Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24686 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29186/2018 proposto da:

Z.C., rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO

MAROZZI, e GIORGIO MOLINI, e con i medesimi elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 362, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE TRANE; Pec: giorgio.molini.pecavvocatiap.it;

– ricorrente –

contro

Z.P., e A.L., rappresentati e difesi

dall’avv. FILIPPO CORRIDONI, ed elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

COLUCCI, pec: angelocolucci.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

e contro

HOTEL SUNRISE DI T.E. & C. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1296/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno fu chiamato a pronunciare su due giudizi riuniti. Il primo giudizio (identificato con R.G. n. 94 del 2006) consisteva nell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., proposta da A.L., in qualità di cessionario del credito di Z.P., nell’ambito della procedura esecutiva promossa da Z.C. avverso il fratello P. consistente nel pignoramento di somme dovute dall’Hotel Sunrise di Z.C. & co. a P., avendo C. estinto, in qualità di fideiussore, il debito contratto da P. nei confronti della Banca Picena Truentina Credito Cooperativo.

In questo giudizio, mentre P. svolse argomentazioni analoghe a quelle del terzo opponente, contestando il diritto di Z.C. di chiedere l’assegnazione della somma pignorata, Z.C. svolse una domanda riconvenzionale volta a sentir dichiarare che la cessione di credito, operata dal fratello P. nei confronti di A., ove ritenuta formalmente valida, fosse considerata inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Il secondo giudizio (identificato con R.G. n. 430 del 2007) concerneva un’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., proposta da Z.C., nell’ambito della procedura esecutiva intrapresa da P., con la quale C. seguì la stessa prospettazione inerente l’azione revocatoria svolta in via riconvenzionale nel primo giudizio.

2. A seguito della riunione dei due giudizi, il Tribunale, con sentenza n. 17 del 2010, rigettò l’opposizione di terzo proposta da A. e dichiarò inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di cessione del credito tra Z.P. e l’ A..

Il regime relativo all’operatività della sospensione feriale sulle due controversie restò distinto. Riguardo al primo giudizio, quello in cui era stata svolta la domanda riconvenzionale, la presenza di questa determinò la soggezione alla sospensione feriale, dato che il regime di non operatività per l’opposizione era eccezionale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 6-3 n. 33728 del 18/12/2019; Cass., 6-3, n. 17328 del 3/7/2018). Riguardo al secondo giudizio, invece, la sospensione feriale non operò, dato che il giudice era investito solo di una causa di opposizione all’esecuzione (Cass. 6-3, n. 22484 del 22/10/2014; Cass., 6-3, n. 3542 del 13/2/2020).

3. Avverso la sentenza A.L. e Z.P. proposero appello, attigendo entrambe le controversie riunite e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1296 pubblicata in data 22/8/2017 e non notificata, ha accolto in parte il gravame, decidendo dapprima sul giudizio relativo all’opposizione di terzo proposta da A. e poi su quello relativo all’opposizione proposta da Z.C.. Riguardo al primo giudizio ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Z.C. nell’ambito dell’opposizione di terzo proposta da A.L.; riguardo al secondo ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo proposta da Z.C., compensando le spese.

4. Avverso la sentenza Z.C. ha proposto ricorso per cassazione notificato in data 28/9/2018, sulla base di due motivi. Z.P. e A.L. hanno resistito con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., in vista della quale le parti resistenti hanno presentato memoria mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – erronea applicazione degli artt. 616 e 624 c.p.c. e dell’art. 289 c.p.c.. Decadenza dell’opposizione proposta dagli appellanti per tardiva e/o omessa iscrizione a ruolo del giudizio di cognizione ex art. 616 c.p.c., Cass., VI, 17 gennaio 2018 n. 1058 – il ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto che il giudice dell’esecuzione abbia omesso di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, affermazione non veritiera in quanto, invece, il G.E. avrebbe fissato detto termine.

2. Con il secondo motivo di ricorso – erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 619 c.p.c., per l’opposizione di terzo di Z.C. (seconda opposizione R.G. n. 430/2007 riunita alla prima R.G. n. 94/2006) – il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la sua opposizione di terzo ritenendone insussistenti i presupposti.

3.1 Occorre preliminarmente rilevare che il regime di impugnazione della sentenza di appello, quanto all’operatività del termine di sospensione feriale, è rimasto distinto con riguardo all’oggetto dei due giudizi originariamente proposti.

Essendo stata la sentenza d’appello pubblicata in data 22/8/2017 e non notificata, il ricorso notificato in data 28/9/2018 è tempestivo quanto al primo motivo, relativo all’introduzione del giudizio di merito in quanto, oltre al termine annuale si applica quello di sospensione feriale (Cass., 6-3 n. 33728 del 18/12/2019; Cass., 6-3, n. 17328 del 3/7/2018), mentre è tardivo quanto al secondo motivo che concerne solo l’opposizione di Z.C. in relazione alla quale, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non opera il termine di sospensione feriale (Cass. 6-3, n. 22484 del 22/10/2014; Cass., 6-3, n. 3542 del 13/2/2020).

3.2 Ciò detto, il ricorso anche quanto al primo motivo è inammissibile in quanto ciò che si enuncia nell’illustrazione risulta totalmente inosservante del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello della localizzazione degli atti cui si fa riferimento.

Va al riguardo sottolineato che il ricorrente si limita a richiamare documenti e fasi del giudizio di merito senza indicarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 18/4/2016, n. 7701). A tale stregua, l’odierno ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777), sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

4. La parte resistente ha fatto istanza di rinvio, ma questo Collegio ritiene di non accoglierla, dato l’esito favorevole dello scrutinio. Ha fatto altresì istanza di condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., comma 1, in modo del tutto generico ed istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, non applicabile ratione temporis. In ragione dell’epoca di insorgenza del giudizio troverebbe applicazione l’art. 385 c.p.c., comma 4, ma questo Collegio ritiene non ne sussistano i presupposti.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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