Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24686 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24686 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3400-2012 proposto da:
REGIONE CAMPANIA 80011990639, in persona del suo legale
rappresentante Presidente pro tempore della Giunta Regionale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’UFFICIO
DI RAPPRENSENZA DELLA REGIONE CAMPANIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA
giusta provvedimento autorizzativo e giusta mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
SDIGAS – SOCIETA’ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS SPA;

– intimata –

‘4621

Data pubblicazione: 04/11/2013

avverso la sentenza n. 308/45/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 30/06/2011,
depositata 1’08/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO;
udito l’Avvocato Consolazio Maria Laura difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
aderisce alla relazione.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La Regione Campania ricorre contro la società Sidigas Irpinia distribuzione gas spa per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di irrogazione sanzioni con cui
la Regione aveva richiesto alla contribuente il pagamento di una somma pecuniaria a titolo di
sanzione ex art. 13 D.Lgs. n. 417/1997 per il ritardato pagamento dell’addizionale regionale
sull’imposta erariale di consumo gas metano per l’anno 2002. La sentenza gravata afferma
che la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. n. 417/1997 non sarebbe applicabile nella
fattispecie per il principio di specialità, in quanto il ritardo nel pagamento dell’ imposta
suddetta troverebbe la propria speciale sanzione nell’indennità di mora di cui all’articolo 3,
quarto comma, D.Lgs. n. 504/1995, alla quale la Commissione Tributaria Regionale ritiene
doversi attribuire natura e funzione, appunto, sanzionatoria.
Il ricorso, con cui la Regione Campania lamenta la violazione di legge (articolo 3, quarto
comma, D.Lgs. n. 504/1995 e articolo 13 D.Lgs. n. 417/1997) è fondato, perché la decisione
della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l’insegnamento di questa Corte
secondo cui

“Posto che il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 disciplina le sanzioni

amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e
che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con
riferimento alle accise, il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel caso di omesso pagamento
dell’imposta di consumo sul gas (nella specie relativa all’anno 2001) trovano applicazione sia
l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione
amministrativa, sia l’art. 3, n. 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente “ratione
temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme
sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della

Ric. 2012 n. 03400 sez. MT – ud. 09-10-2013
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loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e
reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora)”(così sent. 23517/08;
conff. 14303/09, 18140/10,8553/11).
Si propone la cassazione della sentenza gravata; poiché non sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto, emergendo dalla sentenza gravata che l’avviso di irrogazione sanzioni
era stato impugnato solo per la pretesa inapplicabilità alla fattispecie della sanzione di cui
all’articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997, si propone la decisione di merito di rigetto del ricorso

Che la contribuente non si è costituita in questa sede;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cosicché la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
Che appare equo compensare le spese dei gradi di merito, condannando
l’intimata a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito
ai sensi dell’articolo 384 cpc, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese delle fasi di merito e condanna l’intimata a rifondere alla
ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.013 per
onorari, oltre € 100 per esborsi
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

introduttivo della contribuente..>>

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