il rilascio non poteva essere disposto.

2. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

I resistenti hanno agito per la risoluzione del contratto preliminare di vendita dell’azienda, stipulato in data 23.8.1991, e per il rilascio dei beni detenuti dal promissario acquirente. Quest’ultimo ha proposto domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare.

La Corte d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto sia la domanda di risoluzione per inadempimento che la riconvenzionale, ritenendo che non si fosse avverata la condizione sospensiva apposta al contratto (la concessione del mutuo finalizzato all’acquisto dell’azienda) e che, inoltre, la domanda di rilascio non fosse stata riproposta in secondo grado.

Questa Corte, con pronuncia n. 12687/2014, ha confermato il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento ma, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha rimesso al giudice del rinvio il comporto di rivalutare “la rilevanza della domanda di rilascio del bene già formulata e accolta in primo grado e la rilevanza delle conclusioni della comparsa di costituzione in appello con la quale era richiesta la conferma della sentenza di primo grado che disponeva la restituzione del bene”.

Il giudice del rinvio ha stabilito che la domanda era stata riproposta in grado di appello mediante la richiesta, formulata nella comparsa di costituzione e reiterata nella comparsa conclusionale, di conferma della pronuncia di primo grado, ed ha ordinato il rilascio dei beni aziendali, asserendo che “alla risoluzione del contratto consegue l’obbligo del C. di rilasciare l’azienda”.

Detta pronuncia va corretta nella sola motivazione, essendo conforme a diritto nel dispositivo.

Difatti, il contratto preliminare, sebbene non risolto per inadempimento, era stato dichiarato inefficace (con pronuncia non impugnata in cassazione), per cui era venuto meno il titolo che giustificava la detenzione dei beni aziendali da parte del promissario acquirente, con conseguente obbligo di provvedere alla restituzione in favore dell’avente diritto (Cass. 16629/2013; Cass. 10752/1993). Nessun vincolo poteva discendere, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., dal contenuto della pronuncia di legittimità, poichè questa Corte, cassando la pronuncia d’appello, ha implicitamente escluso che l’azione di rilascio fosse pregiudicata dal definitivo rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e ne ha richiesto un nuovo esame anche, eventualmente, nel merito, non ostandovi il fatto che i ricorrenti avevano collegato la richiesta di restituzione dell’azienda alla pronuncia di risoluzione del preliminare di vendita.

Difatti, qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” in ragione del venire meno del vincolo contrattuale, la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto può essere ottenuta mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ed è in tal caso consentito al giudice disporre la restituzione in conseguenza della caducazione del titolo giustificativo della detenzione anche se per una causa diversa da quella dedotta dalla parte (Cass. 715/2018; Cass. 14013/2017; Cass. 9052/2010). In definitiva, pur essendo stata rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento, il preliminare non era più suscettibile di esecuzione (per il mancato avveramento della condizione sospensiva) e quindi il promissario acquirente non aveva più alcun titolo a detenere i beni aziendali.

Il ricorso è respinto con aggravio di spese secondo soccombenza. Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, il comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 13.200,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Si dà atto che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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