Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24683 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29036/2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 21/2/2019, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.N. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dall’istante per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella c.d. umanitaria;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevata la tardività della notificazione dell’atto d’appello proposto da A.N., ha altresì disatteso l’istanza di rimessione in termini avanzata dall’interessato, rilevando come la giustificazione fornita da quest’ultimo, fondata sulla mancata conoscenza della lingua italiana, doveva ritenersi recessiva rispetto alla circostanza dell’avvenuta assistenza di A.N. da un difensore nel corso del giudizio di primo grado al quale era stato notificato il provvedimento emesso dal tribunale;

avverso la sentenza d’appello, A.N. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di rimessione in termini, avendo la corte territoriale giustificato in modo insufficiente le ragioni della infondatezza della richiesta dell’interessato;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver proceduto alla valutazione delle dichiarazioni dell’originario ricorrente in conformità ai parametri legali di valutazione della relativa credibilità;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l’erronea esclusione, da parte del primo giudice, nel ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale trascurato l’esame della domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria omettendo di procedere alla verifica della sussistenza dei relativi presupposti;

il primo motivo è inammissibile e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

osserva il Collegio come la doglianza avanzata dal ricorrente, con riguardo al difetto di motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di rimessione in termini, non risulti conforme ai limiti entro i quali l’art. 360 c.p.c., consente il controllo della motivazione del giudice di merito in sede di legittimità;

sul punto, varrà rilevare come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo ai fatti ritenuti rilevanti in relazione all’istanza di rimessione in termini, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

al riscontro dell’inammissibilità della censura esaminata (idonea ad assorbire la rilevanza delle restanti censure) segue la relativa dichiarazione in relazione al ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere viceversa attestata la non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, attesa l’ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti.

Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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