Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24685 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11093-2011 proposto da:

SOCIETA’ FILARMONICA PISANA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BULLERI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P., C.F. (OMISSIS), B.L. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo

studio dell’avvocato EMILIANO ROSALIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSANNA MAGRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 1330/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato DI MEO STEFANO;

udito l’Avvocato MAGRO ROSANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 maggio 2010, la Corte d’Appello di Firenze. in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pisa, accoglieva la domanda proposta da B.L. e M.P. nei confronti della Società Filarmonica Pisana, presso la quale le prime operavano quali insegnanti di musica, avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna del soggetto datore al pagamento delle maturate differenze retributive nonchè la declaratoria dell’illegittimità del recesso, facendo seguire la condanna generica al pagamento delle richieste differenze retributive e contributive nonchè l’applicazione quale sanzione per l’illegittimità del recesso del risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto riscontrabile l’inserimento delle insegnanti nell’attività di istruzione facente capo alla Società Filarmonica che la gestiva, dovute, pertanto, le differenze retributive e contributive e prima di giustificazione l’interruzione del rapporto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società Filarmonica Pisana affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, le lavoratrici.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Società Filarmonica Pisana, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c., censura la pronunzia della Corte territoriale per essersi discostata dall’insegnamento di questa Corte in ordine al procedimento logico – giuridico di qualificazione del rapporto di lavoro, arbitrariamente introducendo una presunzione di subordinazione, con conseguente surrettizia inversione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in materia.

Nel secondo motivo la medesima censura è proposta sotto il profilo del vizio di motivazione imputandosi alla Corte territoriale il travisamento delle dichiarazioni testimoniali alla luce di un criterio valutativo inteso a dare priorità al dato della riferibilità dell’attività di istruzione alla struttura scolastica.

Il primo motivo deve ritenersi fondato, atteso che la censurata deviazione dai criteri, cui, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere informato il giudizio in ordine alla qualificazione del rapporto. trova pieno riscontro nell’iter argomentativo lungo il quale si snoda il giudizio sul punto formulato dalla Corte territoriale, segnato da tre passaggi del tutto opinabili.

Si va dall’affermazione di principio per cui “quando le mansioni sono tipiche della subordinazione, perchè analoghe a quelle poste in essere dal dipendente… occorre presumere che si tratti di lavoro dipendente, rimanendo a carico del dolore dfi lavoro la prova del contrario”, così finendo per ammettere un’inversione dell’onere della prova della subordinazione che non trova alcun fondamento legale, a quella che assume come rilevante ai fini della qualificazione giuridica dello specifico rapporto oggetto del giudizio “il valutare se l’interlocutore dell’utente della struttura privala scolastica sia il singolo insegnante (il quale si limita a “fruire della struttura medesima) o la scuola nel suo complesso. Se cioè si tratti della sola messa a disposizione delle strutture da parte della scuola perchè il singolo insegnante possa svolgere le sue lezioni (…) o non si traiti della scuola che mette ci disposizione degli allievi un servizio complessivo mediante il reclutamento degli insegnanti” fino a quella per la quale si dovrebbe concludere per la subordinazione “tutte le volte che, in concreto, la scuola privata si atteggi come se si trattasse di una scuola pubblica, salva la diversa qualità soggettiva del datore”, affermazioni, queste ultime che. considerate unitariamente, finiscono per escludere a priori, a prescindere cioè dal concreto atteggiarsi del rapporto ed alla ravvisabilità di un potere di conformazione della prestazione da parte del soggetto datore, la possibilità che una scuola privata possa organizzare la propria funzione didattica valendosi di apporti professionali resi in forma di collaborazione continuativa ma connotata da un mero coordinamento dell’utilità offerta con le esigenze funzionali della committente.

Ciò posto, risultandone assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA