Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24685 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24685 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 9/07/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Massimo Corrao,

elettivamente domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso, per delega a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Catania

sliAg

emesso l’8 gennaio 2009 e depositato il 24 febbraio

2013

2010, R.G.V.G. n. 572/2009;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

‘4,

Data pubblicazione: 04/11/2013

Generale Dott. Maria Antonietta Carestia che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

1. Con ricorso del 7 ottobre 2009 Massimo Corrao, ha
chiesto alla Corte di appello di Catania la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile svoltosi (in primo grado davanti
al Tribunale di Gela e in secondo grado davanti
la Corte di appello di Caltanissetta) dal 25
ottobre 1994 al 25 maggio 2004.
2. La Corte di appello di Catania ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in 6.833 euro
l’indennità stimando in 6 anni e dieci mesi la
durata eccessiva del giudizio. Ha condannato
inoltre l’Amministrazione della Giustizia al
pagamento delle spese processuali liquidate in
complessivi 640 euro.
3.

Ricorre

per

cassazione

Massimo

Corrao

affidandosi ad un unico motivo di ricorso,
illustrato con memoria difensiva, con il quale
deduce la violazione degli articoli 91 c.p.c., 24
e 111 della Costituzione, 24 della legge n. 794
del 13 giugno 1942, 4 del D.M. 22 giugno 1982 e

2

Rilevato che:

vizio di motivazione per la errata e illegittima
liquidazione dei diritti e degli onorari del
giudizio di merito in misura notevolmente
inferiore a quella dovuta, così come indicata
nella nota spese prodotta nel fascicolo di parte
ricorrente, unitamente alla memoria conclusiva,

dalla Suprema Corte (cfr.
24 febbraio 2009)

Cass. civ. n. 4404 del

secondo cui qualora la parte

abbia presentato nota specifica con la
indicazione delle spese vive sostenute e dei
diritti e onorari spettanti, il giudice non può
procedere ad una liquidazione globale al di sotto
delle somme richieste, ma è tenuto a indicare
dettagliatamente le singole voci che riduce,
perché richieste in misura eccessiva, o che
elimina, perché non dovute, in modo da consentire
l’accertamento della conformità della
liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle
tariffe in relazione all’inderogabilità dei
minimi.
4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso è fondato e va accolto con conseguente
cassazione del decreto impugnato per ciò che
concerne la liquidazione delle spese processuali
del giudizio di merito che vengono liquidate
nuovamente secondo i criteri standard seguiti da
questa Corte con specifico riferimento al valore

3

in contrasto con il principio giuridico sancito

della controversia superiore ai 5.600 euro.

6.

Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto

impugnato e, decidendo nel merito, condanna il

merito, liquidate in 1.140 euro di cui 50 per spese,
600 per diritti e 490 per onorari. Condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in 300 euro, oltre 100
euro per esborsi. Con distrazione per entrambi i gradi
del giudizio a favore dell’avv. Santagati antistatario
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
9 luglio 2013.

Ministero al pagamento delle spese del giudizio di

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