Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24685 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 03/10/2019), n.24685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29514/2016 R.G. proposto da:

S.G., avvocato, in proprio con domicilio eletto nel suo

studio in Nola (NA) via Massa n., 15;

– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei Ministro pro

tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 5645/28/16 depositata il 13/6/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/3/2019 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, con riferimento alle somme versate per IRPEF dall’11 ottobre 2009 sino all’11 ottobre 2013, rigettandolo per quanto concerne le somme versate per IRPEF dal 1991 all’11 ottobre 2009 delle quali pure era stato chiesto il rimborso;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi; resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha poi proposto anche ricorso incidentale, al quale resiste con controricorso il contribuente, salvo aderire come da atto di adesione in seguito depositato al secondo motivo di ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 111 Cost., comma 7 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto erroneamente che il giudicato relativo alla sentenza di merito n. 544/01/12, avente in ogni caso natura dichiarativa e non costitutiva, si riferisse unicamente a detto periodo, e comunque fosse soggetto al rispetto del termine di cui all’art. 38 sopradetto; articolo del quale quanto ai versamenti di IRPEF trattenuta su trattamento di quiescenza, in quanto operati con ritenuta e non con versamento diretto, non può farsi applicazione;

– il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909,2966 e 2697 c.c. in relazione all’art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il detto giudicato esterno trovi applicazione solo ove si incentri su questioni di esenzione dall’imposta, non su questioni di rimborso dell’imposta;

– il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullità della sentenza gravata per avere la CTR solo apparentemente motivato in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non fare applicazione del già citato giudicato esterno;

– invero, con memoria datata 8 gennaio 2018 parte ricorrente ha dichiarato di voler aderire al secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale l’Amministrazione Finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver la CTR statuito in ordine all’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto diretto avvero atto non impugnabile;

– conseguentemente, alla luce della ridetta adesione, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il processo.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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