Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24684 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 88/5/2005, depositata il 20 dicembre 2005, la CTR dell’Emilia ha confermato la decisione con la quale la CTP di Modena, accogliendo il ricorso proposto da M.F., aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso a seguito di attribuzione della rendita catastale effettuata dall’UTE, su richiesta del contribuente L. n. 154 del 1988, ex art. 12. I giudici d’appello hanno preso atto che l’Agenzia del Territorio, in autotutela, aveva modificato, riducendola, la rendita precedentemente attribuita, ed hanno, perciò, ritenuto che l’avviso di liquidazione impugnato, che su di essa si basava, era rimasto caducato.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate, in base a due motivi. Il contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione, rilevando che la CTR ha posto a fondamento della decisione un atto di attribuzione di rendita relativo “ad unità non corrispondente a quella compravenduta in quanto la medesima è stata nelle more soppressa per volontà della parte medesima”, circostanza da questa colpevolmente taciuta e rilevabile dalla difformità dei numeri identificativi delle unità.

Col secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43 la ricorrente censura l’errore in cui è incorsa la CTR per non aver pronunciato sulla “legittimità dell’originario avviso di liquidazione nei limiti dei valori risultanti dall’applicazione delle rendite come rettificate dall’UTE”, evidenziando, inoltre, che la base imponibile dell’imposta è costituita dal valore del bene o del diritto, alla data dell’atto.

Il secondo motivo è fondato ed assorbente. L’impugnata sentenza ha annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta, sul presupposto dell’intervenuta rettifica dell’originaria attribuzione catastale, ma non ha proceduto alla liquidazione dell’imposta dovuta, in base alla rendita effettiva, attribuita dall’Agenzia del Territorio. Così facendo i giudici d’appello hanno violato il principio, più volte espresso da questa Corte (Cass. n. 4280 del 2001; n. 11212 del 2007;

n. 25376 del 2008, n. 13132 del 2010), secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non è diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice ha il potere-dovere di esaminare tutti i possibili aspetti del potere esercitato dall’ente impositore, nonchè di determinare (nell’ambito delle richieste delle parti) l’entità delle imposte effettivamente dovute, non potendo limitarsi a dichiarare la nullità dell’atto medesimo, ma dovendo quantificare la pretesa tributaria, entro i limiti posti dal “petitum” delle parti.

L’impugnata sentenza va, in conseguenza, cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia, in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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