Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24686 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26869/2015 proposto da:

CONDOMINIO CORRENTE IN (OMISSIS), in persona del suo amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio del Dottor ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIANO DALFINO, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA (C.F. in controricorso (OMISSIS)), in persona dei

procuratori speciali, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTV

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

LOFT SAS DI E.F., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

TAMPONI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– comroricorrente –

e contro

D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1318/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI del

17/06/2015, depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 1.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 15.9.16), relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1318 del 31.8.15, del seguente letterale tenore:

“1.- Il Condominio (OMISSIS) ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale – per quel che qui ancora rileva – è stato dichiarato inammissibile il suo appello incidentale avverso la condanna, pronunziata in solido nei confronti suoi – e della sua assicuratrice della responsabilità civile Assicuratrice d’Italia, poi INA Assitalia spa, da esso Condominio chiamata in causa – e del successore dell’originaria locatrice D.A. (tale D.S.), al risarcimento dei danni patiti dalla Loft sas di E.F., conduttrice di un immobile in Bari, allagato da acque luride tracimate da un pozzetto collegato alla montante condominiale. Degli intimati si costituiscono la Loft spa e l’assicuratrice, oggi Generali Italia spa, mentre non espleta attività difensiva il D., il cui appello principale era stato invece accolto dalla qui gravata sentenza.

2.- Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi rigettare.

3.- In particolare, la gravata sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, con il quale il Condominio appellato ha contestato anche la propria responsabilità per i danni e ha riproposto la domanda di manleva, ritenendolo un’impugnazione tardivamente proposta rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, ma completamente autonoma rispetto a quella tempestivamente proposta dall’appellante principale, fondata essendo quest’ultima su di un titolo contrattuale e la prima ora su un titolo extracontrattuale, ora su diverso titolo contrattuale (con l’assicuratrice, con la quale la danneggiata non poteva avere alcun diretto rapporto); specificando (pag. 5, righe seconda e seguenti) che l’atto con cui tale appello era stato dispiegato andava proposto entro venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 343 c.p.c., mentre esso è stato proposto solo otto giorni prima e così tardivamente: mentre nessuna rimessione in termini poteva derivare al Condominio ai sensi dell’art. 334 c.p.c., avendo quello semplicemente aderito alla doppia prospettazione dell’appellante principale sia contro la società conduttrice sia contro l’assicuratrice, non avendo l’appellante principale formulato alcuna conclusione condannatoria contro il Condominio; tanto che quest’ultimo doveva ritenersi avere semplicemente approfittato della instaurazione tempestiva del giudizio di appello da parte del D. per proporre intempestivamente la sua impugnazione del tutto autonoma.

4.- Avverso la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale si appunta il primo motivo di ricorso, rubricato “nullità del procedimento per violazione dell’art. 334 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, ma rilevando che la corte territoriale avrebbe posto a base della sua decisione la considerazione, testualmente riportata perfino tra virgolette, che l’art. 334 c.p.c, “concerne solo le impugnazioni “oppositive” che originano da appelli proposti contro la parte appellante incidentale tardiva”. E segue la confutazione di tale tesi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità ampiamente illustrata, in ordine alla astratta ammissibilità di appelli incidentali fondati anche su interessi completamente autonomi rispetto a quelli oggetto delle impugnazioni incidentali.

5.- Le controricorrenti rimarcano invece la decisività della ratio decidendi della gravata sentenza in ordine alla violazione dell’art. 343 c.p.c., cioè la tardività della proposizione dell’appello incidentale tardivo, pur se astrattamente ammissibile benchè autonomo: e la considerazione va condivisa. A parte il fatto che la considerazione testuale – e testualmente riportata – contro la quale il ricorrente si appunta risulta formalmente interlineata e quindi cancellata dal tenore testuale della motivazione della sentenza gravata, è evidente che questa pone a fondamento dell’inammissibilità solo la tardività per violazione del termine previsto dall’art. 343 c.p.c., argomento contro il quale il ricorrente non articola alcuna censura, sicchè quella in concreto formulata è inammissibile per eccentricità rispetto al decisum.

6.- Col secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione alla liquidazione delle spese del 2^ grado di giudizio”, il ricorrente contesta la propria esclusiva condanna alle spese, nonostante la soccombenza reciproca, per il carattere solo parziale dell’accoglimento dell’appello principale, per il prospettato rigetto della domanda di manleva formulata dalla compagnia assicuratrice in caso di soccombenza, nonchè per il rigetto della domanda dell’assicuratrice di rigetto dell’appello principale.

7.- Come in parte replicato dalle controricorrenti, dinanzi ad una chiara ed inequivocabile pronunzia di inammissibilità dell’impugnazione la soccombenza del Condominio è indiscutibile; ma qualsiasi approfondimento della configurabilità di una soccombenza reciproca – che andrebbe valutata soltanto nei rapporti con le sue controparti e non sulle domande intercorse direttamente tra queste ultime – risulta inutile, perchè, quand’anche potesse configurarsi, non fonderebbe giammai un diritto alla compensazione: questa resta oggetto (tra le ultime: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; in motivazione, Cass. Sez. Un., 30 maggio 2016, n. 11137) di una valutazione discrezionale del giudice che pronuncia sulle spese, sussistendo non già un diritto alla compensazione in capo alla parte parzialmente soccombente, ma soltanto, per di più solo in capo alla parte integralmente vittoriosa, il diritto a non vedersi accollate, nemmeno in minima parte, le spese di lite.

8.- Del ricorso, inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, non può che proporsi al Collegio il rigetto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità ed applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in caso di reiezione integrale in rito o nel merito di quest’ultima)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il difensore di Generali Italia spa comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3.- i1 seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente in favore di ciascuna delle controricorrenti.

5.- Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: in favore della Loft sas di Elisabetta l’errante, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge; in favore della Generali Italia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t. in Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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