Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24683 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9568-2017 proposto da:

G.N., G.F., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA ARNO, 6, presso lo studio dell’avvocato GLORIA GEMMA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GHIRALDI,

giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

ICA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE IMPOSTE COMUNALI ED AFFINI, in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TIZIANO 110, presso lo

studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5223/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CARDOSI che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- G.F. e G.N. hanno opposto l’avviso di accertamento n. 16/2010 notificato dall’ICA s.r.l. di Roma per l’imposta pubblicitaria dell’anno 2010 assumendo la carenza di legittimazione passiva del Podere Sant’Onorata, a carico del quale è stato emesso l’avviso. Deduce che il “Podere Sant’Onorata” non è una società ma un nome di fantasia.

2.- Il ricorso è stato respinto in primo grado. I G. hanno proposto appello e la CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 12.10.2016 ha rigettato l’appello.

3.- I G. ricorrono avverso la predetta sentenza, affidandosi a due motivi. Si costituisce l’ICA, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo con il secondo motivo di ricorso, la parte

lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.p.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ancora degli artt. 214,215,221, c.p.c. e artt. 2709,2727,2728,2729,2730,2735,2909, c.c. per “omessa valutazione delle prove decisive controverse e anche per avere trascurato i fatti e i documenti” sottoposti al giudizio e accertamento, nonchè per violazione degli artt. 360 c.p.c., n. 3, 4, 5. I motivi hanno una uguale enunciazione e sono sovrapponibili sicchè possono essere trattati congiuntamente.

La CTR ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, rilevando che l’impresa individuale può essere identificata o con il nome della ditta o con il suo titolare e nel caso di specie è stata identificata con il nome della ditta “Podere Sant’Onorata”. I ricorrenti ritengono erronea questa valutazione e rilevano che non si è tenuto conto di diverse sentenze passate in giudicato depositate, ed in particolare della sentenza n. 64/2016, emessa dalla CTP di Brescia, nella quale si è ritenuta fondata l’opposizione avverso un atto prodromico dell’avviso di fermo di un mezzo, diretto al Podere Sant’Onorata, mentre risultava che l’autocarro cui si riferiva l’avviso di fermo era di proprietà del G..

4.1.- Il motivo è infondato.

La sentenza di cui in ricorso non fa stato nel procedimento perchè riguarda una fattispecie diversa e cioè l’impugnazione di un atto prodromico al fermo di un veicolo, intestato al G. e ivi si distingue tra il proprietario di un bene mobile registrato (il G.) e la ditta “Podere Sant’Onorata” di cui la CTP di Brescia dubita che sia soggetto giuridico e comunque, osserva, si tratta eventualmente di soggetto diverso.

Nel caso di specie invece la CTR ha accertato, in base a fotografie, e con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che l’avviso di accertamento riguarda l’imposta pubblicitaria per frecce direzionali. Ha quindi osservato che il Podere Sant’Onorata è una ditta identificabile con il suo titolare. Qui bisogna ricordare che la ditta non è essa stessa l’impresa, ma elemento distintivo dell’impresa cui non fa capo l’obbligazione tributaria perchè l’obbligazione tributaria fa capo invece all’imprenditore, persona fisica. La indicazione della ditta nell’avviso di accertamento potrebbe comportare nullità solo nel caso in cui si generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria (Cass. n. 713/2007) cosa che in questo caso non è avvenuta. La CTR infatti specifica che è indifferente che l’identificazione dell’impresa avvenga con il nome della ditta (Podere Sant’Onorata) o con il nome del proprietario. In ogni caso non si è generata incertezza sul soggetto passivo, anzi la CTR richiama la motivazione del giudice di primo grado ove si fa riferimento al principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3.

Quanto al resto il ricorso propone solo generici e inammissibili rilievi quali la enunciazione di molte norme dei codici processuale e di merito che si assumono violate, non seguita da idonea illustrazione delle censure, nonchè deduzioni che non soddisfano i requisiti di specificità anche in ordine alla loro rilevanza a mettere in discussione la ratio decidendi della CTR come sopra esposta; infine, vi sono generici riferimenti ad altre sentenze passate in giudicato rispetto alle quali non è specificato che cosa abbiano deciso e quale motivo di appello abbiano supportato.

Il ricorso è pertanto da rigettare.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 350,00 oltre accessori di legge e rimborso spese forfetarie

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019

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